Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 agosto 2016, n. 17427

Tributi - Accertamento sintentico del reddito - Redditometro - Obbligo di instaurazione preventiva del contradditorio - Modifiche introdotte dall’art. 22, del DL n. 78/2010 - Efficacia retroattiva - Esclusione

 

Fatto e diritto

 

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana - sez. stacc. Livorno, n. 2386/14/14, depositata il 9 dicembre 2014, che, in accoglimento del ricorso dei contribuenti, C.N. e S.R., ha annullato l’avviso di accertamento emesso a loro carico ex art. 38 comma 4 e 5 Dpr 600/73, a seguito di applicazione del c.d. redditometro.

La CTR, in particolare, ha affermato l’invalidità dell’accertamento per inosservanza dell’obbligo, a carico dell’Ufficio, di invitare i contribuenti a comparire personalmente o a mezzo rappresentanti per fornire dati o notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.

I contribuenti non hanno svolto nel presente giudizio attività difensiva. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 Dpr 600/73, nonché dell’art. 22 DI 78/2010 in relazione all’art. 360 n.3) cpc, censurando la sentenza impugnata per aver affermato l’obbligo dell’Ufficio di invitare i contribuenti a comparire personalmente prima della determinazione sintetica del reddito, ritenendo erroneamente applicabile alla fattispecie in esame la disposizione dell’art. 39 Dpr 600/73.

II motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo di ricorso.

Conviene premettere che nel caso di specie è pacifico che i contribuenti, in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2005, ebbero a ricevere un questionario, contenente l’invito a produrre documenti e dati utili, cui i contribuenti medesimi diedero seguito con produzione di memoria.

Ciò posto, come questa Corte ha già affermato, l’accertamento dei redditi con metodo sintetico , ai sensi dell’art. 38 comma 4 Dpr 600/73 nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriormente all’entrata in vigore del DI 78/2010, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall’Ufficio siano, in qualsiasi modo, preventivamente contestati al contribuente. (Cass. 7485/2010; Cass. 27076/2009).

Ed invero, solo a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 22 DI 78/2010, in vigore dal 31 maggio 2010 e che non ha efficacia retroattiva (Cass. 21041/2014), è configurabile l’obbligo di instaurazione preventiva del contradditorio, mediante invito del contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Va inoltre escluso, in materia di Imposte dirette ed Irap, che sia configurabile un obbligo di generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge (Cass. Ss.Uu. 24823/2015)

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Toscana.