Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 luglio 2016, n. 15753

Tributi - Avvisi di accertamento per IRPEF-ILOR - Rideterminazione sintetica del reddito dichiarato

 

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. G.C., letti gli atti depositati,

 

Osserva

 

La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia - appello proposto contro la sentenza n. 1/01/2010 della CTP di Varese che aveva già accolto il ricorso di B.G. (in proprio e come erede di C.G.) nonché di C.N.R. e di C.M. (entrambi come eredi di C.F.) - ed ha così annullato gli avvisi di accertamento per IRPEF-ILOR anni 1989-1990, entrambi fondati sulla rideterminazione sintetica del reddito dichiarato dai coniugi B. e C.G., in considerazione esclusivamente della disponibilità di beni indice quali un’autovettura ed una casa di abitazione.

La predetta CTR - dopo avere evidenziato che la parte contribuente aveva giustificato il tenore di vita contestatole in virtù dei redditi esenti di cui il C. disponeva per effetto di antecedenti "investimenti" ed in ragione di somme che il medesimo "prelevava dal conto soci e/ finanziamenti" della società "T. snc" di cui era amministratore" - ha motivato la decisione da un canto rilevando che i primi giudici correttamente avevano evidenziato che "l’Amministrazione non ha tenuto conto della critica situazione economica dello specifico settore merceologico in quel periodo", e - d’altro canto - ritenendo che (a riguardo delle disponibilità dei beni indice: una autovettura vecchia di dieci anni ed un appartamento di superficie pari alla metà di ciò che era stato contestato) necessitava fare riferimento "al dato contabile" che la parte contribuente aveva dimostrato (senza che ciò fosse contraddetto ex adverso), e cioè che "i prelevamenti sono stati eseguiti dal conto finanziamento soci della T. snc fino ad azzeramento dello stesso. Ciò non costituisce reddito tassabile".

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione (del cui completamento della procedura di notifica non è stata fornita prova) affidato a due motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 cpc - può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.

Con il primo motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell’art. 38 del DPR n. 600/1973) la parte ricorrente - dopo avere premesso che le presunzioni di cui trattasi sono di genere "legale" - si duole del fatto che il giudicante abbia commesso violazione di legge nel dare rilevanza a circostanze diverse da quelle che la legge considera prove contrarie idonee rispetto a siffatte presunzioni legali.

Con il secondo motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell’art. 38 del DPR n. 600/1973 in combinato disposto con l’art. 2728 cod. civ.) la ricorrente - dopo avere evidenziato che la parte contribuente si era "limitata a mere affermazioni prive di alcun riscontro probatorio" - prospetta che i giudicanti "non potevano sottrarre ai beni indicati dal Decreto Ministeriale la propria forza presuntiva, potendo essi valutare solo le prove contrarie fomite dal contribuente nel caso in cui questi riesca a giustificare la provenienza dei redditi per l’acquisto e la disponibilità di detti beni". Invero, considerando vetusta l’autovettura e di minor superfIcie l’abitazione (rispetto al contestato) la CTR aveva violato il criterio di riparto dell’onere probatorio desumibile al combinato disposto delle norme dianzi indicate. Con riguardo ai prelevamenti asseritamente eseguiti sul conto societario, infine, la parte ricorrente evidenziava che "il giudizio reso sul punto dalla CTR ancora una volta determina la violazione delle regole indicate nella rubrica del presente motivo", non avendo la parte contribuente presentato alcun documento contabile da cui poter evincere le movimentazioni contabili e bancarie idonee a supportare le proprie affermazioni. D’altronde, l’utilizzo del fondo non prova certo che le somme prelevate siano state impiegate per far fronte alle esigenze familiari", non essendoci prova che le somme prelevate siano "effettivamente transitate nella disponibilità di controparte e siano state realmente impiegate per le esigenze dichiarate".

Entrambi i motivi (tra loro correlati strettamente, nella complessa formulazione che la parte ricorrente propone a riguardo della medesima questione, esaminata da differenti angolazioni) appaiono manifestamente infondati, risultando già dalla lettura dell’art. 38 dianzi menzionato che la legge attribuisce al contribuente la prova contraria (il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta) rispetto a quanto sinteticamente accertato dall’amministrazione, del cui corretto governo è ovviamente arbitro il giudice del merito una volta accertato che la prova fornita dal contribuente corrisponda al genere di quella dal legislatore espressamente ritenuto idonea.

Invero, occorre muovere dal rilievo che il giudice del merito ha fatto accertamento della circostanza che le parti contribuenti hanno dimostrato un siffatto possesso ("i prelevamenti dal conto finanziamento soci...sino ad azzeramento dello stesso"), accertamento del quale parte ricorrente non ha fatto che contestazione del tutto generica e vaga, limitandosi a postulare che parte contribuente nulla avrebbe prodotto (nonostante il puntuale rilievo contrario del giudice di primo grado, del quale dà conto la CTR nella propria pronuncia).

A fronte di detto determinante rilievo (rispetto al quale diventano meri obiter dieta le ulteriori considerazioni del giudicante a riguardo del contesto economico generale e della significatività dei beni indice), appare del tutto privo di pregio l’argomento di parte ricorrente circa il contenuto asseritamente necessario della prova incombente sulla parte contribuente ("deve provare non soltanto il possesso delle somme ma anche l’utilizzo di tali somme") atteso l’orientamento di legittimità ormai consolidatosi a riguardo dell’accertamento sintetico puro o redditometrico (come nella specie di causa) e cioè fondato sulla esclusiva disponibilità di beni indice dalle cui ordinarie esigenze di spesa per il mantenimento si trae la presunzione di redditi maggiori di quelli dichiarati.

A riguardo di detta modalità di accertamento parametrico e con riferimento all’assunto secondo il quale graverebbe sul contribuente anche "altro - aggiuntivo - onere di tenere i propri conti in modo de ricostruire i movimenti finanziari per fornire giustificazioni in merito al sostenimento delle proprie spese in caso di accertamento" la Suprema Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6396 del 19/03/2014, confermata "a contrario" da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17663 del 2014, che si riferisce ad accertamento sintetico operato esclusivamente su incrementi patrimoniali) ha correttamente evidenziato che una siffatta interpretazione del disposto normativo "in nessun modo correlata al tenore testuale del ricordato art. 38, comma 6, ult. cit., determinerebbe in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all'esistenza di un reddito ma, piuttosto, all'esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinali e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta".

D’altronde, è manifesto che si tratterebbe di onere impossibile da assolvere "in rerum natura", non essendoci modo di comprovare il concreto utilizzo di somme disponibili per il minuto sostenimento degli oneri di mantenimento di beni indice quali l’autovettura o l’abitazione, sostenimento che si polverizza di una pluralità indistinta di spese e - perciò stesso - indimostrabile.

In ragione di detti presupposti logici e esegetici, non resta che concludere che la pronuncia impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie della disciplina normativa, sottraendosi alla invocata richiesta di cassazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Ritenuto inoltre:

- che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

- che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

- che la parte ricorrente ha eluso l’onere di dare dimostrazione dell’avvenuta notifica alla parte intimata del ricorso introduttivo del presente giudizio, omettendo di depositare la ricevuta di ritorno della raccomandata utilizzata per la notifica postale; il che assorbe le considerazioni svolte nelle soluzioni;

- che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

- che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte intimata non si è costituita.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.