Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2016, n. 15098

Accertamento handicap grave - Art. 3, co. 3, Legge n. 104/92

Fatto e diritto

 

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio dell’8 giugno 2016, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Con sentenza del 7 marzo 2014, la Corte di appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Vigevano di rigetto della domanda proposta da C.R. ed intesa all'accertamento che il ricorrente presentava handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co.3°, legge n. 104/92 con ridotte capacità motorie permanenti e grave limitazione permanente della capacità di deambulazione e, conseguentemente, alla declaratoria del suo diritto alle agevolazioni previste dall’art. 30, co. 7°, della legge n. 388/2000.

La Corte territoriale, all’esito dell’espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, rilevava la insussistenza del requisito sanitario richiesto dalla norma per poter accedere al beneficio invocato.

Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso il C. affidato ad un unico motivo.

L’INPS resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso viene dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360, n.5 c.p.c.) per non avere la Corte di merito considerato i seguenti elementi di fatto: la valutazione della Commissione medica ASL del 14.4.2010; la valutazione del medico legale dott. S.; la certificazione Asl del 13.12.2010.

Il motivo è inammissibile.

Va rilevato, infatti, che ha lo stesso contenuto del motivo di gravame proposto innanzi alla Corte di Appello di Milano ed in relazione al quale era stata disposta una nuova consulenza tecnica. Anche in questa sede, quindi, si continua a lamentare la omessa valutazione dei sopra elencati elementi di fatto senza tenere in alcun conto della motivazione dell’impugnata sentenza che, nel riportare e fare propri ampi passi della rinnovata consulenza tecnica d’ufficio, evidenzia come il C. era autonomo ("...esegue autonomamente passaggi posturali e deambula con ausilio cautelativo di bastone da passeggio, egli mantiene la patente dì guida senza necessità di adattamento tecnico del veicolo ( che, infatti, non è da ritenersi allo stato attuale necessaria.)") e non configurava una condizione di gravità di handicap così come identificato nell’art. 3, co.3°, della legge n. 104/1992.

Ciò senza considerare l’inammissibilità del motivo anche alla luce del nuovo testo dell’art. 360, secondo comma, n. 5, c.p.c. - come modificato dall’art. 54, comma 1° lett. b) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modifiche in legge 7 agosto 2012 n. 134, applicabile all’impugnata sentenza pubblicata dopo 11 settembre 2012 (ai sensi dell’art 54, comma 3° d.l. cit.) - nella interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014).

E’ stato, infatti, precisato con riferimento allo specifico vizio previsto dal nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in cui è scomparso il termine motivazione, che deve trattarsi dì un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Le Sezioni unite hanno specificato che "la parte ricorrente dovrà indicare — nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.- il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

E’ evidente, quindi, che il motivo all’esame non presenti alcuno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360, comma 1, n. 5 così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte. Ed infatti si lamenta l’omesso esame di documenti, ovvero di una errata valutazione del materiale probatorio che finisce con il sollecitare una rivisitazione del merito della controversia non ammessa in questa sede.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 1.".

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il C. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui sì ripropongono, sostanzialmente, le medesime argomentazioni di cui al ricorso sostenendosi che il referto della ASL del 13.12.2010 integrerebbe l’accertamento di un fatto incontrovertibile, in quanto attestato in un atto pubblico, e non un documento la cui valutazione era stata del tutto omessa nella impugnata sentenza.

Orbene, il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione perchè in linea con i precedenti di questa Corte dai quali non vi è ragione di discostarsi e che non risulta in alcun modo scalfito dai rilievi di cui alla detta memoria.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ili procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater; del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. N. 10306 del 13 maggio 2014).

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso c condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in curo 100,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso att. 13.