Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 dicembre 2016, n. 26478

Eventi alluvionali - Premi INAIL - Accesso all’agevolazione - Rimborso

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso al Tribunale di Asti, P.T. s.r.l. agiva nei confronti dell'INAIL per la condanna dell'Ente assicurativo alla restituzione del 90 % dei premi pagati negli anni 1994/1997. Esponeva di essere soggetto colpito dall'alluvione verificatasi in Piemonte nel novembre 1994 e di avere diritto al richiesto rimborso ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 co. 17, della L. n. 289/2002, 4, co. 90, della L. n. 350/2003, 3 quater comma 1 del d.l. 28.12.2006 n. 300 (conv. in L. 17/2007).

Il giudice del Lavoro accoglieva la domanda.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza 807 del 2010, rigettava l'appello dell'Inail. A sostegno della decisione, recepiva l'interpretazione fatta propria da questa Corte di legittimità, secondo la quale l’art. 3 - quater, d.l. n. 300/2006 cit., nel prorogare al 31.7.2007 il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 90, della L. n. 350/2003, che a sua volta aveva esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento di somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, i benefici di cui all'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, aveva fugato ogni dubbio in ordine all'applicabilità delle disposizioni recate dalla norma ult. cit. anche ai contributi previdenziali; sotto altro ma connesso profilo, considerava che, sempre secondo l'interpretazione di questa Corte di legittimità, non potevano distinguersi, ai fini dell'accesso ai benefici in questione, la posizione di coloro che a tale data non avessero ancora provveduto al pagamento dei contributi e quella di coloro che, come le imprese in epigrafe, vi avessero già provveduto, dovendo in tale caso riconoscersi il loro diritto a ripetere quanto versato in eccesso rispetto al dovuto.

L'Inail ricorre per la cassazione di tale sentenza, affidandosi a tre motivi, cui resiste P.T. s.r.l. con controricorso. Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo l'INAIL denunzia - ai sensi dell'articolo 360 comma 1 nr. 3 cpc - violazione e falsa applicazione degli articoli 3 quater co. 1 D.L. 300/2006, conv. in L. n. 17 del 2007, in combinato disposto con l'art. 4 co. 90, della L. n. 350 del 2003, nonché violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale esaminato e ritenuto fondato il motivo d'appello che riproponeva l'eccezione di decadenza dai benefici di cui all ’art. 4, comma 90, L. n. 350/2003, cit., non avendo l'impresa presentato alcuna domanda di restituzione entro il 31.7.2007, ma solo nel dicembre 2008.

2. Con il secondo motivo, l'Istituto ricorrente denunzia- ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cpc - violazione e falsa applicazione degli articoli 3 quater co. 1 del D.L. n. 300/2006, conv. in L. n. 17 del 2007; 4 co. 90 della L. 350/2003; 9 co. 17 della L. 289/2002; 6 co. 13 e 7 co. 1, del D.L. n. 646/1994, conv. in L. n. 22/1995.

La censura è relativa alla statuizione di applicazione della disciplina di favore prevista dalla normativa richiamata in rubrica ai premi INAIL, sostenendo l'istituto ricorrente che essi riguarderebbero solo il prelievo tributario.

2. Con il terzo motivo di ricorso, l'INAIL denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 3 quater co. 1 del D.L. n. 300/2006, conv. in L. n. 17 del 2007; 4 co. 90 della L. 350/2003; 9 co. 17 della L. 289/2002; 6 co. 13 e 7 co. 1, del D.L. n. 646/1994, conv. in L. n. 22/1995.

La censura investe la statuizione di ripetibilità delle somme già versate.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato, nel senso che si va a precisare.

3.1. La parte ricorrente propone il primo motivo sia sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito esaminato l'eccezione di decadenza, sia sotto il profilo del non avere ritenuto che tale decadenza si fosse verificata.

Rileva questo Collegio che, a prescindere dalla fondatezza o meno della doglianza sotto il primo profilo (che la parte controricorrente nega, ritenendo che la Corte si sia pronunciata su tale questione, disattendendola), la questione della decadenza possa comunque essere riesaminata in questa sede, senza necessità di rinvio, considerato che, come chiarito da Cass. n. 21482 del 19/09/2013 "tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio, in base alle risultanze "rite et recte" acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali, con l'effetto che la verifica attribuita al giudice in ordine alla sussistenza del titolo deve essere compiuta, di norma, "ex officio", in ogni stato e grado del processo, nell'ambito proprio di ognuna delle sue fasi" (v. anche, in senso sostanzialmente concorde seppure in fattispecie differente, Cass. n. 15375 del 2013)

4. Ripercorrendo il percorso motivazionale già effettuato da questa Corte in numerosi recenti arresti sulla medesima questione (v. tra le altre da ultimo Cass. n. 21379, 21380 e 21381 del 2016), occorre premettere che l'art. 4, comma 90, L. n. 350/2003, ha esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e già destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, d.l. n. 646/1994 (conv. con I. n. 22/1995), le disposizioni sulla regolarizzazione automatica delle imposte previste dall'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, in favore delle imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia orientale, prevedendo che tali soggetti potessero regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 versando il 10% dell'importo dovuto entro il 31.7.2004 (termine successivamente differito al 31.7.2007 dall'art. 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006, conv. con I. n. 17/2007).

