Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 agosto 2019, n. 20966

Tributi - TARSU - Determinazione delle tariffe - Strutture alberghiere - Regolamento comunale - Tariffa più elevata rispetto a quella stabilita per le abitazioni - Delibera comunale - Mancata previsione di tariffe differenti tra camere ed aree comuni - Legittimità

 

Rilevato che

 

1. - La s.a.s. V.R. ha impugnato il diniego di rimborso del pagamento della TARSU per l'anno 2011 deducendo che le era stata applicata una tariffa illegittimamente determinata dal Comune di San Giovanni Rotondo, perché stabilita in misura eccessivamente elevata per gli esercizi alberghieri rispetto a quella fissata per la abitazioni; deducendo inoltre che il Comune non poteva applicare la TARSU per gli anni 2010/2011, per intervenuta abrogazione del tributo. Il Comune di contro ha sostenuto la legittimità della delibera comunale di determinazione delle tariffe e la vigenza della TARSU anche per gli anni 2010/2011.

2. - Il ricorso della contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado: il primo giudice ha ritenuto la TARSU applicabile anche per gli anni 2010/2011 ma illegittima la delibera di determinazione delle tariffe. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello il Comune, e appello incidentale la società. La CTR della Puglia li ha respinti entrambi, conferma 18 maggio 2016.

3. - Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune, affidandosi a un motivo. Si costituisce la contribuente propendo ricorso incidentale, affidato a due motivi, e proponendo eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del potere di rappresentanza e processuale del Sindaco.

 

Considerato che

 

4. - Preliminarmente sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per il dedotto difetto del potere di rappresentanza e processuale del Sindaco. La contribuente deduce che la procura alle liti è stata rilasciata dal Sindaco senza l'autorizzazione della Giunta ovvero la determina del competente dirigente, non essendo stata versata in atti la prova che lo Statuto comunale preveda o meno che l'esercizio della rappresentanza legale da parte del Sindaco debba essere preventivamente autorizzato.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell’art. 50 comma 2 del d.lgs. n. 267/00, al Sindaco spetta la rappresentanza legale del Comune, anche processuale e nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente. Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza (Cass. sez. un. 12868/2005; Cass. n. 8083/2018) Di conseguenza non occorre che il Sindaco, se non vi sono deroghe alla generale previsione di legge, giustifichi i propri poteri depositando lo Statuto.

5. - Il Comune propone come unico motivo di ricorso la violazione di norme di diritto, ribadendo la legittimità del regolamento comunale ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 159/1993.

La CTR ha ritenuto illegittimo e quindi disapplicato il regolamento comunale osservando che, seppur in linea di principio si può giustificare un regime di tassazione più elevato per gli alberghi rispetto alle abitazioni, tuttavia il regolamento non appare corretto laddove non prevede alcuna distinzione nell'ambito degli alberghi tra aree destinate esclusivamente a camere e quelle destinate ad usi comuni.

5.1. - Il motivo è fondato.

Si richiama in particolare, quanto già affermato da questa Corte (Cass. civ. sez. V n. 28676/2018; Cass. civ. sez V n. 2202/2011), secondo cui: "in tema di TARSU, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario "chi inquina paga", sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni". Tali pronunce hanno preso in esame, ritenendoli dirimenti in ordine all’esclusione della violazione del principio in esame, le sentenze CGUE 24.6.08 in causa C-188/07 e 16.7.09 in causa C-254/08 (quest'ultima, avente ad oggetto un rinvio pregiudiziale in una causa pendente dinanzi al TAR Campania, nella quale veniva contestata proprio la legittimità, per affermato contrasto con l'art. 15 della direttiva 2006/12/CE, della disciplina legislativa sulla TARSU, nonché di norme di un regolamento comunale in base alle quali le imprese alberghiere sarebbero state tenute al versamento della tassa sui rifiuti in misura superiore ai privati).

Nella valutazione di conformità della disciplina nazionale in materia rispetto al principio evincibile dall'art. 15 lett. a), della direttiva 2006/12 (già desumibile dall'art. 11 della direttiva 75/442), la CGUE ha affermato che: "è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; - in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori; - sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12; - nella materia, le autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa; - per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purché non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili". Sicché, in definitiva, "il metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non è, di per sé, contrario al principio "chi inquina paga" recepito dall'art. 11 della direttiva 75/442".

