Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 02 settembre 2016

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 

Art. 1

 

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è disposta, a partire dal 3 settembre 2016, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni. Le domande delle imprese presentate a partire dalla predetta data di chiusura dello sportello sono considerate irricevibili.

2. Qualora, entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al comma 1, si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle banche o intermediari finanziari rispetto all'importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di verifica di disponibilità, ovvero da eventuali rinunce al contributo da parte delle imprese beneficiarie, dette risorse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, rispettando l'ordine di presentazione delle richieste all'interno della medesima trasmissione mensile, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura.

3. Le richieste di prenotazione del contributo pervenute nel mese di chiusura dello sportello e non soddisfatte con le risorse di cui al comma 2, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.

4. In caso di riapertura dello sportello, fermo restando quanto previsto al comma 3, le domande delle imprese presentate alle banche o intermediari in data antecedente alla data di cui al comma 1 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico, sono inserite dalle stesse in una specifica richiesta di prenotazione, mantenendo i diritti e le condizioni derivanti dalla data di presentazione originaria.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 settembre 2016, n. 212.