Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 30 marzo 2017, n. 61936

Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016

 

Dispone:

 

1. Ambito applicativo

1.1 Il presente provvedimento disciplina le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i "distributori automatici" (cd. "vending machine") che presentano caratteristiche tecniche differenti da quelle descritte nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016.

1.2 I distributori automatici di cui al punto 1.1 sono apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo, e sono costituiti almeno dalle seguenti componenti hardware tra loro collegate:

a) uno o più "sistemi di pagamento", ossia sistemi elettronici funzionali a riconoscere la validità di un credito da utilizzare per il pagamento del bene o del servizio da erogare;

b) un sistema elettronico (cd. "sistema master") costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale;

c) un "erogatore" di beni e/o servizi, ossia l’insieme dei meccanismi (meccanici, elettromeccanici o elettronici) che consentono l’erogazione dei beni o dei servizi selezionati dall’utente finale.

1.3 I distributori automatici di cui al punto 1.1 si distinguono da quelli disciplinati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 poiché non dispongono di una "porta di comunicazione", attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.

1.4 Rientrano nella definizione di vending machine di cui al punto 1.1 anche gli apparecchi che erogano indirettamente prodotti e servizi agli utenti finali (come, ad esempio, il distributore che eroga, previo pagamento, gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio).

1.5 È considerato, inoltre, sistema di pagamento anche la cosiddetta "torre di ricarica", apparecchio mediante il quale, previo pagamento di una determinata somma, è possibile generare un credito, utilizzabile mediante una "chiavetta" o altro apparecchio mobile, per l’erogazione di beni e servizi da vending machine.

1.6 Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno disciplinati le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici di carburanti.

 

2. Censimento

2.1 I soggetti passivi IVA che utilizzano le vending machine di cui al punto 1.1 del presente provvedimento comunicano all’Agenzia delle entrate, entro la data di messa in servizio degli stessi, la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono, l’informazione che l’apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione nonché le altre informazioni dettagliatamente indicate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, al fine di consentirne il censimento a livello territoriale.

2.2 Il censimento di cui al punto 2.1 avviene secondo le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e, in fase di prima applicazione, a partire dalla data del 1 settembre 2017.

2.3 Il processo di censimento si conclude con la produzione di un QRCODE che i soggetti obbligati appongono in luogo visibile e protetto sulla singola vending machine. Il QRCODE contiene l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle entrate sulla quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore.

2.4 I soggetti passivi IVA che utilizzano le vending machine di cui al punto 1.1 del presente provvedimento garantiscono il costante e tempestivo aggiornamento degli "stati" dei sistemi master e dei dispositivi mobili gestiti a seguito di cessione (a qualsiasi titolo), sostituzione, furto, guasto, distruzione o smaltimento dei medesimi sistemi, mediante le modalità definite nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

2.5 L’utente che rileva l’assenza del QRCODE sulla vending machine ovvero non riscontra l’indirizzamento dallo stesso all’apposita pagina web dell’Agenzia delle entrate, può segnalare a quest’ultima l’irregolarità mediante un apposito numero telefonico o un indirizzo email pubblicati sul sito web istituzionale dell’Agenzia stessa.

 

3. Informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente

3.1 Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono quelle riportate nell’allegato denominato "Tipi dati per i corrispettivi" delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

 

4. Modalità e termini di memorizzazione e trasmissione delle informazioni

4.1 La memorizzazione e la trasmissione delle informazioni di cui al punto 3.1 avviene secondo le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e, in fase di prima applicazione, a partire dalla data del 1 gennaio 2018.

4.2 Al fine di non incidere sul funzionamento delle vending machine in essere, garantendo un progressivo rinnovo delle stesse nel rispetto dei loro tempi di obsolescenza, in fase di prima applicazione, i soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 conservano, anche elettronicamente ai sensi del DM 17 giugno 2014, i dati di cui al precedente punto 3.1 ed ogni altro elemento informativo ad essi riconducibile riferiti alle singole rilevazioni degli incassi effettuate dal sistema master nel corso dell’anno di riferimento. Tra gli elementi informativi riconducibili ai dati dei corrispettivi sono conservati almeno i rapporti di conteggio del denaro contante prelevato dalle relative periferiche di pagamento al momento della rilevazione degli incassi.

