Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 agosto 2016, n. 17433

Tributi - IRAP - Medico convenzionato SSN - Presupposto - Autonoma organizzazione - Impiego di collaboratore con mansioni meramente esecutive - Irrilevanza - Rimborso

 

In fatto

 

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.F., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2007, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non essendo (tra l’altro) all’uopo rilevante la disponibilità di un dipendente con funzioni meramente esecutive.

Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rimale comunicazione alle parti. Il controricorrente ha depositato memoria.

 

In diritto

 

1. L’unico motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge ed, in particolare, degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 446/1997, è manifestamente infondato.

2. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: "il requisito dell’autonoma organizzazione - previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata e immune da censure.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell’art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.