4.1. Nei richiamati arresti, questa Corte di legittimità ha chiarito che l'art. 4, comma 90, L. n. 350/2003, nell'estendere l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto "a titolo di tributi, contributi e premi", restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui all'art. 7, d.l. n. 646 del 1994, in quanto il richiamo dell'art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, d.l. ult. cit., da parte dell'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, è funzionale esclusivamente all'individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all'individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l'agevolazione, e - precisando che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nell'art. 3-quater, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), che ha esplicitamente stabilito l'operatività dell'agevolazione "per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all'alluvione del Piemonte del 1994" - ha fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell'insegnamento di Corte cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l'interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

4.2. Ha inoltre chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10 % del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all'entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell'obbligazione contributiva, che un'interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l'irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l'irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

4.3. Così ricostruita la portata oggettiva e soggettiva del beneficio in questione, deve poi darsi continuità alla recente sentenza di questa Corte n. 12603 del 17 giugno 2016, che ha escluso che l'imposizione del termine del 31.7.2007 sia collegata soltanto ad un'ipotesi di versamento non effettuato, per modo che l'impresa che abbia effettuato il versamento possa invece ripeterlo nei (soli) termini di prescrizione: al contrario, deve ritenersi che una differenziazione tra la posizione di chi abbia provveduto al versamento dei contributi e chi non vi abbia provveduto non è sostenibile né su un piano testuale, né su un piano logico-sistematico. Sotto il profilo testuale, si è rilevato che l'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, nel prevedere che le disposizioni di cui all'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, si applicassero anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 che fossero stati destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, ha previsto che costoro "possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002": ed è evidente che, se il riferimento alle "modalità di rateizzazione" è logicamente da intendersi come correlato all'ipotesi di versamenti non effettuati, la locuzione "regolarizzare la propria posizione" è invece suscettibile di riferirsi ad entrambe le ipotesi, presupponendo semplicemente la pendenza di termini entro i quali conformare al ius superveniens il fatto considerato dal legislatore (id est, il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi da parte delle imprese destinatarie dei provvedimenti agevolativi previsti a seguito dell'alluvione). Tanto è vero che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, nel prevedere che la posizione dell'interessato si definisca "in maniera automatica" con il versamento "dell'intero ammontare dovuto [...] diminuito al 10 per cento", si riferisce ad un importo non contestato (o non più contestato) dal privato e/o, a fortiori, ad una somma determinata in via definitiva a seguito di sentenza passata in giudicato, con ciò attribuendo al giudicato sulla determinazione dell'importo dovuto la natura di mero presupposto di fatto per la corretta quantificazione dell'agevolazione e non già di ostacolo alla sua fruizione (cfr. Cass. n. 11133 del 2010, cit.).

4.4. Si è poi aggiunto che sotto il profilo logico-sistematico, rilevano le medesime considerazioni già svolte da questa Corte a sostegno dell' interpretazione del testo normativo che estende la provvidenza anche alle imprese che avevano già provveduto al pagamento dei contributi: una volta acclarata la struttura unitaria dell'agevolazione, se è irragionevole ex art. 3 comma 1 Cost,. ritenere esclusi quanti hanno già pagato (v. al riguardo Cass. n. 11247 del 2010, cit.), altrettanto irragionevole è ritenere che essi possano beneficiarne al di fuori dei termini di decadenza previsti per coloro che non hanno ancora pagato, non essendovi per il legislatore differenza alcuna tra la "definizione" (o "regolarizzazione") della posizione previdenziale mediante il pagamento del solo 10% del dovuto o attraverso il rimborso del 90% di quanto versato.

