Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 settembre 2016, n. 18734

Tributi - IRAP - Professionisti - Omesso versamento - Assenza presupposto autonoma organizzazione - Legittimità

 

In fatto e in diritto

 

(...) esercente l’attività di avvocato, impugnava dinanzi alla CTP di Perugia la cartella di pagamento con cui l’Agenzia ingiungeva al professionista il mancato versamento dell’IRAP per l’anno 2004. La CTP accoglieva il ricorso e l’Ufficio proponeva appello, accolto dalla CTR dell’Umbria con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di appello affermava che, svolgendo il contribuente l’attività professionale di docente universitario in via principale e quella di avvocato in modo residuale attraverso l’utilizzo di beni strumentali minimi e della collaborazione part-time di una dattilografa, non poteva ritenersi sussistente il requisito applicativo dell’imposta in questione, ossia l’autonoma organizzazione.

L’Agenzia propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, a cui il contribuente resiste con controricorso e memoria.

Con l’unico motivo, l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.lgs n. 446/97, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. La CTR aveva ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione, nonostante l’avvocato si avvalesse in modo non occasionale della collaborazione di una dattilografa part-time.

Premesso che non ricorrono i presupposti per la chiesta riunione del presente procedimento ad altro relativo a diversa annualità per il medesimo tributo, proprio in relazione all’autonomia degli elementi fattuali che giustificano l’applicazione del tributo nelle singole annualità, il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito l’irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP, di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che una tale forma di collaborazione reca all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico. Ciò perché lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali, "eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività in assenza di organizzazione", non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore.

A tali principi si è attenuto il giudice di merito. Ed invero, la CTR ha ritenuto che il contribuente si era avvalso di una dattilografa part-time; elemento che, unito all’utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività (v. Cass. ult. cit.), quali un’automobile e altri strumenti di piccola entità necessari a qualsiasi professionista, non è suscettibile di combinarsi con il lavoro del professionista, di potenziarne le possibilità e, conseguentemente, di configurare la presenza di autonoma organizzazione.

Per queste ragioni, il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tenuto conto dei recenti interventi resi dalle S.U. in materia.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.