Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 08 marzo 2017

Associazionismo sociale / contributi annualità 2017

 

Contributi Leggi 438/1998 e 476/1987 - anno 2017

Linee guida dell’8 marzo 2017 - Procedimento per la richiesta dei contributi previsti dalla Legge n. 438 del 15 dicembre 1998 e dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 476 del 19 novembre 1987 per l'anno 2017

 

Allegato 1

Linee guida per la presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, come modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438 - Annualità 2017

 

Premessa

La legge 19 novembre 1987, n. 476, come modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438, prevede all’articolo 1 che lo Stato, per "incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati", possa concedere contributi agli enti ed alle associazioni italiane che nello svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti, "promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.".

Con le presenti Linee guida si forniscono le necessarie indicazioni ai fini della presentazione delle domande di contributo, a valere sulle risorse finanziarie che verranno rese disponibili nell’ambito del riparto del Fondo nazionale delle politiche sociali per l’annualità 2017.

L’ammissione al contributo è comunque subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

1. Modalità e termini di presentazione delle domande

 

La domanda di ammissione al contributo, a pena di inammissibilità deve essere predisposta secondo il modello di cui all’Allegato 1, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o dell’associazione e accompagnata dai seguenti allegati:

1) la documentazione indicata al paragrafo 4 delle presenti Linee guida;

2) copia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.

Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della citata legge n. 476 del 1987, la domanda, unitamente alla relativa documentazione, deve essere presentata improrogabilmente entro il 31 marzo 2017.

La presentazione della domanda dovrà avvenire:

- mediante spedizione postale con raccomandata A/R. (farà fede il timbro postale di spedizione che non dovrà essere successivo al 31 marzo 2017). Le domande spedite per posta con raccomandata A/R successivamente alla scadenza sopra riportata non saranno prese in considerazione. Qualora la documentazione, in formato cartaceo, ecceda i limiti di peso previsti per l’invio raccomandato, potrà essere riversata su supporto informatico (es. CD Rom) esclusivamente in formato pdf (un file per ogni documento) e allegata alla domanda in formato cartaceo da spedire con raccomandata A/R entro il 31 marzo 2017. Sul CD dovrà essere presente anche un file con l’elenco della documentazione contenuta nel CD stesso.

L’indirizzo di spedizione è il seguente:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese - Div. II - Via Fornovo 8 - 00192 - Roma.

- mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it. In questo caso la spedizione dovrà essere effettuata inderogabilmente entro il 31 marzo 2017, obbligatoriamente da una casella di posta certificata e recare come oggetto "Domanda di contributo l. 438 anno 2017". Tutta la documentazione allegata dovrà essere obbligatoriamente in formato pdf (un file per ogni documento); dovrà essere altresì fornito l’elenco completo della documentazione trasmessa.

 

2. Requisiti di accesso

 

L’accesso ai contributi di cui alle presenti Linee guida presuppone il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della citata legge n. 476 del 1987, di seguito specificati.

A) Presenza territoriale. L’ente o l’associazione che intende presentare domanda deve essere presente in almeno 10 regioni, con sedi presenti ed operanti da oltre tre anni consecutivamente alla data di presentazione della domanda.

Per essere utilmente considerate ai fini della presente procedura, le sedi devono essere pienamente operative, accessibili a tutti gli utenti, ben individuabili all’esterno (a titolo di esempio, mediante indicazioni chiare e leggibili poste all’ingresso della sede), localizzate nel territorio nazionale, caratterizzate da una struttura organizzata (ovvero fornita dei necessari arredi e dotazioni informatiche), la cui effettiva operatività sia comprovata da utenze intestate all’ente o all’associazione che presenta domanda e dalla presenza di personale ad essi riferibile, incaricato di fornire un adeguato servizio all’utenza. In caso di federazioni/associazioni di secondo livello, le sedi dichiarate devono essere riferite esclusivamente alla federazione / associazione di secondo livello stessa, come autonomo centro di interesse e non agli enti ed organismi ad essa aderenti.

Per consentire all’Amministrazione l’effettuazione di eventuali accertamenti, nella domanda di contributo deve essere indicato il numero delle sedi, e nell’allegato 1.A l’ubicazione e la data di inizio dell’operatività di ciascuna sede.