4.3 I soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 trasmettono telematicamente le informazioni di cui al precedente punto 3.1 utilizzando un apposito servizio web messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

4.4 La trasmissione telematica di cui al precedente punto 4.3 avviene al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un "dispositivo mobile" censito dal sistema dell’Agenzia delle entrate, così come definito dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Qualora la vending machine ne sia in grado, l’invio dei dati può essere effettuato anche direttamente dalla stessa, senza la necessità di utilizzare un "dispositivo mobile".

4.5 Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le caratteristiche tecniche e ogni altra disposizione che consentono di garantire la memorizzazione elettronica direttamente dai sistemi master che controllano le vending machine e l’eventuale trasmissione telematica direttamente da tali sistemi dei dati di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

4.6 I soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 adattano o sostituiscono progressivamente i sistemi master in loro gestione, rispettando le specifiche tecniche che verranno approvate con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. (1)

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(1) Punto modificato dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 2 dicembre 2022, n. 446073.

 

5. Ricevute di conferma ricezione dati

5.1 La trasmissione delle informazioni di cui al precedente punto 3.1 si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le informazioni medesime, salvo i casi previsti al successivo punto 5.4.

5.2 L’Agenzia delle e Entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

5.3 Salvo cause di forza maggiore, l’Agenzia delle entrate rende disponibili le ricevute per via telematica contestualmente alla trasmissione del file contenente le informazioni di cui al punto 3.1.

5.4 La ricevuta di cui al punto 5.2 non è rilasciata e, conseguentemente, le informazioni si considerano non trasmesse, per i motivi definiti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. In tale evenienza, viene comunque rilasciata una ricevuta che attesta il motivo di scarto del file.

5.5 In caso di ricezione di una ricevuta di scarto, i soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 effettuano la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

 

6. Soggetti che hanno esercitato l’opzione ex art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

6.1 I soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che esercitano l’opzione di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo decreto possono adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione delle informazioni di cui al precedente punto 3.1 utilizzando un Registratore telematico, avente le caratteristiche tecniche descritte nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 (n. 182017).

6.2 La modalità di adempimento prevista al precedente punto 6.1 è consentita solo con riferimento ai distributori automatici presenti nella medesima unità locale dell’attività commerciale dove è ubicato il Registratore telematico e rispettando le condizioni stabilite dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 (n. 182017).

 

7. Distributori automatici gestiti da Comuni

7.1 I Comuni che gestiscono direttamente distributori automatici, in deroga a quanto indicato al precedente punto 4, possono adempiere all’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 secondo le modalità e i termini definiti nella Convenzione di cooperazione informatica sottoscritta con l’Agenzia delle entrate.

 

8. Trattamento dei dati

8.1 I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 al fine di supportare i medesimi soggetti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e IVA, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

8.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.

8.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

 

9. Sicurezza dei dati

9.1 L’autenticità, la sicurezza e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni di cui al punto 3.1, è garantita dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato al sistema dell’Agenzia delle entrate e dalla connessione protetta verso tale sistema in modalità web service su canale cifrato TLS, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

9.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

 

10. Aggiornamento delle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016

10.1 A decorrere dal 30 giugno 2017, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento sostituiscono quelle allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016.

 

11. Correzioni delle specifiche tecniche

11.1 Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche allegate al presente provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

 

Motivazioni

L’articolo 9, comma 1, lettera g) della Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito delega al Governo con lo scopo di prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso "distributori automatici" (da qui in avanti "vending machine" al fine di utilizzare una nomenclatura in linea con quella adottata dagli operatori di mercato).

In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che, all’articolo 2, comma 2 - così come modificato dall’articolo 4, comma 6, lettera a), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225 - introduce l’obbligo, dal 1° aprile 2017, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

La predetta disposizione precisa, altresì, che l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica venga assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine, consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi. Al fine di garantire il passaggio al nuovo regime secondo i principi di "normali tempi di obsolescenza e rinnovo" degli apparecchi, si è resa necessaria una "fiscalizzazione graduale" delle vending machine, costituita da una soluzione "transitoria" e da una soluzione "a regime", che verrà disciplinata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 stabilisce che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

