Legislazione - IVASS - Provvedimento 01 giugno 2016, n. 23

Provvedimento recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private

 

Capo I

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 1

(Fonti normative)

 

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’articolo 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Ai fini del presente Regolamento s’intendono per:

a) "archivio informatico integrato": lo strumento informatico d’interconnessione dati, denominato anche "archivio integrato antifrode" o "AIA", con cui l’IVASS analizza, elabora e valuta le informazioni in proprio possesso, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi, istituito dall’articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, e regolato dal D.M. dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 maggio 2015, n. 108;

b) "banche dati": la banca dati sinistri, la banca dati anagrafe testimoni e la banca dati anagrafe danneggiati, istituite dall’articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore;

c) "Decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

d) "definizione" del sinistro: la conclusione del procedimento di trattazione di un sinistro gestito da un’impresa di assicurazione, per pagamento o eliminazione senza seguito;

e) "imprese di assicurazione italiane": le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;

f) "imprese di assicurazione": le imprese di assicurazione italiane e le imprese di assicurazione dell’Unione europea e quelle aderenti allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento;

g) "interessati": le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

h) "parametri di significatività": gli indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, come individuati dall’articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010;

i) "sinistri": i sinistri relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia;

j) "soggetti abilitati": le persone fisiche, incaricate dalle imprese di assicurazione in ragione della connessione con l’attività svolta su incarico delle stesse, abilitate a consultare i dati registrati nelle banche dati di cui alla lettera b);

k) "soggetti aventi diritto": l’Autorità Giudiziaria, le Forze di Polizia e le Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia;

l) "soggetti terzi": i soggetti legittimati alla consultazione delle banche dati nei limiti e per le finalità individuati dalla legge.

 

Art. 3

(Ambito di applicazione)

 

1. Il presente Regolamento si applica:

a) alle imprese di assicurazione italiane autorizzate all’esercizio nel territorio della Repubblica dell’attività assicurativa nel ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

b) alle imprese dell’Unione europea ed a quelle aderenti allo Spazio economico europeo abilitate all’esercizio nel territorio della Repubblica dell’attività assicurativa nel ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento, ad esclusione di quanto disposto dal Capo III.

 

Capo II

Banche dati

 

Art. 4

(Finalità)

 

1. Le banche dati raccolgono i dati dei sinistri relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia, nonché i dati dei testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi sinistri, al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

2. Le banche dati sono organizzate in modo da consentire all’IVASS, in relazione alla finalità di cui al comma 1, di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati.

 

Art. 5

(Trattamento dei dati)

 

1. L’IVASS è il titolare del trattamento dei dati ed opera nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In tale qualità sovrintende al corretto funzionamento delle banche dati e all’osservanza delle disposizioni che regolano le modalità e i termini di comunicazione dei dati.

2. L’IVASS adotta le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto e regolare funzionamento delle banche dati, nonché la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Capo III

Modalità di organizzazione e funzionamento delle banche dati

 

Art. 6

(Obblighi di comunicazione delle imprese di assicurazione italiane)

 

1. I dati per l’alimentazione delle banche dati sono comunicati all’IVASS, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte dell’impresa di assicurazione italiana:

a) che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del Decreto;

b) che gestisce la procedura di liquidazione a seguito della denuncia di sinistro del responsabile o, in mancanza, della richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento di cui all’articolo 148 del decreto.

2. I dati da comunicare sono indicati nell’allegato 1 e sono relativi alle seguenti categorie:

a) elementi identificativi del sinistro;

b) elementi identificativi dei testimoni del sinistro;

c) elementi identificativi dei danneggiati dal sinistro;

d) elementi identificativi dei contraenti, dei proprietari e dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;

e) elementi identificativi dei veicoli coinvolti nel sinistro;

f) elementi identificativi dei professionisti incaricati in relazione al sinistro;

g) elementi identificativi delle carrozzerie o autofficine di riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro;

h) elementi identificativi delle autorità e dei presìdi di pronto soccorso eventualmente intervenuti in relazione al sinistro;

i) elementi di valutazione del danno alle cose e/o alle persone. In caso di danni alle cose: parti danneggiate; in caso di danni alle persone: sedi delle lesioni, classificate in base a zone anatomiche predeterminate o eventuale decesso;

j) elementi identificativi dei pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari.

 

Art. 7

(Modalità e termini di comunicazione dei dati)

 

1. Le imprese di assicurazione italiane comunicano all’IVASS i dati relativi al sinistro secondo principi di esattezza e completezza, con le modalità tecniche stabilite dall’IVASS con proprio Provvedimento.

2. Le imprese di cui al comma 1 comunicano i dati di cui all’articolo 6, relativi a ciascun sinistro, in via telematica, entro sette giorni, esclusi il sabato e i festivi, dal pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia.

3. Le imprese di cui al comma 1 comunicano, entro il termine di sette giorni dall’acquisizione, esclusi il sabato e i festivi, i dati di cui all’articolo 6 conosciuti successivamente alla trasmissione effettuata ai sensi del comma 2.

4. Le imprese di cui al comma 1 apportano tempestivamente ogni rettifica o cancellazione dei dati che si renda necessaria e ne danno notizia all’IVASS entro il termine di venti giorni di calendario.

5. Le imprese di cui al comma 1 assumono misure preventive ed idonee al fine di assicurare la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati e delle comunicazioni, in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Ai soli fini sanzionatori, si considera quale comunicazione periodica di cui all’articolo 316 del Decreto, indipendentemente dalla frequenza dei flussi dei dati comunicati ai sensi del presente articolo, l’insieme delle trasmissioni effettuate dall’impresa in ciascuna settimana di calendario rientrante nel periodo di osservazione assunto in sede di accertamento delle eventuali violazioni.

7. Per specifiche esigenze tecniche, le imprese possono chiedere la transcodifica dei sinistri comunicati alle banche dati. In caso di operazioni straordinarie quali fusioni, scorpori o acquisizioni di portafoglio, le imprese inoltrano all’IVASS una relazione sul piano di integrazione delle basi dati coinvolte, indicando la tempistica entro cui tali operazioni saranno concluse e richiedendo le eventuali necessarie operazioni di transcodifica con riferimento ai dati già comunicati dall’impresa oggetto di fusione o scorporo o che gestiva il portafoglio acquisito.

