Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 luglio 2016, n. 15492

Tributi - IRAP - Avvocato - Rimborso - Persupposto di autonoma organizzazione - Presenza di compensi a terzi - Necessaria valutazione della natura dei compensi

In fatto e in diritto

 

C.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivo, contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto meglio indicata in epigrafe che aveva confermato la decisione di primo grado con cui la CTP aveva rigettato il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanza di rimborso dell’IRAP versato per le annualità 1998/2000; la CTR, in particolare, ha evidenziato che la contribuente, esercente la professione di avvocato, aveva ammesso il versamento di compensi a terzi per prestazioni afferenti all’attività professionale; corresponsione che di per sé sola costituiva un indice significativo della sussistenza di autonomia organizzativa.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorso, assegnato allo scrivente relatore ai sensi dell’art. 380 bis cpc, può essere definito ex art. 375 cpc.

Il primo motivo, con il quale si fa valere il vizio di extrapetizione per avere la CTR attribuito portata dirimente alla (non sollevata) questione della corresponsione di compensi a terzi è infondato, atteso che l’elemento della detta corresponsione è stato utilizzato dalla CTR per decidere la questione oggetto specifico della controversia, e cioè la sussistenza o meno del presupposto impositivo costituito dalla presenza di autonoma organizzazione nell’attività espletata dal professionista.

Il secondo e terzo motivo (da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi), con i quali si lamenta che la CTR abbia ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione nonostante risultasse documentalmente l’assenza di collaboratori e dipendenti e l’impiego di beni strumentali (un telefono ed un’automobile) non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che "con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

Orbene, la CTR, desumendo la sussistenza di autonoma organizzazione solo sulla base della (peraltro contestata) presenza di "compensi a terzi" (elemento di per sé non decisivo ai fini della sussistenza del presupposto impositivo), ha omesso la necessaria valutazione in ordine alla natura di tali (eventuali) compensi a terzi e non ha specificamente esaminato (anche in relazione al rapporto tra il contribuente e lo studio dell’avv. G.C.) l’eccedenza dei beni strumentali rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

L’accoglimento di detti motivi comporta l’assorbimento del quarto (omessa pronuncia in ordine all'eccezione di sottoscrizione delle controdeduzioni dell’Ufficio in appello da soggetto non dotato di rappresentanza).

Alla luce di tali considerazioni il primo motivo di ricorso va rigettato mentre vanno accolti il secondo e del terzo, assorbito il quarto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo, assorbito il quarto.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.