N.B. la mancata o incompleta compilazione dell’allegato, con riferimento al numero di sedi sufficiente ad integrare il requisito di legge, costituisce motivo di mancata ammissione al riparto delle risorse.

A.1) Riconoscimento di evidente funzione sociale. L’ente o l’associazione avente sede unica ovvero che dispone di sedi in meno di dieci regioni, può accedere al contributo di cui alle presenti Linee guida a condizione di essere in possesso dell’attestato di "evidente funzione sociale", di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 476 del 1987, rilasciato da questo Ministero.

I criteri e le modalità per ottenere tale attestato sono disciplinati dalla circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 18 febbraio 2011, contenente anche il modello da utilizzare per la richiesta di attestato. Tale circolare è pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo:

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2011/20110218_Circ_6.pdf.

Gli enti e le associazioni già in possesso dell’attestato di evidente funzione sociale rilasciato ai sensi della predetta circolare o della sua convalida rilasciata dall’Amministrazione (in caso di attestato rilasciato a tempo determinato) devono dichiarare che permangono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti che hanno costituito il presupposto per il rilascio dello stesso, allegando in ogni caso la documentazione richiesta al paragrafo 4, punto 8, delle presenti Linee guida.

A questo proposito si fa presente che gli enti o le associazioni che abbiano fatto pervenire a questa Direzione Generale entro il 31 gennaio 2017, la richiesta di riconoscimento dell’evidente funzione sociale, possono presentare la domanda di contributo di cui alle presenti Linee guida anche nel caso in cui il procedimento per il rilascio dell’attestato di riconoscimento non si sia ancora concluso. In questo caso, la domanda di contributo dovrà contenere espressa dichiarazione in merito all’avvenuta presentazione, per l’annualità 2017, della richiesta di riconoscimento. L’accesso al contributo sarà comunque condizionato all’effettivo rilascio dell’attestato stesso.

B) Democraticità. L’ente o l’associazione che intende presentare domanda deve essere organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare con la più ampia partecipazione diretta degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze allorquando si assumono decisioni di rilievo generale per la sua azione, secondo i principi richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987.

Il requisito della democraticità deve risultare dalle disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto e dai regolamenti interni dell’ente, con particolare riferimento alle previsioni statutarie in materia di elezione degli organi di direzione e di approvazione dei documenti di bilancio dell’associazione.

C) Onorabilità. Pena l’esclusione dalla concessione del contributo, il rappresentante legale dell’ente o dell’associazione è tenuto a dichiarare all’atto della presentazione della domanda, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, quanto segue:

a) di non aver riportato condanne penali;

b) di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

c) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del d.P.R. n. 313/2002;

d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a indagini preliminari;

e) che l’ente/associazione non ha ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell’Amministrazione.

Analoga dichiarazione, da allegare anch’essa alla domanda di contributo, dovrà essere rilasciata, per i punti indicati alle lettere da a) a d), in maniera separata e distinta, da ciascun soggetto che, secondo quanto previsto dallo statuto o dai regolamenti dell’ente o dell’associazione, sia investito stabilmente della rappresentanza esterna, anche per effetto di una delega di firma (vedi oltre, punto 4.7). Le generalità di tali soggetti dovranno essere specificate nella domanda dal rappresentante legale. Qualora non siano presenti tali soggetti, il rappresentante legale dovrà rendere apposita dichiarazione in tal senso (vedi modello di domanda).

La mancata dichiarazione circa l’assenza di altri soggetti investiti di rappresentanza esterna, ovvero il mancato possesso dei requisiti di onorabilità come specificati al presente punto C) da parte del legale rappresentante o di anche solo uno dei detti soggetti, la mancata o incompleta dichiarazione da parte del legale rappresentante o di uno degli ulteriori soggetti da questi indicati nella dichiarazione costituisce motivo di mancata ammissione al riparto delle risorse.

 

3. Criteri di riparto dei contributi

 

Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 438 del 1998, le risorse destinate all’attribuzione dei contributi previsti dalle presenti Linee guida sono ripartite tra gli enti e le associazioni che, dopo aver presentato regolare domanda, siano risultate in possesso dei requisiti previsti, secondo i seguenti criteri:

a) una prima quota, pari al 20 per cento, è riconosciuta in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo;

b) una seconda quota, pari ad un ulteriore 20 per cento, è riconosciuta in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell’attività svolta. A tal fine, nella domanda il legale rappresentante deve attestare:

- il numero degli associati maggiorenni aventi diritto di voto all’interno degli organi sociali e risultanti in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2016. Si intendono per associati maggiorenni esclusivamente le persone fisiche. Qualora gli associati siano altri enti o associazioni, questi non devono essere computati. Il numero di associati dichiarato deve essere riscontrabile in sede di eventuale verifica di cui al paragrafo 5 delle presenti Linee guida;

- il numero complessivo di soggetti partecipanti o fruitori dell’attività svolta nel corso del 2016, al netto dei soggetti associati maggiorenni di cui al punto precedente. Il dettaglio di tale numero complessivo (che indichi cioè il numero di partecipanti/fruitori per ciascuna tipologia di attività) dovrà invece essere riportato nella relazione di cui al punto 4.6.

c) una terza quota, pari al restante 60 per cento, è riconosciuta sulla base del programma di attività di cui all’articolo 3 della legge n. 476 del 1987 e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta dall’ente o dall’associazione. Al fine di utilizzare criteri oggettivi per l’attribuzione di tale quota di contributo, si farà riferimento al volume di attività svolto dall’ente o dall’associazione nel corso dell’anno solare precedente la presentazione della domanda, individuando come parametri alcune tipologie di spese correnti sostenute, come risultanti dal bilancio/rendiconto consuntivo.

 

4. Documentazione da allegare alla domanda

 

Ai fini dell’accertamento dei requisiti di accesso e della successiva ripartizione delle risorse disponibili, la domanda di contributo dovrà essere corredata della documentazione di seguito descritta, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 476 del 1987.

Si richiama l’attenzione sulla necessità di produrre in copia dichiarata conforme all’originale dal rappresentante legale i documenti di cui ai successivi punti 4.2, 4.3 e 4.4 (ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000).

 

4.1. Programma delle attività da svolgere nell’anno 2017, corredato dei relativi impegni finanziari e idoneo a comprovare che le stesse attività vengono svolte a livello nazionale.

Il programma delle attività deve essere redatto in forma di relazione (la cui ampiezza può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 15 cartelle), eventualmente corredata da tabelle illustrative, che sia idoneo ad illustrare compiutamente quanto di seguito indicato alle lettere da a) a d).

Nel programma dovranno essere specificamente illustrati:

a) le motivazioni che ispirano i contenuti e gli obiettivi delle attività programmate;

b) le specifiche attività che si prevede di realizzare, con indicazione per ciascuna della data di avvio, delle fasi di svolgimento e della data prevista di conclusione;

c) i soggetti e/o i fruitori che l’ente o l’associazione si propone di coinvolgere nelle attività programmate (specificando il numero e la tipologia degli stessi, le modalità di coinvolgimento e/o di fruizione, e i relativi criteri utilizzati per formulare tali previsioni);

d) i principali risultati attesi e gli strumenti di rilevazione del livello di raggiungimento degli obiettivi.

Le attività programmate devono risultare finalizzate a promuovere l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di limitazioni psichiche, fisiche o funzionali ovvero di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale (secondo quanto espressamente affermato dall’articolo 1 comma 2 della legge n. 476 del 1987).

Gli impegni finanziari devono essere riferibili alle attività esposte nel programma in modo da poter determinare la previsione di spesa per ciascuna delle attività indicate e non rappresentare, in maniera generale, a fronte di più attività, un budget complessivo che l’ente dedicherà alle finalità di legge.

Inoltre gli impegni finanziari dell’ente relativi alle attività programmate con riferimento alle finalità di legge devono risultare prevalenti rispetto alla dimensione complessiva del bilancio e non avere carattere marginale o residuale.

 

4.2. Copia dello statuto e dell’eventuale regolamento, dai quali sia possibile desumere la natura e gli scopi perseguiti e le caratteristiche organizzative e di funzionamento dell’ente o dell’associazione.

 

4.3. Copia del bilancio di previsione 2017, corredato della copia del verbale che ne documenti la regolare approvazione da parte degli organi statutariamente preposti.

 

4.4. Copia del bilancio consuntivo, anche nella forma di un rendiconto consuntivo, relativo all’anno 2016, corredato della eventuale documentazione aggiuntiva. Dal bilancio consuntivo devono risultare anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi, ivi comprese le risorse percepite a titolo di cinque per mille ove presenti. L’ammontare complessivo dei predetti contributi deve essere indicato anche nella relativa dichiarazione contenuta nella domanda di contributo come da fac-simile allegato alle presenti Linee guida.