 

Art. 8

(Ricevimento, convalida e registrazione dei dati)

 

1. Il processo di gestione delle banche dati si articola nelle seguenti fasi ed attività:

a) ricevimento delle comunicazioni;

b) convalida;

c) registrazione dei dati.

2. Al ricevimento dei dati, l’IVASS verifica che gli stessi siano stati comunicati secondo le modalità previste dal Provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1 e, in caso di esito positivo, provvede alla loro convalida entro sette giorni.

3 L’IVASS, tramite le interconnessioni con le fonti dati esterne dell’archivio informatico integrato definite con il D.M. dell’11 maggio 2015, n. 108, può effettuare verifiche di congruità delle informazioni comunicate alle banche dati.

4. Quando i dati trasmessi non superano la verifica di cui al comma 2, l’IVASS ne dà informativa alle imprese di assicurazione, affinché provvedano ad una nuova comunicazione, con le necessarie integrazioni o correzioni, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. I dati sono registrati nelle banche dati per cinque anni dalla data di definizione di ciascun sinistro.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, i dati relativi a ciascun sinistro definito sono estratti dalle banche dati e riversati su altro supporto informatico gestito dall’IVASS. Tali dati sono comunicati dall'IVASS esclusivamente per esigenze di giustizia penale o a seguito di esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Decorsi dieci anni dalla data di definizione di ciascun sinistro, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati; i restanti dati sono conservati su altro supporto informatico in forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare gli interessati.

8. L’IVASS può diffondere i dati a scopi statistici ed in forma aggregata per le finalità di cui all’articolo 135, comma 1, del Decreto, garantendo l’anonimato.

 

Capo IV

Consultazione delle banche dati

 

Art. 9

(Consultazione delle imprese di assicurazione)

 

1. Le imprese di assicurazione, anche quando agiscono in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all’articolo 285 del Decreto, consultano le banche dati in fase di gestione di ciascun sinistro.

2. La consultazione di cui al comma 1 si considera effettuata con la ricezione del flusso di dati di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 maggio 2015, n. 108.

3. In caso di mancata ricezione del flusso di dati di cui al comma 2, entro il termine di giorni 5 dalla comunicazione dei dati all’IVASS ai sensi dell’articolo 7, l’obbligo di consultazione è assolto con le modalità indicate all’articolo 12, commi 2, lettera a), e 3 o all’articolo 13, commi da 1 a 4.

4. Quando dalla consultazione emerge la sussistenza di almeno due parametri di significatività, le imprese di cui al comma 1, anche se decidono di non avvalersi della facoltà di cui all’articolo 148, comma 2 bis del decreto, acquisiscono le informazioni di cui all’articolo 13, comma 5, ed eseguono specifici approfondimenti, dandone evidenza nel fascicolo di sinistro.

5. Le imprese di assicurazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto, consultano altresì la banca dati sinistri ai fini dell’acquisizione dell’attestato di rischio, limitatamente ai casi previsti dall’articolo 9, comma 5, del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, e con riferimento ai soli "dati sinistro" di cui all’allegato 1.

6. La consultazione di cui al comma 5 è effettuata con le modalità indicate all’articolo 13, commi da 1 a 4.

 

Art. 10

(Limiti all’esercizio del diritto di consultazione)

 

1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP, l’UCI e gli altri soggetti aventi diritto, consultano le banche dati esclusivamente per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1.

2. I soggetti terzi, consultano le banche dati esclusivamente per le finalità previste dalla legge che li ammette alla consultazione. La tipologia dei dati accessibili e le modalità tecniche di consultazione sono stabilite mediante specifiche convenzioni con l’IVASS.

3. La consultazione delle banche dati e il trattamento delle informazioni acquisite è limitato ai dati pertinenti e non eccedenti rispetto al perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 11

(Modalità di abilitazione alla consultazione)

 

1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l’UCI consultano le banche dati per la verifica della situazione storica collegata al caso in esame, nell’ambito del processo di gestione dei sinistri. Le imprese di assicurazione consultano la banca dati sinistri per la verifica della correttezza delle dichiarazioni rilasciate dal contraente qualora, all’atto della stipula del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio non risulti presente nel relativo archivio disciplinato dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano all’IVASS gli estremi identificativi dei soggetti per i quali, in ragione della connessione con l’attività svolta su loro incarico, intendono richiedere l’abilitazione alla consultazione delle banche dati, con l’indicazione dei relativi requisiti e secondo le modalità previste nell’allegato 2. L’IVASS rilascia o nega l’abilitazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione secondo la procedura di cui all’allegato 2, fornendo per ciascuno dei soggetti abilitati un distinto codice identificativo.

3. Gli enti di cui al comma 1 comunicano all'IVASS, entro cinque giorni, la perdita dei requisiti che legittimano la consultazione da parte dei soggetti abilitati.

4. Salvi comunque gli obblighi e la responsabilità degli enti di cui al comma 1, i responsabili e il personale delle strutture e degli uffici mediante i quali è effettuata la consultazione sono vincolati al segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite tramite consultazione delle banche dati e della loro utilizzazione o divulgazione a terzi per finalità non consentite dalla legge.

 

Art. 12

(Modalità di consultazione da parte dei soggetti aventi diritto)

 

1. I soggetti aventi diritto consultano le banche dati in base alle seguenti chiavi di ricerca, utilizzate anche contestualmente:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche;

b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche, società o altri enti collettivi;

c) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli.

2. La consultazione può avvenire secondo le seguenti modalità:

a) batch, che permette l’acquisizione via file delle informazioni di cui al comma 3;

b) on line, che permette l’immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma 4.

3. Con la consultazione batch, le banche dati forniscono, in riscontro all’inoltro via file di una lista di targhe (o numeri di telaio), di codici fiscali e di partite IVA, un file contenente il numero di sinistri presenti per ciascuna targa (o numero di telaio), codice fiscale o partita IVA immessa, nonché la valorizzazione dei relativi parametri di significatività.

4. Con la consultazione on line, le banche dati forniscono evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti la persona fisica, la società o l’ente collettivo (identificabile tramite il codice fiscale o la partita IVA) o il veicolo (identificabile tramite la targa o il numero di telaio) in relazione al quale è stata effettuata l’interrogazione, nonché la valorizzazione dei relativi parametri di significatività. Le banche dati forniscono, altresì, per ciascuno dei suddetti sinistri le informazioni relative a:

a) data e luogo del sinistro;

b) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli coinvolti;

c) denominazione delle imprese di assicurazione coinvolte;

d) ubicazione del danno alle cose;

e) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;

f) pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro;

g) elementi identificativi (eventualmente correlati con il codice fiscale o la partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), f), g), h), j).

