Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 giugno 2016, n. 11506

Notai - Responsabilità - Sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione notarile

 

Ritenuto in fatto

 

1. - La Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai per la Sicilia, con decisione in data 8 novembre 2013, ha dichiarato il notaio (...) responsabile dell'addebito di cui al paragrafo B) della richiesta di procedimento — l'essersi avvalso di un procacciatore di affari, inducendo la cliente, (...) , a corrispondere, a sua insaputa, parte degli emolumenti in favore di questo (e ciò attraverso la consegna di tre assegni senza indicazione del beneficiario, uno dei quali, dell'importo di euro 500, incassato dal procacciatore); l'avere fatturato l'intero importo ricevuto solo ad un anno di distanza e a seguito di ripetute insistenze della cliente — e gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione notarile per un mese.

2. - La Corte d'appello di Palermo, con ordinanza depositata il 28 maggio 2015, ha rigettato il reclamo del notaio (...)

2.1. - Per quanto qui ancora rileva, la Corte di Palermo, nel respingere il motivo di censura con cui il notaio si era doluto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rilevato che il dott. (...) era stato già raggiunto in passato da diverse sanzioni disciplinari per fatti commessi nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2007, e ha ritenuto assorbente il rilievo che la natura e le modalità della violazione, realizzata nell'ampia e ben più grave cornice costituita dalla negligente stipula dell'atto di vendita, caratterizzata dalla non veritiera attestazione dell'inesistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto di compravendita, costituiscono espressione di un approccio sciatto alle molteplici funzioni notarili, che contrasta con la possibilità di individuare circostanze che giustifichino l'applicazione di attenuanti, e al contempo inducono a ritenere senz'altro congrua la natura e la consistenza della sanzione disciplinare applicata dalla CO.RE.DI.

3. - Per la cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello il notaio (...) ha proposto ricorso, con atto notificato l'8 settembre 2015, sulla base di un motivo.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con l'unico motivo (violazione dell'art. 144, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della mancata concessione del beneficio della sostituzione della sanzione. La Corte d'appello non avrebbe considerato che la stessa cliente aveva riconosciuto di aver remunerato sua sponte il procacciatore di affari e che la fatturazione tardiva era comunque avvenuta circa due anni prima dell'esposto fondante il procedimento disciplinare. Avrebbe altresì errato il giudice del reclamo a non concedere le attenuanti generiche, nonostante la mancanza della recidiva specifica e infraquinquennale e la fatturazione postuma spontanea, quest'ultima dimostrativa del fatto che il notaio si è adoperato , attraverso il ravvedimento operoso, per eliminare le conseguenze dannose della violazione.

2. - La censura è infondata.

2.1.- La concessione delle attenuanti generiche, di cui all'art. 144, comma 1, della legge n. 89 del 1913, è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il quale può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione; a tal fine, l'uso del potere discrezionale è sufficientemente giustificato con l'indicazione delle ragioni ostative alla relativa concessione (Cass., Sez. VI-3, 27 maggio 2011, n. 11790; Cass., Sez. II, 30 dicembre 2015, n. 26146) .

Nella specie la Corte d'appello, nel rigettare il reclamo avverso la decisione della CO.RE.DI., ha negato le attenuanti generiche dando conto della sua scelta con adeguata motivazione. La Corte di Palermo ha sottolineato, sotto il profilo oggettivo, il contesto nel quale si inserisce l'illecito contestato, caratterizzato dalla negligente stipula dell'atto di vendita tra (...) e (...), rivelatrice di sciatteria nell'esercizio delle funzioni notarili; e ha messo in luce, sotto il profilo soggettivo, le qualità personali dell'incolpato, già raggiunto in passato da diverse sanzioni disciplinari per fatti commessi nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2007.

Tanto basta a ritenere assolto l'obbligo motivazionale incombente sulla Corte territoriale.

D'altra parte, è da escludere che, nel dare rilievo a sanzioni disciplinari irrogate al di là del quinquennio e per infrazioni non dello stesso tipo di quella contestata nell'odierno procedimento, la Corte d'appello sia incorsa nella violazione dell'art. 145 della legge notarile, a tenore della quale "si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna". Infatti, quando la citata disposizione indica le condizioni per la configurabilità della recidiva - l'esistenza del nuovo illecito da sanzionare; la pronuncia di condanna per l'infrazione precedentemente commessa; il termine di cinque anni dalla condanna stessa; la medesimezza della infrazione rispetto alla precedente - ha riguardo alla recidiva come circostanza aggravante alla quale si riferiscono altre disposizioni della stessa legge notarile (come gli artt. 138 e 142, in tema di individuazione della sanzione applicabile; e l'art. 145-bis, in tema di oblazione dell'infrazione punita con la sola pena pecuniaria) . Diverso è il caso delle attenuanti generiche innominate, per la cui concessione possono venire in rilievo profili soggettivi, quali l'incensuratezza disciplinare dell'incolpato, sicché una precedente decisione di condanna (anche se ultraquinquennale e per un'infrazione non dello stesso tipo) ben può rappresentare, nella ponderazione valutativa del giudice di merito, una circostanza ostativa al riconoscimento delle attenuanti.

2.2. - Quanto, poi, alla censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti tipiche dell'essersi il notaio adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o dell'avere riparato interamente il danno prodotto, si tratta di questione nuova, e quindi inammissibile, perché dal testo dell'ordinanza impugnata (v. pag. 9) risulta che il notaio (...), in sede di reclamo dinanzi alla Corte d'appello, si è doluto esclusivamente "della mancata concessione delle attenuanti generiche", "richiama[ndo] l'attenzione della Corte sulla sua incensuratezza disciplinare"; né il ricorrente indica in quale parte degli atti di merito egli abbia sollevato la questione che viene oggi sottoposta al vaglio di legittimità.

3. - Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese, non avendo nessuno degli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

4. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.