Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 febbraio 2017, n. 2837

Tributi - IRPEF - Redditi di lavoro dipendente - Incentivo all’esodo - Misura delle ritenute fiscali - Norma dichiarata incompatibile con il diritto comunitario - Istanza di rimborso - Prescrizione - Decorrenza dalla data di pagamento

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

Con atto depositato per la notifica lunedì 6 luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di N.F., per la cassazione della sentenza, pubblicata il 19 maggio 2014, con cui la CTR-Toscana, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto, ritenendola tempestiva, la domanda di rimborso IRPEF avanzata il 27 aprile 2009 dal contribuente, con riferimento alle ritenute effettuate nel 2004 (30 settembre 2004) dal datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo all’esodo; domanda basata sul contrasto - accertato con sentenza C. giust. 21.7.2005, C-207/04 - tra la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis, TUIR.

Il contribuente si difende con controricorso eccependo erroneamente la tardività del ricorso. Esso risulta tempestivamente depositato presso l’ufficiale giudiziario il lunedì successivo alla scadenza del termine di un anno e quarantasei giorni cadente il 4 luglio 2015. Il che tenuto dell’art. 155 cod. proc. civ. (nel testo vigente dal Io marzo 2006), è pienamente legittimo a mente dell’originario testo dell’art. 327 cod. proc. civ. (applicabile ai giudizi instaurati prima del 4 settembre 2009) e dell’originario testo dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (essendo la novella - introdotta dall’art. 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 conv. legge 10 novembre 2014, n. 162 - operativa solo a partire dalla sospensione feriale per l’anno 2015). Inoltre, del tutto irrilevante è il fatto che l’atto sia stato materialmente notificato al contribuente l’8 luglio 2015, poiché il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività ricorso per cassazione, è costituito dalla consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario (Cass. 3755/15).

Passando all’esame del ricorso, con l’unico motivo, fondatamente il fisco lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 d.p.r. 602/73 e dell’art. 21 proc. trib..

La questione di diritto proposta dalla presente controversia è stata risolta dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, che nel caso in cui un’imposta sia dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, il termine di decadenza (48 mesi) previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi l’art. 38 d.p.r. n. 602/1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta (nella specie il 30 settembre 2004) e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

Né, per giustificare una diversa decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso - es. dalla data della pronuncia della Corte di giustizia dell’UE, piuttosto che da quella in cui fu effettuato il versamento o fu operata la ritenuta - sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 375, comma 1, cod. proc. civ. e in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle ritenute Irpef effettuate dal datore di lavoro a titolo di incentivo all’esodo.

Infatti, come risulta già dalla sentenza impugnata (pag. 2), la richiesta di rimborso, con riferimento alle ritenute effettuate nel 2004 (30 settembre 2004), è stata avanzata il 27 aprile 2009 allorquando il termine quadriennale di decadenza, era irrimediabilmente spirato; il che esclude la necessità di ulteriori accertamento di fatto.

Infine, va disposta compensazione di spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.