 

Art. 13

(Modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell’UCI)

 

1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l’UCI consultano le banche dati in base alle seguenti chiavi di ricerca, utilizzate anche contestualmente:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche;

b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche, società o altri enti collettivi;

c) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli.

2. I soggetti abilitati di cui all’articolo 11, comma 2 avviano la consultazione delle banche dati indicando:

a) il numero di sinistro in relazione al quale richiedono la consultazione, in caso di accesso ai sensi dell’articolo 9, comma 1;

b) il numero della polizza, in caso di accesso ai sensi dell’articolo 9, comma 5.

3. La consultazione avviene in modalità on line per consentire l’immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma 4, nonché di quelle di cui al comma 5, al ricorrere delle condizioni previste dallo stesso comma.

4. Con la consultazione on line, le banche dati forniscono evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti la persona fisica, la società o l’ente collettivo (identificabile tramite il codice fiscale o la partita IVA) o il veicolo (identificabile tramite la targa o il numero di telaio) in relazione al quale è stata effettuata l’interrogazione, nonché la valorizzazione dei relativi parametri di significatività. Sono altresì fornite le informazioni su:

a) data e luogo del sinistro;

b) tipologia dei danni occorsi (a cose, a persone, misti);

c) data dei pagamenti, per la specifica tipologia di danno;

d) ruolo del veicolo o del soggetto circa la responsabilità nel sinistro (responsabile o danneggiato) ed eventuale grado di responsabilità;

e) indicazione del ruolo del soggetto nel sinistro (conducente, proprietario o contraente del veicolo; testimone; terzo; ecc.).

5. Con ulteriore consultazione on line, effettuabile solo in caso di accesso ai sensi dell’articolo 9, comma 1, nonché di valorizzazione di almeno due parametri di significatività, le banche dati sono, altresì, in grado di fornire, per ciascuno dei sinistri, le informazioni relative a:

a) targhe (o numeri di telaio) dei veicoli coinvolti;

b) denominazione delle imprese di assicurazione coinvolte;

c) ubicazione del danno alle cose;

d) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;

e) elementi identificativi (eventualmente correlati con il codice fiscale o la partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), f), g), h), j).

6. Previa attivazione di funzionalità appositamente tracciate dal sistema informatico, la consultazione dei dati di cui al comma 5 può, altresì, essere effettuata in presenza di elementi significativi sotto il profilo della potenziale esistenza di comportamenti fraudolenti, anche in esito alla trasmissione dei flussi di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 maggio 2015, n. 108.

 

Art. 14

(Tracciatura delle consultazioni)

 

1. Ogni consultazione delle banche dati è registrata e memorizzata dall’IVASS, con l'indicazione del codice identificativo del soggetto che ha effettuato la consultazione, della data e dell'ora della consultazione, delle chiavi di ricerca, del numero di sinistro e dei dati consultati.

2. L’IVASS esegue controlli sulle consultazioni effettuate dai soggetti abilitati, anche attraverso verifiche periodiche a campione.

3. In caso di consultazione irregolare, l’IVASS sospende o revoca l’abilitazione del soggetto cui la stessa è riconducibile mediante il codice identificativo.

4. In caso di consultazione illegittima delle banche dati, l’IVASS può sospendere dalla consultazione i soggetti abilitati anche quando è configurabile una corresponsabilità degli stessi per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione della violazione da parte di altri soggetti che operano o hanno operato per proprio conto.

 

Capo V

Diritti degli interessati

 

Art. 15

(Modalità di esercizio)

 

1. Gli interessati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) possono esercitare presso l’IVASS il diritto di accesso ai dati personali contenuti nelle banche dati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 16

(Trasferimento dei dati)

 

1. I dati che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono contenuti nella banca dati sinistri, di cui al previgente articolo 135 del Decreto, sono trasferiti nella banca dati sinistri, nella banca dati anagrafe danneggiati e nella banca dati anagrafe testimoni, di cui all’articolo 135 del Decreto, così come modificato dall’articolo 32 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.

 

Art. 17

(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008)

 

1. Nel foglio "Altre informazioni" del modello di denuncia di sinistro di cui all’allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008, le parole "richieste ai sensi dell’articolo 135 del D.lgs. n. 209 del 2005 - Codice delle assicurazioni private" sono sostituite dalle parole: "richieste ai sensi dell’articolo 135 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private per l’alimentazione della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, istituite per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell’assicurazione r.c.auto. I dati personali sono trattati dall’IVASS per le finalità di legge ed in conformità alla legge sulla Privacy".

 

Art. 18

(Abrogazioni)

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni di cui al Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, dei provvedimenti ISVAP n. 2808 del 21 giugno 2010 e n. 2998 del 10 agosto 2012 nonché il provvedimento IVASS n. 15 del 4 febbraio 2014.

2. Restano abrogati:

a) il provvedimento ISVAP n. 1764 del 21 dicembre 2000;

b) il provvedimento ISVAP n. 2065 del 15 marzo 2002;

c) il provvedimento ISVAP n. 2179 del 10 marzo 2003;

d) l’articolo 5 del provvedimento ISVAP n. 2495 del 21 dicembre 2006;

e) la circolare ISVAP n. 444 del 7 maggio 2001;

f) la circolare ISVAP n. 505 del 23 maggio 2003.

3. Fino alla data di emanazione del Provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1, la materia continua ad essere regolata dal provvedimento ISVAP n. 2826.

 

Art. 19

(Pubblicazione)

 

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell’IVASS.

 

Art. 20

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Allegato 1

DATI RELATIVI AI SINISTRI

(Art. 6, comma 2 del Regolamento)

 

Tutti gli elementi elencati nel presente Allegato sono rilevanti ai fini di una corretta alimentazione delle banche dati e coincidono con quelli presenti nel fascicolo del sinistro gestito dall’impresa ovvero annotati, in costanza dell'obbligo, sui registri assicurativi di cui al Regolamento IVASS n. 27, del 14 ottobre 2008.

 

N.

