Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 giugno 2016, n. 12349

Dirigenti - Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa - Domanda di iscrizione - Controversie relative agli obblighi di assistenza e previdenza

 

Fatto

 

Con sentenza depositata il 20.11.2009, la Corte d'appello di Milano confermava la statuizione di primo grado che aveva accolto la domanda di L.B. di essere iscritto al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti.

La Corte, in particolare, disattendeva l'eccezione di incompetenza per territorio riproposta dal Fondo nell'atto di appello e, nel merito, faceva propria l'argomentazione del giudice di prime cure secondo cui la domanda di iscrizione andava accolta ex art. 2, lett. d), dello Statuto del Fondo approvato con CCNL 18.5.1998.

Contro queste statuizioni ricorre il Fondo con due motivi.

Resiste L.B. con controricorso illustrato da memoria.

 

Diritto

 

Con il primo motivo, il Fondo ricorrente denuncia violazione degli artt. 444, comma 1°, e 413, comma 2° (per come richiamato dall'art. 444 comma 2°) c.p.c., per avere la Corte di merito rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio sul rilievo che, vertendosi in materia di previdenza e assistenza, la competenza territoriale andava individuata ex art. 444, comma 1°, c.p.c., in relazione al luogo di residenza dell'attore (Milano).

Con il secondo motivo, il Fondo ricorrente lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo ovvero, in subordine, violazione dell'art. 2, lett. d), dello Statuto del Fondo approvato con CCNL 18.5.1998, nonché degli artt. 1362, comma 1°, e 1363 c.c., per avere la Corte territoriale accolto la domanda dell'odierno controricorrente nonostante che egli, alla data della domanda, fosse già pensionato e dunque impossibilitato a porre in essere alcuna contribuzione volontaria. Il primo motivo è fondato.

Premesso che nella specie trattasi di controversia in materia di previdenza integrativa istituita dalla contrattazione collettiva, questa Corte ha avuto modo di precisare che la competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti dall'autonomia collettiva appartiene, in forza del rinvio operato dagli artt. 442, comma 2°, e 413, comma 7°, c.p.c., al giudice del foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c.: al riguardo, infatti, non possono trovare applicazione né il comma 1° dell'art. 444, non trattandosi di controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, né il successivo comma 3°, non essendo configurabile una controversia tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza e non essendo tale ultima disposizione suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente contemplati, dal momento che introduce un’eccezione al principio generale di cui al comma 1° (v. in tal senso Cass. n. 15620 del 2015). E poiché il rinvio operato dall’art. 413, comma 7°, c.p.c., al foro generale delle persone fisiche, di cui all'art. 18 c.p.c., è da intendersi comprensivo, nonostante la limitata locuzione letterale, anche del foro generale delle persone giuridiche, di cui all'art. 19 c.p.c. (Cass. n. 5098 del 1998), la competenza territoriale a decidere della presente controversia va individuata in relazione alla sede del Fondo odierno ricorrente (pacificamente in Roma) e la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata con conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo dì ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza della Corte d'appello di Roma, cui rinvia la causa anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.