Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 novembre 2016, n. 23050

Ipoteca esattoriale - Crediti contestati nel calcolo della soglia - Crediti iscritti a ruolo, compresi quelli oggetto di contestazione da parte del contribuente

 

Svolgimento del processo

 

La controversia concerne l'impugnazione di una iscrizione ipotecaria su cartelle delle quali il contribuente lamentava il difetto di notificazione così come dell'avviso previsto dall'art. 50, d.P.R. n. 602 del 1973, la prescrizione del credito e la violazione dell'art. 17, d.P.R. n. 602 del 1973.

La Commissione adita, nella contumacia del concessionario, in assenza della prova della notifica delle cartelle e ritenendo che fosse stata iscritta un'ipoteca per un credito inferiore ad € 8.000,00 accoglieva il ricorso. L'appello del concessionario, il quale eccepiva un parziale difetto di giurisdizione e la rituale notifica delle cartelle che produceva in atti, era respinto, con la sentenza in epigrafe, nella contumacia del contribuente, ritenendo che il giudice tributario potesse rilevare d'ufficio la violazione dell'art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973, norma che dichiarava applicabile anche all'iscrizione ipotecaria.

Avverso tale sentenza il concessionario propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Il contribuente non si è costituito.

 

Motivazione

 

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla notifica delle cartelle la cui regolare esecuzione il concessionario aveva provato depositando in atti la relativa documentazione.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973, nonché illogicità della motivazione, in quanto l'ipoteca iscritta, tenuto conto di tutti i crediti (di natura tributaria e non) portati dalle cartelle prodotte, era riferita ad una pretesa di molto superiore ad € 8.000,00.

3. Con il terzo motivo la parte ricorrente reitera l'eccezione di parziale carenza di giurisdizione in capo al giudice tributario che avrebbe dovuto impedire l'annullamento dell'iscrizione per la parte sottratta alla competenza di quest'ultimo.

4. Con il quarto motivo la parte ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia fatto applicazione del disposto di cui all'art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973, nonostante non vi fosse stata in proposito alcuna eccezione di parte.

5. Poiché la sola ratio decidendi dell'impugnata sentenza è costituita dalla ritenuta insufficienza del credito tributario a legittimare l'iscrizione ipotecaria in quanto inferiore ad € 8.000,00 assume valore decisivo e assorbente il secondo motivo.

5.1. La censura è fondata.

5.2. Questa Corte ha infatti stabilito che «in tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila euro a tal fine prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del citato d.P.R., il ruolo costituisce "titolo esecutivo" sulla base del quale il concessionario "può procedere ad esecuzione forzata", ovvero "può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", purché "sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento", senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso» (Cass. n. 2190 del 2014; v. anche Cass. n. 20055 del 2015).

6. Pertanto deve essere accolto il secondo motivo, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione, che provveder anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione.