Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 14 novembre 2016, n. 111079/RU

Art. 139 del Codice Doganale dell’Unione - Approvazione di luoghi per la presentazione delle merci - Richiesta di chiarimenti

È pervenuta alla scrivente una richiesta di parere da parte di una Struttura territoriale relativamente a due istanze di autorizzazione alla presentazione delle merci presso luoghi ubicati all’interno degli spazi doganali, prodotte da Centri di Assistenza Doganale (d’ora in poi CAD) ex art. 76, par. 1, lett. c), del Codice Doganale Comunitario (d’ora in poi CDC) e art. 253 e segg. del Reg. (CEE) 2454/1993 (d’ora in poi DAC) che, attesa l’intervenuta applicazione del nuovo Codice Doganale dell’Unione (d’ora in poi CDU), debbono essere trattate in base  alle disposizioni recate da quest’ultimo, con particolare riferimento a quelle degli articoli 139 del CDU e 115 del Reg.(UE) n. 2446/2015 (d’ora in poi RD).

Nel merito, la questione rappresentata va esaminata in un più ampio contesto che richiede l’analisi degli effetti che l’abrogazione delle procedure semplificate ex art. 76, par. 1, lett. c), CDC produce, sul piano nazionale, relativamente alle particolari condizioni operative stabilite dalle disposizioni di cui all’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 213/2000, potendo queste continuare ad applicarsi solo laddove non disciplinate dal CDC e dalle relative disposizioni integrative ed attuative o non confliggenti con l’impianto normativo unionale in materia.

Quanto alla prima delle richiamate norme nazionali (art. 3, comma 4, legge n. 213/2000), tenuto conto della naturale collocazione giuridica delle ex procedure di domiciliazione nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 139 del CDU (NOTA 1), come precisato nella circ. n 8/D del 19.4.2016, par E 2.4., e considerato che le disposizioni recate dal predetto articolo individuano un ampio novero di soggetti - tra i quali i rappresentanti - che possono presentare in procedura ordinaria le merci in dogana o in altro luogo approvato, si ritiene che anche nelle autorizzazioni all’esercizio dei CAD rilasciate dopo il 1° maggio 2016 sia consentita la loro ammissione alla procedura prevista dal richiamato art. 139 CDU.

Quanto alle facoltà concesse ai CAD a mente dell’art. 3, comma 5, Legge n. 213/2000 è necessario verificare se, nell’ambito del nuovo istituto della procedura di dichiarazione normale con presentazione delle merci presso un luogo approvato dalla dogana, sia possibile ricomprendere anche l’approvazione di un luogo ubicato negli stessi spazi doganali, per la presentazione di merci.

A tal fine si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Come richiamato in premessa, la procedura semplificata di domiciliazione di cui agli artt. 76, par.1, lett. c), del CDC e 253 delle DAC, non è più prevista dal nuovo Codice Doganale dell’Unione.

Le modalità operative adottate in vigenza della ex procedura domiciliata contemplavano l’invio telematico di una dichiarazione doganale completa di dati dal luogo autorizzato all’Ufficio delle dogane competente. Ciò corrisponde, nell’attuale contesto normativo, alla stessa modalità di presentazione della merce in procedura ordinaria presso un luogo approvato dalla dogana, prevista dagli art. 5(33) e 139 del CDU. Di conseguenza, l’ex procedura di domiciliazione perde la sua natura di procedura semplificata acquisendo la veste di procedura ordinaria di presentazione della merce.

Le condizioni previste per l’approvazione del luogo dall’art.115 del RD specificano che tale luogo è diverso dall’Ufficio doganale posto che, altrimenti, si verte nell’ipotesi di presentazione delle merci "in dogana".

Non trova, pertanto, più spazio l’ipotesi di sopravvivenza delle disposizioni recate dall’art. 3, comma 5, della legge n. 213/2000 che consentivano l’operatività ai CAD negli spazi doganali solo per le operazioni in procedura semplificata, avendo la disciplina unionale precisato le condizioni per l’applicabilità della procedura di autorizzazione dei luoghi di presentazione delle merci, consentendo a tutti i soggetti che devono presentare le merci in dogana con la procedura ordinaria di disporre di tale servizio e di tali aree.

Peraltro, sotto il profilo procedurale, nessuna differenza si rinviene per quanto riguarda gli adempimenti da espletare tra soggetti autorizzati ad operare negli spazi doganali in vigenza della pregressa normativa e soggetti che, alla luce delle nuove disposizioni unionali, presentano la merce in dogana in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 139 CDU.

Infatti, come sopra accennato, l’operatore è tenuto all’invio della dichiarazione telematica e un eventuale controllo merci selezionato dal circuito doganale (VM, CS) viene sempre effettuato nello spazio doganale; parimenti, come peraltro indicato nella nota prot. 45928/RU del 19/04/2016 della Direzione centrale tecnologie per l’innovazione, anche in presenza di un controllo documentale (CD) selezionato dal circuito doganale, è prevista una procedura operativa identica nei casi considerati, qualora venga utilizzato il fascicolo elettronico. Né il circuito doganale di controllo è influenzato dalla natura del luogo di presentazione delle merci (spazio doganale o altro luogo approvato dalla dogana).

In considerazione di quanto precede non è possibile accettare istanze di approvazione dei luoghi siti negli spazi doganali per la presentazione delle merci in procedura ordinaria. A tale principio deve conformarsi anche l’attività di riesame delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 76, par. 1, lett. c), CDC, vigenti al 1° maggio 2016.

 

Codeste Direzioni vorranno vigilare sulla conforme ed uniforme applicazione delle presenti direttive da parte dei dipendenti Uffici, segnalando eventuali problematiche applicative.

 

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 (1) Tale correlazione si evince dalla tabella di corrispondenza di cui all’articolo 254 del Reg.(UE) n. 2446/2015(Allegato 90)