INFORMAZIONI RICHIESTE

DESCRIZIONE

Con riferimento ai DATI SINISTRO
1 Codice impresa Codice IVASS dell’impresa che comunica il sinistro
2 Numero sinistro Numero identificativo del sinistro
3 Data accadimento Data di accadimento del sinistro
4 Data denuncia Data di denuncia del sinistro
5 Data definizione Data di definizione del sinistro (da indicare solo in caso di chiusura del sinistro con pagamento o senza seguito)
6 Luogo di accadimento Luogo in cui si è verificato il sinistro. Comune, se in Italia, ovvero lo stato estero.
7 Danno a cose Indica la presenza di danni a cose (veicoli, cose diverse da veicoli o animali)
7-bis Partite di danno a cose Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del regolamento, è indicata la data del primo pagamento per danni a cose e dell’eventuale percentuale di concorso di colpa. Nel caso il responsabile del sinistro rimborsi l’impresa debitrice per tali danni, il campo non è valorizzato.
8 Lesioni fisiche Indica la presenza di danni a persone
8bis Definizione partite di danno a persone Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del regolamento, è indicata la data del primo pagamento per danni a persone e dell’eventuale percentuale di concorso di colpa. Nel caso il responsabile del sinistro rimborsi l’impresa debitrice per tali danni, il campo non è valorizzato.
9 Tipo invio sinistro Indica il tipo di comunicazione (primo invio del sinistro, invio successivo, invio per cancellazione del sinistro)
10 Autorità intervenuta Indica l’eventuale Autorità intervenuta
Con riferimento al VEICOLO DANNEGGIATO NON RESPONSABILE
     
DATI PROPRIETARIO  
11 Causale trattazione Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno (ex art. 148 o art. 141 o art. 149 o art. 283 del CAP), ovvero la circostanza per cui non compete alcun risarcimento
12 Tipo operazione Indica lo stato della singola partita di danno (Aperta, Chiusa con pagamento, Chiusa senza seguito, Riaperta)
13 ID persona Codice d’identificazione della specifica persona nell’ambito del sinistro
14 Codice danno Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del proprietario, o che agisce in rivalsa
15 ID veicolo Codice d’identificazione del veicolo di cui il soggetto è proprietario
16 Cognome/Denominazione Cognome/Denominazione del proprietario
17 Nome Nome del proprietario
18 Data di nascita Data di nascita del proprietario
19 Luogo di nascita Luogo di nascita del proprietario
20 Codice Fiscale/Partita IVA Codice fiscale/Partita IVA del proprietario
     
DATI CONTRAENTE (se diverso dal proprietario)
21 Causale trattazione Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno (ex art. 148 o art. 141 o art. 149 o art. 283 del CAP), ovvero la circostanza per cui non compete alcun risarcimento
22 Tipo operazione Indica lo stato della singola partita di danno (Aperta, Chiusa con pagamento, Chiusa senza seguito, Riaperta)
23 ID persona Codice d’identificazione della specifica persona nell’ambito del sinistro
24 Codice danno Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del contraente, o che agisce in rivalsa
25 ID veicolo Codice d’identificazione del veicolo per cui il soggetto è il contraente
26 Cognome/Denominazione Cognome/Denominazione del contraente
27 Nome Nome del contraente
28 Data di nascita Data di nascita del contraente
29 Luogo di nascita Luogo di nascita del contraente
30 Codice Fiscale/Partita IVA Codice fiscale/Partita IVA del contraente
     
DATI CONDUCENTE (se diverso dal proprietario e dal contraente)
31 Causale trattazione Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno (ex art. 148 o art. 141 o art. 149 o art. 283 del CAP), ovvero la circostanza per cui non compete alcun risarcimento
32 Tipo operazione Indica lo stato della singola partita di danno (Aperta, Chiusa con pagamento, Chiusa senza seguito, Riaperta)
33 ID persona Codice d’identificazione della specifica persona nell’ambito del sinistro
34 Codice danno Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del conducente, o che agisce in rivalsa
35 ID veicolo Codice d’identificazione del veicolo di cui il soggetto è il conducente
36 Cognome Cognome del conducente
37 Nome Nome del conducente
38 Data di nascita Data di nascita del conducente
39 Luogo di nascita Luogo di nascita del conducente
40 Codice Fiscale/Partita IVA Codice fiscale/Partita IVA del conducente
     
DATI RESPONSABILE CIRCOLAZIONE (in alternativa al proprietario, solo per ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006)
41 Causale trattazione Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno (ex art. 148 o art. 141 o art. 149 o art. 283 del CAP), ovvero la circostanza per cui non compete alcun risarcimento
42 Tipo operazione Indica lo stato della singola partita di danno (Aperta, Chiusa con pagamento, Chiusa senza seguito, Riaperta)
43 ID persona Codice d’identificazione della specifica persona nell’ambito del sinistro
44 Codice danno Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del responsabile della circolazione, o che agisce in rivalsa
45 ID veicolo Codice d’identificazione del veicolo di cui il soggetto è il responsabile della circolazione
46 Contrassegno d’identificazione (targhino) Contrassegno d’identificazione rilasciato al responsabile della circolazione
47 Cognome/Denominazione Cognome/Denominazione del responsabile della circolazione
48 Nome Nome del responsabile della circolazione
49 Data di nascita Data di nascita del responsabile della circolazione
50 Luogo di nascita Luogo di nascita del responsabile della circolazione
51 Codice Fiscale/Partita IVA Codice fiscale/Partita IVA Responsabile della circolazione
     
DATI TERZO TRASPORTATO (diverso dal conducente)
52 Causale trattazione Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno (ex art. 148 o art. 141 o art. 149 o art. 283 del CAP), ovvero la circostanza per cui non compete alcun risarcimento
53 Tipo operazione Indica lo stato della singola partita di danno (Aperta, Chiusa con pagamento, Chiusa senza seguito, Riaperta)
54 ID persona Codice d’identificazione della specifica persona nell’ambito del sinistro
55 Codice danno Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del terzo trasportato, o che agisce in rivalsa
56 ID veicolo Codice d’identificazione del veicolo a bordo del quale il soggetto è trasportato
57 Cognome Cognome del terzo trasportato
58 Nome Nome del terzo trasportato
59 Data di nascita Data di nascita del terzo trasportato
60 Luogo di nascita Luogo di nascita del terzo trasportato
61 Codice Fiscale/Partita IVA Codice fiscale/Partita IVA del terzo trasportato
     
DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO e DANNI SUBITI
62 Codice Impresa Codice IVASS dell’impresa che assicura il veicolo non responsabile
63 Targa Veicolo Targa del veicolo non responsabile
64 Telaio Veicolo Telaio del veicolo (se la targa non è prescritta, o per i ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006)
65 Marca veicolo Casa costruttrice del veicolo/ciclomotore
66 Modello veicolo Modello del veicolo/ciclomotore
67 Ubicazione danno materiale Indicazione dell’ubicazione del danno materiale
68 Flag Coerenza Indica: la coerenza del danno subito con la dinamica del sinistro; la prossimità della data del sinistro con l’inizio o la fine della validità del contratto assicurativo (primi 15 giorni o ultimi 15 giorni)
69 Tipo Veicolo Tipologia del veicolo non responsabile
70 Tipo Targa Tipologia della targa del veicolo non responsabile
71 Flag Responsabilità Indica che il veicolo non è responsabile del sinistro (ciò anche in caso di concorso di colpa, con riferimento alla partita di danno in corso di trattazione)
Con riferimento al VEICOLO RESPONSABILE
     
DATI PROPRIETARIO  
72 Causale trattazione Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno
73 Tipo operazione Indica lo stato della singola partita di danno
74 ID persona Codice d’identificazione della specifica persona nell’ambito del sinistro
75 Codice danno Indica la tipologia di danno
76 ID veicolo Codice d’identificazione del veicolo di cui il soggetto è proprietario
77 Cognome/Denominazione Cognome/Denominazione del proprietario
78 Nome Nome del proprietario
79 Data di nascita Data di nascita del proprietario
80 Luogo di nascita Luogo di nascita del proprietario
81 Codice Fiscale/Partita IVA Codice fiscale/Partita IVA del proprietario
     
DATI CONTRAENTE (se diverso dal proprietario)
82 Causale trattazione Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno
83 Tipo operazione Indica lo stato della singola partita di danno
84 ID persona Codice d’identificazione della specifica persona nell’ambito del sinistro
85 Codice danno Indica la tipologia di danno
86 ID veicolo Codice d’identificazione del veicolo per cui il soggetto è il contraente
87 Cognome/Denominazione Cognome/Denominazione del contraente
88 Nome Nome del contraente
89 Data di Nascita Data di nascita del contraente
90 Luogo di Nascita Luogo di nascita del contraente
91 Codice Fiscale/Partita IVA Codice fiscale/Partita IVA del contraente
     
DATI CONDUCENTE (se diverso dal proprietario e dal contraente)
92 Causale trattazione Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno
93 Tipo operazione Indica lo stato della singola partita di danno
94 ID persona Codice d’identificazione della specifica persona nell’ambito del sinistro
95 Codice danno Indica la tipologia di danno
96 ID veicolo Codice d’identificazione del veicolo di cui il soggetto è il conducente
97 Cognome Cognome conducente
98 Nome Nome conducente
99 Data di nascita Data di nascita conducente
100 Luogo di nascita Luogo di nascita conducente
101 Codice Fiscale Codice fiscale del conducente
     
DATI RESPONSABILE CIRCOLAZIONE (in alternativa al proprietario, solo per ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006)
102 Causale trattazione Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno
103 Tipo operazione Indica lo stato della singola partita di danno
104 ID persona Codice d’identificazione della specifica persona nell’ambito del sinistro
105 Codice danno Indica la tipologia di danno
106 ID veicolo Codice d’identificazione del veicolo di cui il soggetto è il responsabile della circolazione
107 Contrassegno d’identificazione (targhino) Numero del targhino
108 Cognome/Denominazione Cognome/Denominazione del responsabile della circolazione
109 Nome Nome del responsabile della circolazione
110 Data di nascita Data di nascita del responsabile della circolazione
111 Luogo di nascita Luogo di nascita del responsabile della circolazione
112 Codice Fiscale/Partita IVA Codice fiscale/Partita IVA Responsabile della circolazione
     
DATI TERZO TRASPORTATO (diverso dal conducente)
113 Causale trattazione Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno
114 Tipo operazione Indica lo stato della singola partita di danno
115 ID persona Codice d’identificazione della specifica persona nell’ambito del sinistro
116 Codice danno Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del terzo trasportato, o che agisce in rivalsa
117 ID veicolo Codice d’identificazione del veicolo a bordo del quale il soggetto è trasportato
118 Cognome Cognome del terzo trasportato
119 Nome Nome del terzo trasportato
120 Data Nascita Data di nascita del terzo trasportato
121 Luogo di Nascita Luogo di nascita del terzo trasportato
122 Codice Fiscale/Partita IVA Codice fiscale/Partita IVA del terzo trasportato
     
DATI TERZO NON TRASPORTATO
123 Causale trattazione Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno
124 Tipo operazione Indica lo stato della singola partita di danno
125 ID persona Codice d’identificazione della specifica persona nell’ambito del sinistro
126 Codice danno Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del terzo non trasportato
127 ID veicolo Codice d’identificazione del veicolo responsabile del danno al terzo
128 Cognome/Denominazione Cognome/Denominazione del terzo danneggiato
129 Nome Nome del terzo danneggiato
130 Data Nascita Data di nascita del terzo danneggiato
131 Luogo di Nascita Luogo di nascita del terzo danneggiato
132 Codice Fiscale/Partita IVA Codice Fiscale/Partita IVA terzo danneggiato
     
DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO e DANNI SUBITI
133 Codice impresa Codice IVASS dell’impresa che assicura il veicolo responsabile
134 Targa veicolo Targa del veicolo responsabile
135 Telaio veicolo Telaio del veicolo (se la targa non è prescritta, o per i ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006)
136 Marca veicolo Casa costruttrice del veicolo/ciclomotore
137 Modello veicolo Modello del veicolo/ciclomotore
138 Ubicazione danno materiale Indicazione dell’ubicazione del danno materiale
139 Flag Coerenza Indica: la coerenza del danno subito con la dinamica del sinistro; la prossimità della data del sinistro con l’inizio o la fine della validità del contratto assicurativo (primi 15 giorni o ultimi 15 giorni)
140 Tipo veicolo Tipologia del veicolo responsabile
141 Tipo targa Tipologia della targa del veicolo responsabile
142 Flag responsabilità Indica che il veicolo è responsabile del sinistro (ciò anche in caso di concorso di colpa, con riferimento alla modalità di trattazione del sinistro)
Con riferimento al TESTIMONE
TESTIMONE  
143 ID persona Riporta il codice d’identificazione della persona danneggiata o responsabile cui è riferita la testimonianza, ovvero indica che la testimonianza è superpartes
144 Cognome Cognome del testimone
145 Nome Nome del testimone
146 Data di nascita Data di nascita del testimone
147 Luogo di nascita Luogo di nascita del testimone
148 Codice Fiscale Codice fiscale del testimone
Con riferimento alle ALTRE FIGURE coinvolte nel sinistro PERITO
149 ID persona Codice d’identificazione della persona danneggiata (o responsabile) cui è riferita la perizia (per le perizie al veicolo, è indicato il codice che ne identifica il proprietario)
150 Cognome Cognome del perito
151 Nome Nome del perito
152 Data di nascita Data di nascita del perito
153 Luogo di nascita Luogo di nascita del perito
154 Codice Fiscale/Partita IVA Codice Fiscale/Partita IVA del perito
     
CARROZZERIA/OFFICINA NON CONVENZIONATA CON L'IMPRESA ASSICURATIVA
155 ID persona Codice d’identificazione della persona danneggiata cui è riferito il veicolo oggetto delle riparazioni
156 Denominazione Denominazione dell'officina di riparazione
157 Indirizzo Sede dell'officina di riparazione
158 Cognome Cognome del titolare dell'officina di riparazione
159 Nome Nome del titolare dell'officina di riparazione
160 Data di nascita Data di nascita del titolare dell'officina di riparazione
161 Luogo di nascita Luogo di nascita del titolare dell'officina di riparazione
162 Codice Fiscale/Partita IVA Codice Fiscale/Partita IVA dell'officina di riparazione
     
CARROZZERIA/OFFICINA CONVENZIONATA CON L'IMPRESA ASSICURATIVA
163 ID persona Codice d’identificazione della persona danneggiata cui è riferito il veicolo oggetto delle riparazioni
164 Denominazione Denominazione dell'officina di riparazione convenzionata
165 Indirizzo Sede dell'officina di riparazione convenzionata
166 Cognome Cognome del titolare dell'officina di riparazione convenzionata
167 Nome Nome del titolare dell'officina di riparazione convenzionata
168 Data di nascita Data di nascita del titolare dell'officina di riparazione convenzionata
169 Luogo di nascita Luogo di nascita del titolare dell'officina di riparazione convenzionata
170 Codice Fiscale/Partita IVA Codice Fiscale/Partita IVA dell'officina di riparazione convenzionata
     
MEDICO O STRUTTURE DIAGNOSTICHE O TERAPICHE DI CONTROPARTE
171 ID persona Codice d’identificazione della persona danneggiata cui è riferita la certificazione
172 Cognome/Denominazione Cognome/Denominazione del medico di controparte
173 Nome Nome del medico di controparte
174 Data di nascita Data di nascita del medico di controparte
175 Luogo di nascita Luogo di nascita del medico di controparte
176 Codice Fiscale/Partita IVA Codice Fiscale/Partita IVA del medico di controparte
     
LEGALE O STUDIO DI INFORTUNISTICA CONTROPARTE
177 ID persona Codice d’identificazione della persona danneggiata cui è riferito il patrocinio
178 Cognome/Denominazione Cognome del patrocinatore/Denominazione studio infortunistica
179 Nome Nome del patrocinatore
180 Data Nascita Data di nascita del patrocinatore
181 Luogo di Nascita Luogo di nascita del patrocinatore
182 Codice Fiscale/Partita IVA Codice Fiscale/Partita IVA del patrocinatore
     
MEDICO FIDUCIARIO
183 ID persona Codice d’identificazione della persona danneggiata cui è riferita la certificazione
184 Cognome Cognome del medico fiduciario dell'impresa
185 Nome Nome del medico fiduciario dell'impresa
186 Data Nascita Data di nascita del medico fiduciario dell'impresa
187 Luogo di Nascita Luogo di nascita del medico fiduciario dell'impresa
188 Codice Fiscale/Partita IVA Codice Fiscale/Partita IVA del medico fiduciario dell'impresa
     
LGALE FIDUCIARIO
189 ID persona Codice d’identificazione della persona danneggiata (o responsabile) cui è riferita la difesa
190 Cognome Cognome del legale fiduciario
191 Nome Nome del legale fiduciario
192 Data Nascita Data di nascita del legale fiduciario
193 Luogo di Nascita Luogo di nascita del legale fiduciario
194 Codice Fiscale/Partita IVA Codice Fiscale/Partita IVA del legale fiduciario
     
ASSICURATORE SOCIALE
195 ID persona Codice d’identificazione della persona danneggiata cui è riferita la surroga/rivalsa
196 Denominazione Denominazione dell'assicuratore sociale
197 Codice Fiscale/Partita IVA Codice Fiscale/Partita IVA dell'assicuratore sociale
     
