Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 30 marzo 2017, n. 62015

Credito d’imposta in favore delle persone fisiche per le spese sostenute nell’anno 2016 ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza, di cui all’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Definizione della quota percentuale del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno validamente presentato l’istanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2016

 

Dispone:

 

1. Definizione della misura percentuale massima del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato l’istanza nel 2017.

La quota percentuale del credito d’imposta spettante in relazione alle spese sostenute, nell’anno 2016, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, di cui all’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è pari al 100 per cento dell’importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017.

 

2. Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

 

3. Procedura di controllo automatizzato

L’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto.

Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato l’istanza di attribuzione del credito d’imposta, oppure qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito spettante ai sensi del punto 1, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Motivazioni

L’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riconosce un credito d’imposta in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2016, non nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, hanno sostenuto spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2016, recante le disposizioni attuative del credito d’imposta, prevede per l’accesso al beneficio la presentazione di una istanza all’Agenzia delle entrate e demanda alla medesima Agenzia la determinazione della quota percentuale del credito d’imposta spettante ad ogni soggetto, calcolata sulla base del rapporto tra il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 982, della citata legge n. 208 del 2015 e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto. Detta misura percentuale è comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2017.

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2017, con il quale è stato approvato il modello da utilizzare per l’istanza di attribuzione del credito d’imposta, da presentare dal 20 febbraio al 20 marzo 2017.

Tanto premesso, con il presente provvedimento è resa nota la quota percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto che ha validamente presentato l’istanza entro il 20 marzo 2017 e sono indicate le modalità di fruizione del credito.

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);

- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

 

Disciplina normativa di riferimento

- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e successive modificazioni;

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento ordinario;

- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016;

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2017, recante "Definizione delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta per le spese di videosorveglianza, istituito dall’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

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Provvedimento pubblicato il 30 marzo 2017 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.