4.5. E' poi appena il caso di precisare che non potrebbe prospettarsi l'impossibilità logica di presentare una domanda di rimborso in epoca anteriore ai pronunciamenti di questa Corte che hanno riconosciuto che anche a quanti avevano già pagato i contributi avevano la possibilità di accedere alla provvidenza in questione: la molteplicità dei significati resi possibili dalla locuzione impiegata dal legislatore non toglie che la norma giuridica trovi pur sempre la sua fonte di produzione nella legge (cfr. da ult. Cass. S.U. n. 15144 del 2011) e, se è vero che la mediazione del giudizio è necessaria affinché la volontà generale contenuta nel testo di legge diventi norma particolare del caso concreto, non è meno vero che l'incertezza che de facto connota l'esperienza fino al definitivo formarsi del giudizio è de iure irrilevante, appunto perché la volontà della legge è un universale che comprende in sé tutta l'esperienza (ciò che in dottrina si suole riassumere nella formula secondo cui tutte le sentenze hanno natura dichiarativa).

4.6. Non ha poi rilievo il richiamo operato dalla parte controricorrente all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, considerato che la norma ha riguardo al diritto all'accesso alla tutela giurisdizionale, mentre nel caso si tratta di una decadenza di natura sostanziale per la proposizione della domanda amministrativa. Né sussiste un diritto costituzionalmente garantito all'intervento statale che sollevi i danneggiati in caso di calamità naturali, dovendo esso necessariamente essere modulato in relazione alle valutazioni di impatto anche economico per le finanze pubbliche.

4.7. Resta da dire che a diverse conclusioni non può pervenirsi nemmeno considerando l’art. 1, comma 665, I. 190/2014, come sostenuto dalla controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.

Va premesso che la disposizione in esame ha previsto che "i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, [...] che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni", e ha aggiunto, per quanto qui interessa, che "il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248".

Ora, benché in alcuni obiter dieta di questa Corte si sia affermato, argomentando dall'assimilazione introdotta in forma generale dall’art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, che la disposizione in esame rileverebbe anche per le domande di rimborso presentate dai soggetti colpiti dall'alluvione piemontese del 1994 (cfr. in tal senso specialmente Cass. nn. 6685 e 6686 del 2015), ritiene il Collegio che tanto non possa sostenersi in considerazione del fatto che l'art. 3-quater, d.l. n. 300/2006, ha distinto inequivocabilmente i termini di presentazione delle domande di regolarizzazione per i soggetti colpiti dall'alluvione piemontese e per i soggetti colpiti dal sisma siciliano, prevedendo per i primi, al comma 1, che "il termine di presentazione delle domande di cui alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, è differito al 31 luglio 2007", e disponendo per i secondi, al comma 2, che "i termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007". E poiché è precisamente (e soltanto) la disposizione di cui al secondo comma ad essere stata interessata dalla modifica apportata dall'art. 36-bis, d.l. n. 248/2007 (il quale, sotto la rubrica "Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa", ha disposto, per quanto qui interessa, che "All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: 31 dicembre 2007" fossero sostituite "dalle seguenti: 31 marzo 2008"), ritiene il Collegio che la previsione di cui all'art. 1, comma 665, I. n 190/2014, nel riaprire i termini per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei soggetti colpiti dal sisma della Sicilia calcolandoli "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248", abbia presupposto e, quel che più conta, mantenuto inalterata la distinzione tra le due categorie dei destinatari del beneficio della regolarizzazione automatica per ciò che concerne il termine di presentazione delle domande, con consequenziale inapplicabilità ai beneficiari della regolarizzazione ex art. 4, comma 90, I. 350/2003, della proroga introdotta per i beneficiari della regolarizzazione ex art. 9, comma 17, I. n. 289/2002.

Tale differenziazione non appare peraltro sospettabile di introdurre disparità di trattamento rilevanti ex art. 3, comma 1°, Cost., sol che si pensi alla diversità della platea dei destinatari dei due benefici, alle diverse conseguenze che ne discendono in termini di oneri per il bilancio pubblico e all'impossibilità di prendere in considerazione, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone dell'eguaglianza, "qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire" (così Corte cost. n. 5 del 2000).

5. In ragione dei principi di diritto dianzi esposti, assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata in relazione al primo motivo.

6. Non appaiono poi necessarie ulteriori indagini in fatto e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 II c. c.p.c. con il rigetto della domanda proposta dalla società controricorrente, essendo stata la richiesta di rimborso ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, presentata oltre il termine di cui all'art. 3-quater, d.l. n. 300/2006 (conv. con L. n. 17/2007).

7. L'esito del giudizio esonera dall'esame delle conseguenze della decisione della Commissione Europea del 14.8.2015, cui era stata demandata l'indagine ai sensi degli artt. 107 e 108 del T.F.U.E. in relazione agli aiuti di cui è processo.

8. L'assenza di precedenti arresti di questa Corte sulla specifica questione nel momento in cui è stato presentato il ricorso in giudizio determina la compensazione delle spese dell'intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda. Compensa le spese dell'intero processo.