Al fine di accertare l’effettiva operatività dell’ente o dell’associazione in relazione alla sua funzione sociale, si farà riferimento ai dati relativi alle spese correnti sostenute nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, come risultanti dalla domanda di contributo.

In particolare verranno considerate le seguenti tipologie di spese:

a) utenze telefoniche;

b) energia elettrica;

c) pulizia e manutenzione ordinaria dei locali;

d) acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste settoriali, etc.);

e) cancelleria e attrezzatura d’ufficio;

f) acquisto e manutenzione di attrezzature informatiche;

g) personale impiegato dall’ente o dall’associazione, con esclusione delle consulenze e delle spese per gli organi sociali (deve intendersi a tale scopo qualunque emolumento percepito sotto forma di compenso/retribuzione/indennità dai titolari delle cariche sociali).

Qualora per una singola voce non venga indicato un valore, la relativa spesa sostenuta, ai fini del riparto, sarà considerata pari a 0 (zero).

Le singole voci del bilancio consuntivo devono consentire un raffronto diretto con i singoli importi di spesa corrente indicati nella domanda. Qualora la corrispondenza non sia immediatamente evidente, al fine di consentire il necessario riscontro, gli enti e le associazioni sono tenute ad inviare, allegata al bilancio consuntivo 2016, ogni idonea documentazione (ad esempio, mastrino o prima nota) che consenta di riscontrare la congruenza degli importi dichiarati.

Nei casi in cui l’Amministrazione non sia posta in condizione di operare tale riscontro, non saranno riconosciuti gli importi di spesa corrente privi di elementi di puntuale riconducibilità al bilancio consuntivo/rendiconto.

 

4.5. Dichiarazione del legale rappresentante relativa al numero complessivo e all’elenco (completo dei relativi indirizzi) delle sedi come meglio descritte al precedente paragrafo 2, lettera A). Si ricorda che in caso di federazioni/associazioni di secondo livello, le sedi dichiarate devono essere riferite esclusivamente alla federazione/associazione stessa, come autonomo centro di interesse e non agli enti ed organismi ad essa aderenti (cfr. fac-simile di cui all’Allegato 1.A).

 

4.6. Relazione sulle attività svolte dall’ente o dall’associazione nell’anno precedente, con la finalità di promuovere l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di limitazioni psichiche, fisiche o funzionali ovvero di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

La relazione, sottoscritta dal rappresentante legale, deve essere articolata nei seguenti punti:

a) motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi del programma di attività;

b) attività svolte e loro fasi di realizzazione (incluse la data di avvio e di conclusione);

c) precisa elencazione delle categorie di cittadini, in condizione di marginalità sociale, ovvero dei partecipanti / fruitori delle attività svolte, avendo cura di specificare per ciascuna categoria il numero di partecipanti / fruitori (persone fisiche) e le modalità di coinvolgimento e/o di fruizione.

I dati numerici di cui alla presente lettera costituiscono specificazione del numero complessivo dichiarato nella domanda di contributo. Non saranno riconosciuti i soggetti "partecipanti / fruitori" indicati in maniera generica e/o non riferiti ad una specifica attività ovvero non aventi le caratteristiche di marginalità sociale espressamente richiamate dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 476 del 1987. Le federazioni/associazioni di secondo livello, che riuniscano cioè altre associazioni rispetto alle quali svolgono funzioni di coordinamento e potenziamento delle rispettive attività, dovranno fornire il numero delle persone fisiche partecipanti/fruitori riferito esclusivamente alla federazione come autonomo centro di interesse, distinto da ogni associazione aderente di primo livello e dai rispettivi fruitori.

I dati relativi alla tipologia e al numero di partecipanti / fruitori devono essere documentati e riscontrabili in sede di eventuali verifiche (cfr. oltre, paragrafo 5).

Non possono essere ricompresi tra i partecipanti / fruitori delle attività: i visitatori del sito internet istituzionale; i partecipanti a seminari e convegni; gli operatori; i volontari; gli insegnanti; gli studenti e i frequentatori, i soggetti destinatari di attività promozionali rivolte ad ampi strati della popolazione, di campagne di divulgazione di materiale informativo, di campagne radiofoniche o televisive;

d) risultati ottenuti, mettendo in luce, in particolare, gli effetti prodotti sui fruitori coinvolti nelle attività dell’ente o dell’associazione.

