Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 marzo 2017, n. 5491

Tributi - Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica

 

Rilevato che

 

Con sentenza in data 29 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello proposto da Riscossione Sicilia spa avverso la sentenza n. 446/8/10 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso di R. M. contro l’avviso di intimazione IRPEF, IVA 1996-1998. La CTR osservava in particolare che non era ammissibile la produzione documentale fatta in secondo grado dall’appellante (contumace nel primo) delle copie notificate delle cartelle di pagamento quali "atti presupposti" di quello impugnato e che comunque i crediti oggetto dell’intimazione dovevano considerarsi prescritti.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia spa deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle entrate ha proposto controricorso adesivo; l’intimata contribuente non si è difesa.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 58, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha ritenuto inammissibile la produzione documentale soltanto nel grado di appello delle cartelle di pagamento notificate.

La censura è assorbente fondata.

Va infatti ribadito il principio che «In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado» (Sez. 5, Sentenza n. 18907 del 16/09/2011, Rv. 618893).

La sentenza impugnata non è conforme a tale principio e per ciò solo merita cassazione, poiché conseguentemente non si è espressa sul motivo di censura alla sentenza di primo grado mossa dall’appellante, odierna ricorrente, circa l’avvenuta valida notificazione dei c.d. "atti presupposti", denegata dalla CTP nella sentenza appellata.

I rilievi che precedono assorbono l’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso riguardanti rispettivamente la prescrizione dei crediti oggetto dell’intimazione e le spese processuali, osservandosi in particolare quanto al secondo che la correlativa statuizione del giudice di secondo grado deve essere qualificata come obiter dictum, possibile ratio decidenti solo qualora venga accolto nel merito l’appello principale dell’Agente della riscossione e quindi doverosamente presa in considerazione l’eccezione di prescrizione riproposta nel grado di appello dalla contribuente.

Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.