DATORE DI LAVORO
198 ID persona Codice d’identificazione della persona cui è riferita l'azione del datore di lavoro
199 Cognome/Denominazione Cognome/Denominazione del datore di lavoro
200 Nome Nome del datore di lavoro
201 Data Nascita Data di nascita del datore di lavoro
202 Luogo di Nascita Luogo di nascita del datore di lavoro
203 Codice Fiscale/Partita IVA Codice Fiscale/Partita IVA del datore di lavoro
Con riferimento al BENEFICIARIO ed al PAGAMENTO
204 ID persona Codice d’identificazione della persona danneggiata
205 Cognome/Denominazione Beneficiario Cognome/Denominazione del beneficiario del pagamento. I dati anagrafici relativi al beneficiario sono alimentati anche nel caso in cui esso coincida con la persona individuata con ID persona
206 Nome Beneficiario Nome del beneficiario del pagamento. I dati anagrafici relativi al beneficiario sono alimentati anche nel caso in cui esso coincida con la persona individuata con ID persona
207 Data di nascita Beneficiario Data di nascita del beneficiario del pagamento. I dati anagrafici relativi al beneficiario sono alimentati anche nel caso in cui esso coincida con la persona individuata con ID persona
208 Luogo di nascita Beneficiario Luogo di nascita del beneficiario del pagamento. I dati anagrafici relativi al beneficiario sono alimentati anche nel caso in cui esso coincida con la persona individuata con ID persona
209 Codice fiscale/Partita IVA Beneficiario Codice fiscale/Partita IVA del beneficiario del pagamento. I dati anagrafici relativi al beneficiario sono alimentati anche nel caso in cui esso coincida con la persona individuata con ID persona
210 Tipo Danno Tipologia del danno cui si riferisce il pagamento (danno al veicolo; danno a cose diverse da veicolo od animali; danno a persona; azione di surroga/rivalsa)
211 Percentuale in concorso di colpa Indica se il soggetto cui si riferisce il pagamento ha diritto al risarcimento integrale, ovvero ridotto, in ragione di un concorso di colpa. Indica la percentuale di responsabilità e dunque di riduzione del risarcimento) del danneggiato
212 Importo Pagamento Importo del pagamento
213 Data Pagamento Data del pagamento
Con riferimento alle LESIONI ALLE PERSONE
214 ID persona Codice d’identificazione della persona lesa
215 Tipo danno Tipologia e sede del danno subito dalla persona lesa
216 Percentuale invalidità permanente Indica se la lesione ha arrecato danni permanenti al soggetto e in quale misura percentuale
217 Pronto soccorso Codice del Ministero della Salute che individua la struttura sanitaria presso la quale il soggetto leso è stato soccorso/ricoverato 218 Decesso Indica se si è verificato il decesso del soggetto leso

 

Ripartizione logica dei dati dei sinistri comunicati dalle imprese di assicurazione ai fini delle consultazioni degli archivi Anagrafe testimoni e Anagrafe danneggiati

 

Anagrafe Testimoni

Oltre ai dati anagrafici delle persone che risulta abbiano reso testimonianza, viene data la possibilità di acquisire alcuni dati elementari identificativi ed esplicativi del sinistro.

 

DATI del SINISTRO

1 Codice impresa Codice IVASS dell’impresa che comunica il sinistro
2 Numero sinistro Numero identificativo del sinistro
3 Data accadimento Data di accadimento del sinistro
4 Data denuncia Data di denuncia del sinistro
5 Data definizione Data di definizione del sinistro (da indicare solo in casa di chiusura del sinistro con pagamento o senza seguito)
6 Luogo di accadimento Luogo in cui si è verificato il sinistro. Comune, se in Italia, ovvero lo stato estero.
7 Danno a cose Indica la presenza di danni a cose (veicoli, cose diverse da veicoli o animali)
8 Lesioni fisiche Indica la presenza di danni a persone
9 Tipo invio sinistro Indica il tipo di comunicazione (primo invio del sinistro, invio successivo, invio per cancellazione del sinistro)
10 Autorità intervenuta Indica l’eventuale Autorità intervenuta

DATI del TESTIMONE

11 Cognome Cognome del testimone
12 Nome Nome del testimone

 

Anagrafe Danneggiati

Oltre ai dati anagrafici delle persone che danneggiate nell’incidente stradale, viene data la possibilità di acquisire alcuni dati elementari identificativi ed esplicativi del sinistro.

 

DATI del SINISTRO

1 Codice impresa Codice IVASS dell’impresa che comunica il sinistro
2 Numero sinistro Numero identificativo del sinistro
3 Data accadimento Data di accadimento del sinistro
4 Data denuncia Data di denuncia del sinistro
5 Data definizione Data di definizione del sinistro (da indicare solo in casa di chiusura del sinistro con pagamento o senza seguito)
6 Luogo di accadimento Luogo in cui si è verificato il sinistro. Comune, se in Italia, ovvero lo stato estero.
7 Danno a cose Indica la presenza di danni a cose (veicoli, cose diverse da veicoli o animali)
8 Lesioni fisiche Indica la presenza di danni a persone
9 Tipo invio sinistro Indica il tipo di comunicazione (primo invio del sinistro, invio successivo, invio per cancellazione del sinistro)
10 Autorità intervenuta Indica l’eventuale Autorità intervenuta

DATI PROPRIETARIO del veicolo o delle altre cose danneggiate (danni a cose)

11 Causale trattazione Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno (ex art. 148 o art. 141 o art. 149 o art. 283 del CAP), ovvero la circostanza per cui non compete alcun risarcimento
12 Tipo operazione Indica lo stato della singola partita di danno (Aperta, Chiusa con pagamento, Chiusa senza seguito, Riaperta)
13 Codice danno Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del proprietario, o che agisce in rivalsa
14 Cognome/Denominazione Cognome/Denominazione del proprietario
15 Nome Nome del proprietario
16 Data di nascita Data di nascita del proprietario
17 Luogo di nascita Luogo di nascita del proprietario
18 Codice Fiscale/Partita IVA Codice fiscale/Partita IVA del proprietario

DATI DEL SOGGETTO LESO (danni a persona)

19 Causale trattazione Indica il tipo di trattazione della singola partita di danno
20 Tipo operazione Indica lo stato della singola partita di danno
21 Codice danno Indica la tipologia di danno subito (alle cose, alla persona), ovvero se la trattazione si riferisce alla persona che si surroga nei diritti del terzo non trasportato
22 Cognome/Denominazione Cognome/Denominazione del terzo danneggiato
23 Nome Nome del terzo danneggiato
24 Data Nascita Data di nascita del terzo danneggiato
25 Luogo di Nascita Luogo di nascita del terzo danneggiato
26 Codice Fiscale/Partita IVA Codice Fiscale/Partita IVA terzo danneggiato
27 Tipo danno Tipologia e sede del danno subito dalla persona lesa
28 Percentuale invalidità permanente Indica se la lesione ha arrecato danni permanenti al soggetto e in quale misura percentuale
29 Pronto soccorso Codice del Ministero della Salute che individua la struttura sanitaria presso la quale il soggetto leso è stato soccorso/ricoverato
30 Decesso Indica se si è verificato il decesso del soggetto leso

 

 

Allegato 2

CONDIZIONI DI ACCESSO E MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, DELLA CONSAP E DELL’UCI

(Articolo 11, comma 2, del Regolamento)

 

1. PROCEDURA DI ABILITAZIONE

 

1.1 Richiesta di abilitazione.

L’impresa invia all’IVASS, a firma del legale rappresentante o di altra persona alla quale il legale rappresentante abbia conferito procura speciale, la richiesta di abilitazione.

