Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Risoluzione 25 luglio 2016, n. 243594

Commercio sulle aree pubbliche - Applicabilità Accordo del 16-7-2015 in sede di Conferenza Unificata agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in chioschi su aree pubbliche e ai distributori di carburanti - Quesito

 

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito all’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 16-7-2015 (Rep. Atti n. 67/CU) ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In particolare, chiede di conoscere:

1) se il medesimo Accordo debba intendersi riferito anche alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in chioschi, realizzati su area pubblica, ove è consentito l’accesso al pubblico ed il servizio all’interno, soggette alla specifica disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287 del 1991, così come modificata dal decreto legislativo n. 59 del 2010;

2) se le attività di distribuzione di carburanti svolte sulle aree pubbliche, soggette a specifica normativa di settore e non indicate nel predetto Accordo, risultino escluse dall’applicazione dell’Intesa del 5-7-2012.

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Con particolare riferimento ai regimi di autorizzazione per l’accesso o l’esercizio di attività di servizi, la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, prevede che le autorizzazioni rilasciate ai fini dell’accesso o esercizio di attività di servizi sono da intendersi, di norma, di durata illimitata e valide per tutto il territorio nazionale. La limitazione della durata e del numero delle autorizzazioni, nonché le restrizioni in merito al territorio in cui sono valide, possono essere giustificate esclusivamente da ragioni tecniche o correlate alla scarsità di risorse naturali, o da motivi imperativi di interesse generale (cfr. Considerando 62 della medesima Direttiva)

E’ chiara, pertanto, la necessità di ricorrere a procedure di selezione conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, nonché la necessità, al fine di una adeguata tutela della concorrenza, di una durata limitata delle autorizzazioni (cfr. articolo 12 della medesima Direttiva poi trasfuso nell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

Con particolare riferimento al settore del commercio sulle aree pubbliche, data la particolare natura delle aree in questione, la limitatezza delle aree disponibili rispetto alla potenziale domanda del loro utilizzo ai fini economici e tenuto conto degli interessi pubblici da garantire (tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, sicurezza pubblica e tutela del consumatore), l’articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, ha previsto che "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie".

In attuazione della specifica previsione di cui al citato articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, è stata sancita l’Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni- Autonomie locali del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013, la quale ha stabilito i criteri e le disposizioni transitorie con riferimento alle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche.

Fermo quanto sopra, successivamente all’Intesa, si è manifestata l’esigenza di affrontare anche le problematiche correlate all’esistenza delle ulteriori attività imprenditoriali di vendita svolte sulle aree pubbliche con caratteristiche, modalità di esercizio e termini di svolgimento rientranti fra quelli presi in considerazione dall’Intesa, quali le attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, e di condividere, anche con riferimento alle medesime, l’applicabilità dei criteri individuati nella citata Intesa risultando i medesimi idonei a garantire il rispetto dei principi enucleati nei citati articoli 12 della Direttiva Servizi e 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

In tal senso è stato sancito l’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 16-7-2015, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale si è concordata e sancita un’interpretazione univoca dell’applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, con caratteristiche, modalità di esercizio e termini di svolgimento rientranti fra quelli considerati per la generalità delle attività di vendita oggetto dell’Intesa del 5 luglio 2012, dei criteri dell’Intesa stessa, stabilendone l’applicabilità nella misura in cui esse siano compatibili con quelle delle attività economiche che sono già esplicitamente oggetto della citata Intesa.

Fermo quanto sopra, con riferimento al quesito di cui al punto 1), appare evidente che detto Accordo debba riferirsi anche alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in chioschi sulle aree pubbliche, data la limitatezza delle aree disponibili in questione.

Con riferimento al quesito n. 2), la scrivente Direzione non può che limitarsi ad evidenziare che le attività di distribuzione di carburanti svolte sulle aree pubbliche non sono citate nell’Accordo del 16-7-2015 e quanto in esso stabilito, pertanto, non può applicarsi.

In ogni caso, comunque, la scrivente Direzione Generale ritiene che, ove la medesima attività sia svolta su area pubblica previa concessione dell’area da parte dell’ente locale, resta ferma l’applicabilità del citato Considerando 62 della Direttiva Servizi, nonché dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e quindi la necessità della procedura ad evidenza pubblica alla scadenza della concessione ed una durata proporzionata all’entità particolarmente rilevante degli investimenti.

Peraltro, già il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, all’articolo 2, comma 4 ha disposto che "Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande".

La scrivente nota è comunque inviata alla DGSAIE per ogni eventuale ulteriore determinazione.