5.2. - Ciò premesso e ritenuta quindi la legittimità della scelta di differenziare le tariffe, la CTR non poteva disapplicare il regolamento comunale per un profilo attinente alle scelte discrezionali dell'amministrazione. Il potere di disapplicazione del giudice tributario è ben più circoscritto del potere di annullamento del tribunale amministrativo, e pertanto non è dirimente che una sentenza del Consiglio di Stato - cui il giudice di secondo grado si è ispirato - abbia annullato un regolamento comunale (di altro Comune) per la ritenuta illogica differenziazione tra camere ed aree destinate a servizi comuni. Non risulta infatti che il regolamento in questione sia stato impugnato davanti al giudice amministrativo e, in questa sede, il giudice di appello avrebbe dovuto rigorosamente attenersi, ai fini di una eventuale disapplicazione del regolamento, solo ai profili di illegittimità ad esso sottoposti (v. Cass. 12545/2016).

Si deve richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, ribadendo il principio secondo cui non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993, ha affermato che « il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)» e che « la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria» (Cass. civ. sez. V. n. 7044/2014) Ed ancora questa Corte ha affermato che "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili". (Cass. n. 8083/2018; Cass. n. 22804/2006; Cass. n. 22529/2017) Di questi principi il primo giudice non ha fatto buon governo, erroneamente giungendo alla conclusione che il regolamento comunale fosse da disapplicare.

6. - La contribuente propone ricorso incidentale deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 5 comma 1 del D.L. 208/2008 nonché dell'art. 23 Cost. La contribuente sostiene che la TARSU non è dovuta per gli anni 2010/2011, in quanto il regime transitorio dato dall'art. 1 comma 184 della L. 296/2006 è decaduto a far data dal 1.1.2010 e ove si continuasse ad applicare la TARSU sulla base dei regolamenti comunali si avrebbe una violazione della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. In via subordinata la parte chiede che ove si ritenga la TARSU prorogata in virtù dell'art. 15 comma 7 del D.lgs. 23/2011, si vogliano rimettere gli atti alla Corte costituzionale, per la evidenziata violazione dell'art. 23 Cost.

Queste argomentazioni sono già state respinte da entrambe le Commissioni di primo e secondo grado, in particolare il giudice di secondo grado ha osservato che la proroga della vigenza della TARSU per gli anni 2010/2011 è stata prevista da una norma primaria (art. 14 comma 7 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23) la quale prevede che fino alla disciplina dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani si continuano ad applicare i precedenti regolamenti comunali e che l'art. 47 del D.L. 6 dicembre 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 istituendo la TARES ha definitivamente abrogato la TARSU solo dal 1 gennaio 2013.

La ratio decidendi del giudice di secondo grado è corretta.

Infatti, va rilevato come l'originario termine per l'introduzione della nuova tariffa fu più volte prorogato ad opera di disposizioni legislative emanate a scadenze quasi sempre annuali e portato al 30.6.2010 dall'art. 8 comma 3 del D.L. n. 194/09 convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2010. Ciò non significa che dal 1 gennaio 2010 fossero venuti meno i presupposti di legittima applicazione della TARSU ovvero della tariffa Ronchi, stante la ultrattività generale della disciplina TARSU come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 238/2009 la quale ha ricollegato il definitivo passaggio (da TARSU/TIA alla tariffa integrata) non soltanto all'emanazione del regolamento ministeriale previsto dal comma 6 dell'art. 238 del d.lgs. n. 156/06, ma altresì al completamento di tutti gli adempimenti necessari per dare piena attuazione alla nuova tariffa. Inoltre, sulla legittimità dell'applicazione della TARSU e della Tariffa Ronchi da parte dei Comuni si sono espressi anche il MEF con la circolare 3/D dell'11 novembre 2010 (cfr. punto 2.1. della circolare) e la Corte dei conti, sezione di controllo della Lombardia, nella delibera n. 21 del 28 gennaio 2011. Pertanto, sia per l'anno 2010 che per l'anno 2011 la tassa richiesta era dovuta dalla società contribuente (v. Cass. n. 8083/2018). Del pari infondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla società, in quanto, l'art. 23 Cost. fissa in materia tributaria una riserva di legge relativa e non assoluta, sulla base della quale alla norma primaria è richiesto di delineare i requisiti essenziali del tributo, potendo la stessa demandare alla fonte sub-primaria, le modalità e l'ammontare del prelievo, in relazione ai soggetti passivi; inoltre in questo caso è la stessa norma primaria che richiama la normativa secondaria già vigente (v. C. Cost. 435/2001; Cass. nn.16498/2003, 17602/2003, 18262/2004).

Il ricorso incidentale è dunque infondato.

Pertanto, in accoglimento del ricorso principale e rigettando il ricorso incidentale, la Corte cassa la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l'originario ricorso della contribuente.

Le spese dei gradi merito possono essere compensate, stante il progressivo consolidarsi, in epoca antecedente al ricorso per cassazione, dell'orientamento sulla proroga della TARSU, mentre le spese del giudizio di legittimità si pongono a carico della contribuente liquidando come da dispositivo. Al rigetto del ricorso incidentale consegue anche l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso della contribuente.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna la ricorrente incidentale alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.