Il comma 4 del predetto decreto prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, siano definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica, le caratteristiche tecniche degli strumenti nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle predette disposizioni.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 è stata disciplinata una prima soluzione transitoria valida per i distributori che presentano le caratteristiche tecniche descritte nel medesimo provvedimento, ossia dotati di:

a) una o più "periferiche di pagamento" (ad esempio, rientrano in tale ambito: gettoniere rendiresto, validatori, selettori di moneta o di altri supporti, lettori di banconote, dispositivi cashless di tipo contact o contactless, bluetooth, lettori di carte di debito/credito e/o altri supporti, sistemi basati su riconoscimento di caratteristiche fisionometriche, schede PC o PC dedicati allo scopo, periferiche di comunicazione con dispositivi esterni - smartphone o tablet - e qualsiasi altro dispositivo elettronico in grado di abilitare l’erogazione di un bene/servizio);

b) un "sistema master", ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli (ad esempio, vi rientrano le schede di controllo generalmente definite "scheda CPU", "scheda madre", "scheda di controllo o VMC - Vending Machine Controller", ecc.);

c) un "erogatore" di prodotti o servizi; d) una "porta di comunicazione", necessaria al fine di comunicare/trasferire digitalmente i dati, tra cui quelli di interesse fiscale, ad un dispositivo esterno atto a memorizzarli e trasmetterli al Sistema dell’Agenzia delle entrate. Rientrano in tale ambito anche le vending machine che possiedono almeno una porta di comunicazione che, attraverso update o adattamenti e/o comandi software, sia capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo esterno.

Pertanto, dal 1° aprile 2017 tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite "distributori automatici" dotati delle predette caratteristiche, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con le modalità descritte nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016.

Il presente provvedimento si rivolge, invece, ai soggetti passivi IVA che utilizzano distributori automatici privi, alla data del 1° aprile 2017, della "porta di comunicazione" di cui al precedente punto d).

Restano esclusi dal perimetro di regolamentazione del presente provvedimento, i distributori automatici di carburante in relazione ai quali un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate disciplinerà termini e regole tecniche di avvio dell’adempimento, in considerazione delle peculiari caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati e delle norme attualmente vigenti in materia di controlli amministrativi a cui sono sottoposti i gestori in tale ambito merceologico.

Inoltre, in considerazione degli accordi già in essere tra Agenzia delle entrate e Comuni per lo scambio dati regolato dalle Convenzioni di cooperazione informatica in vigore tra i predetti enti, viene previsto che la trasmissione dei dati dei corrispettivi per i Comuni venga definita nell’ambito delle predette Convenzioni al fine di semplificare ed economizzare gli adempimenti amministrativi.

Il presente provvedimento, inoltre, nel definire le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, chiarisce che tali specifiche valgono per una "fase transitoria" che avrà termine il 31 dicembre 2022, in linea con quanto già precisato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016.

Le regole tecniche da seguire, l’individuazione delle informazioni da trasmettere, del loro formato e i tempi di trasmissione nonché i meccanismi e i processi di certificazione delle componenti software degli apparecchi attualmente utilizzati dagli operatori di mercato, volti a garantire la sicurezza e l’autenticità dei dati memorizzati e trasmessi, sono disciplinati nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Le medesime specifiche, infine, stabiliscono i servizi attraverso cui gli operatori del settore (produttori hardware e software) e i soggetti passivi IVA titolari degli apparecchi potranno gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi. Il sistema rende disponibili interfacce utente e servizi esposti per essere invocati dalle componenti hardware/software degli apparecchi.

 

Riferimenti normativi

 

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

 

b) Normativa di riferimento:

Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g));

Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (articolo 2);

Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2016, n. 225;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Specifiche Tecniche

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato1

API REST DISPOSITIVI (V. 3.0)

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 2

API REST GESTIONALI (V. 4.0)

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 3

TIPI DATI API DISPOSITIVI E GESTIONALI

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 4

TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI (V. 4.0)

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 5

CODE LIST (V. 5.0)

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 6

CORRISPETTIVI

(omissis)

 

L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore"

 

 

Allegato 7

CORRISPETTIVIMESSAGGITYPES_V1.0

(omissis)

 

L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore"

 

 

Allegato 8

FABBRICANTETYPES_V1.0.XSD

(omissis)

 

L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore"

 

 

Allegato 9

APIREST CORRISPETTIVI DISPOSITIVI

(omissis)

 

L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore"

 

 

Allegato 10

APIREST CORRISPETTIVI GESTIONALI

(omissis)

 

L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore"

 

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Provvedimento pubblicato il 30 marzo 2017 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.