Nel caso si tratti di prima istanza a firma del rappresentante che la sottoscrive, sarà contestualmente inoltrata anche copia, o stralcio, della relativa procura speciale.

Unitamente alla suddetta richiesta, l’impresa provvede ad inviare per via telematica le informazioni anagrafiche relative ai propri dipendenti, alle unità organizzative in cui gli stessi operano, ai responsabili di queste ultime.

La suddetta documentazione va trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata dell’impresa alla casella studi.gestionedati@pec.ivass.it.

Nei casi in cui l'impresa di assicurazione intenda far ricorso all’attività di comitati antifrode, anche nell’ambito di uno stesso Gruppo, è consentita a detti comitati la consultazione della banca dati sulla base di una delega operativa rilasciata ai medesimi dall’impresa istante.

 

1.1.1 La nota a firma del rappresentante dell’impresa

Nella nota l’impresa specifica:

- i nominativi dei soggetti per i quali è richiesta l’abilitazione;

- l’attività da essi svolta e in connessione alla quale è richiesta l’abilitazione; va in particolare indicato se l’accesso è riferito alla fase di liquidazione del sinistro ovvero a quella della verifica della correttezza delle dichiarazioni precontrattuali ai fini del rilascio dell’attestazione di rischio.

Nel caso di attività esternalizzate l’impresa osserva le stesse indicazioni previste per i propri dipendenti.

 

1.1.2 Comunicazione telematica delle informazioni sui responsabili

Con il supporto informatico messo a disposizione dall’Istituto per il download e secondo le istruzioni operative fornite nel sito istituzionale dell’IVASS, l’impresa comunica le informazioni sugli uffici di appartenenza dei singoli soggetti che intende abilitare ovvero sulla società affidataria del servizio esternalizzato cui fanno capo i soggetti che intende abilitare. In particolare, l’impresa indica la struttura nella quale operano i soggetti per i quali richiede l’abilitazione, nonché i rapporti di dipendenza per i soggetti non responsabili dell’ufficio.

Per ogni singolo dipendente sono fornite le informazioni anagrafiche e, in particolare, sono indicati la tipologia di accesso ad essi riservata e l’indirizzo e-mail cui verrà spedita la password assegnata dall’IVASS.

 

1.2 Rilascio dell’abilitazione.

L’IVASS, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

a) in presenza di tutti gli elementi di cui al paragrafo 1.1, rilascia le abilitazioni e comunica alla casella di posta elettronica certificata dell’impresa l’accoglimento dell’istanza, con indicazione delle user-ID dei soggetti autorizzati all’accesso; inoltre invia con mail separata a ciascun soggetto abilitato, attraverso procedure idonee a salvaguardare la segretezza del dato, le relative password riservate, personali e incedibili. L’impresa avrà cura di comunicare a ciascun utente la user-ID assegnata, osservando opportune misure di riservatezza;

b) nel caso in cui vengano riscontrate lacune od imperfezioni di carattere formale nella documentazione trasmessa, invita ad apportare le necessarie rettifiche od integrazioni entro un ulteriore termine di trenta giorni, decorso il quale, e in assenza di una comunicazione valida, l’abilitazione non viene concessa;

c) ove non sussistano i requisiti, non rilascia l’abilitazione e lo comunica all’impresa.

 

1.3 Efficacia dell’abilitazione.

Una volta ottenute la user-ID e la password l’utente abilitato può attivare il primo collegamento, all’atto del quale dovrà modificare la password temporanea assegnatagli.

Ciascuna abilitazione è concessa a tempo indeterminato, ma cessa di essere efficace quando il soggetto titolare perde i requisiti legittimanti la consultazione. In tal caso, il soggetto medesimo e l’impresa che ha richiesto l’abilitazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’IVASS entro cinque giorni dalla perdita dei requisiti, chiedendo di rimuovere l’abilitazione. A tal fine, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di disabilitazione entro cinque giorni dalla perdita dei requisiti, secondo le citate istruzioni operative. In caso di ritardo o omissione della comunicazione predetta, l’impresa è corresponsabile per l’eventuale consultazione illegittima della banca dati sinistri.

Il mancato utilizzo delle credenziali di accesso per oltre sei mesi da parte di un soggetto autorizzato comporta la disabilitazione automatica dell’accesso da parte del sistema di autenticazione.

 

1.4 Obblighi e responsabilità di conservazione della documentazione

L’impresa raccoglie la documentazione cartacea comprensiva delle lettere di incarico sottoscritte dai singoli soggetti per accettazione, della certificazione comprovante la consegna all’utente della user-ID e delle copie dei documenti di identificazione. Tale documentazione è conservata presso la direzione generale dell’impresa e messa a disposizione dell’IVASS su richiesta.

L’impresa comunica all’IVASS eventuali aggiornamenti dei dati relativi ai soggetti abilitati.

L’impresa è responsabile dei controlli interni sulle consultazioni alla banca dati effettuate dai soggetti dalla stessa incaricati e abilitati dall’IVASS.

 

1.5 CONSAP e UCI

La procedura di abilitazione di cui ai punti precedenti si applica, ove compatibile, anche alla CONSAP e all’UCI.

 

2. MODALITÀ PER EFFETTUARE LA CONSULTAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, DELLA CONSAP E DELL’UCI

La consultazione on-line si effettua mediante collegamento telematico, dal sito internet dell'IVASS, www.ivass.it, ove è collocato uno specifico link "Banca Dati Sinistri", con le modalità indicate nelle istruzioni operative.

Ove l’utente non riesca ad accedere regolarmente al sito o nel caso non risultasse più valida la combinazione delle credenziali di accesso, dovrà segnalare il disservizio alla propria impresa che valuterà l’eventuale necessità di ripristino delle credenziali (1) o di modifica della sola password (2).

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(1) Nel caso di mancato utilizzo per oltre sei mesi, il sistema informa che l’utente è "valido, ma non attivo". In questi casi occorre riavviare la procedura di abilitazione di cui al paragrafo 1.

(2) Nel caso di smarrimento della password o di immissione errata di user-ID o password, il sistema informa che l’utente ha usato una "combinazione login/password errata". In questi casi, se la password non è più nota all’utente, occorre effettuarne il ripristino secondo le istruzioni operative disponibili nel sito istituzionale dell’IVASS.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 giugno 2016, n. 134.