 

4.7. Dichiarazione, sottoscritta ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, rilasciata da ciascun soggetto che, secondo quanto previsto dallo statuto o dai regolamenti dell’ente o dell’associazione, eserciti la rappresentanza esterna della stessa (anche per effetto di una delega di firma), dalla quale risulti che lo stesso, alla data di presentazione della domanda:

a) non ha riportato condanne penali;

b) non ha in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

c) non ha precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del d.P.R. n. 313/2002;

d) non è a conoscenza di essere sottoposto a indagini preliminari.

 

4.8. Relazione sui requisiti che hanno consentito il rilascio dell’attestato di evidente funzione sociale, presentata dalle associazioni che chiedono di accedere al contributo in quanto già in possesso dell’attestato di evidente funzione sociale (ai sensi articolo 3, comma 2, lett. g), della legge n. 476 del 1987 e della circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 18 febbraio 2011).

 

5. Rendicontazione, controlli e responsabilità

 

Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 476 del 1987, gli enti e le associazioni che usufruiscono dei contributi sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione di qualsiasi prestazione di competenza delle regioni, dei comuni e del Servizio sanitario nazionale.

I contributi non possono altresì essere utilizzati per la concessione ai titolari di cariche sociali di compensi, indennità o altri emolumenti (inclusi i gettoni di presenza), per le spese di rappresentanza e simili; per altre categorie di costi non rimborsabili si veda l’allegato 2.B.

Ciascun ente o associazione ammesso al contributo di cui alle presenti Linee guida, entro un anno dalla data di accreditamento della somma erogata, è tenuto a redigere:

a) il rendiconto relativo all’impiego del contributo ricevuto;

b) una relazione illustrativa delle modalità di effettivo utilizzo del contributo stesso, ad integrazione del rendiconto.

Tali documenti devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla scadenza dei dodici mesi successivi all’accreditamento del contributo, con raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

Divisione II Via Fornovo, 8 - 00192 Roma o, in alternativa,

mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it.

Il rendiconto dovrà essere predisposto secondo lo schema di cui all’Allegato 2.A, e riguardare soltanto l’importo ricevuto; la relazione illustrativa dovrà essere predisposta secondo lo schema di cui all’Allegato 2.B.

L’Amministrazione può disporre l’effettuazione di verifiche sulla documentazione di spesa e su quella comprovante i requisiti e le situazioni dichiarate dal legale rappresentante al momento della presentazione della domanda (quali, a titolo di esempio, il numero degli associati o il numero di fruitori delle attività).

A tal fine, l’ente / associazione è tenuta a conservare per un periodo di 10 anni dalla data di redazione del rendiconto, presso la propria sede legale, tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato nella domanda di contributo, nonché la documentazione di spesa relativa alle somme percepite e ad esibirla su richiesta o in occasione di eventuali verifiche in loco.

In caso di dichiarazioni mendaci, il legale rappresentante dell’ente / associazione incorrerà nelle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In questi casi l’Amministrazione provvederà altresì a revocare i benefici concessi recuperando gli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione a far data dall’erogazione del contributo.

 

6. Trasmissione di elementi informativi per la Relazione annuale al Parlamento

 

L’articolo 3 della richiamata legge n. 438 del 1998 stabilisce che, allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali, entro il 31 maggio di ciascun anno gli enti e le associazioni destinatari del contributo presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione e i bilanci preventivi e consuntivi dell’esercizio precedente. Sulla base delle relazioni e della ulteriore documentazione prodotta, questo Ministero redige una relazione complessiva da presentare al Parlamento entro il 31 luglio successivo.

Ai fini dell’adempimento sopra citato, ci si riserva di fornire in tempo utile, sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it, nella sezione dedicata "Associazionismo - Contributi" le opportune indicazioni in merito alla documentazione da predisporre e far pervenire a questa Direzione Generale.

Le presenti Linee guida, con i relativi allegati, sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese / Focus on / Associazionismo sociale / Contributi Leggi 476/1987 e 438/1998.

 

Allegato 2

(Testo dell’allegato)