Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 gennaio 2017, n. 2102

Tributi - Imposta di registro - Riscossione - Cartella di pagamento

 

In fatto

 

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 4/37/11, pronunciata il 17/1/2011 e depositata il 14/2/2011, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha riformato la pronuncia di primo grado, che aveva respinto la domanda di annullamento della cartella di pagamento emessa nei confronti della Fratelli C. s.r.l. a seguito di iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle Entrate per somme dovute a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni, in riferimento all'atto con cui la predetta società aveva acquistato dalla B. s.r.l. la proprietà dell'azienda automobilistica di quest'ultima, dichiarando un valore di £. 100.000.000, dall'Ufficio del Registro elevato a £. 890.000.000, maggior valore divenuto irretrattabile a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 60/18/1994 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, a suo tempo adita dalla contribuente con esito sfavorevole.

Osservava, in particolare, il giudice di appello che in credito erariale si era prescritto per decorso del termine decennale di cui all'art. 78 D.P.R. n. 131 del 1986, risultando la cartella di pagamento notificata nell'anno 2006, mentre la sentenza posta a base della liquidazione dell'imposta era passata in giudicato nel 1995, e che la notifica del prodromico avviso di liquidazione n. 314793, asseritamente eseguita confronti della società contribuente a mezzo del servizio postale, con consegna all'agente postale del plico in data 4/8/1997, da valere come atto interruttivo della prescrizione, era affetta da nullità non recando l'avviso di ricevimento restituito al notificante l'indicazione del nome del consegnatario del plico medesimo, che vi aveva apposto una firma illeggibile, e neppure la specificazione del suo rapporto con il destinatario dell'atto notificando.

La intimata società resiste con controricorso.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

 

In diritto

 

Deduce la ricorrente, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60, D.P.R. n. 600 del 1973, 145 e 149 c.p.c., 7, L. n. 890 del 1982 e 2700 c.c., vizio nel quale la CTR sarebbe incorsa affermando, erroneamente, che la notifica dell'avviso di liquidazione n. 314793, pacificamente da eseguirsi alla società Fratelli C. presso la sede legale, in Roma, Via Latina 27, non sarebbe stata valida non potendosi ritenere provato che il plico raccomandato fosse stato ricevuto dal legale rappresentante della predetta società, poiché la firma, illeggibile, apposta sull'avviso di ricevimento, non era accompagnata dalla specificazione della qualità della persona a cui il plico era stato consegnato. Evidenzia l'Agenzia delle Entrate: che l'Ufficio aveva scelto di effettuare la notificazione de qua a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. n. 890 del 1982, indicando nell'atto da notificare il destinatario (la società Fratelli C., in persona del legale rappresentante p.t.); che il plico raccomandato, spedito il 4/8/1997, era stato ricevuto il 5/8/1997, come ricavabile dall'avviso di ricevimento depositato in atti, e non già il 29/8/1997, come riportato nella motivazione della sentenza, da persona che si trovava presso la sede sociale, la quale sottoscriveva per ricevuta; che la CTR avrebbe dovuto concludere, in mancanza di una diversa indicazione nell'avviso di ricevimento, che l'atto era stato consegnato proprio al legale rappresentante della società, in considerazione del valore fidefacente dell'attestazione dell'agente postale ed in mancanza di querela di falso, essendo il precetto di legge soddisfatto anche nel caso di sottoscrizione del consegnatario illeggibile.

Deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60, D.P.R. n. 600 del 1973, 145 e 149 c.p.c., 7, L. n. 890 del 1982 e 2700 c.c., vizio nel quale, sotto diverso profilo, la CTR sarebbe incorsa non avendo considerato che la mancata indicazione nell'avviso di ricevimento della qualità della persona che, rinvenuta nella sede legale della società Fratelli C., aveva ricevuto il plico postale, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., non è circostanza di per sé idonea ad inficiare la validità della notificazione, essendo onere del destinatario di fornire la prova della occasionalità della presenza nel luogo della persona in questione e, dunque, l'assoluta estraneità della stessa all'attività della società.

I suesposti motivi d'impugnazione, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati e meritano accoglimento.

Va, anzitutto, sgomberato il campo d'indagine dalla eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso atteso che il riferimento, in esso contenuto, alla data del 4/8/1997, è stato chiaramente operato dalla Agenzia delle Entrate in ragione del momento della consegna dell'atto notificando all'Ufficio Postale, plico raccomandato successivamente recapitato dall'agente postale, in data 5/8/1997, alla sede della società Fratelli C., e poiché la notifica per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, resta in ogni caso rilevante tale ultima circostanza, che pure è stata oggetto del thema decidendum del giudizio di appello.

E' appena il caso di osservare, infatti, che la notificazione dell'avviso di liquidazione in oggetto è stata allegata dall'Agenzia delle Entrate quale evento interruttivo del termine decennale di prescrizione (art. 78 D.P.R. n. 131 del 1986) e che, come precisato da questa Corte, "La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all'indirizzo del destinatario" (Cass. n. 24822/2015).

La sentenza impugnata, invece, si basa sulla affermazione - questa sì con valenza decisiva - che l'avviso di ricevimento del quale qui si discute, non recando l'indicazione del nome del soggetto consegnatario del plico, la cui firma è illeggibile, né la specificazione della qualità o relazione di questi con il destinatario dell'atto notificando, non consente di ritenere dimostrato il perfezionamento del procedimento notificatorio, e cioè l'avvenuta consegna dell'atto proprio al legale rappresentante della predetta società.

La questione posta dalla società ricorrente trova soluzione nella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "la L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, modificando la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, ha aggiunto, per quanto qui interessa, la previsione che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente "può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", fermo rimanendo, "ove ciò risulti impossibile", che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n. 890 del 1982. Resta poi salvo, fra l'altro, il ricorso alle modalità di notifica previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, o dalle singole leggi d'imposta. A decorrere, pertanto, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata L. n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere "direttamente" alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008); ciò significa che, così come è stabilito per la notifica degli atti processuali dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario"" (Cass. n. 17598/2010; n. 1906/2008; n. 17723/2006; n. 2690 del 2002).

Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve altresì ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 9111/2012).

Pertanto, non si rivela giuridicamente corretto il giudizio negativo espresso dalla CTR circa la ritualità della notifica dell'avviso di liquidazione n. 314793, ancorché eseguita a mezzo del servizio postale nei confronti della contribuente, mediante consegna del plico raccomandato all'Ufficio Postale il 4/8/1997, e la successiva ricezione dello stesso, presso la sede della società Fratelli C., sol perché la sottoscrizione del consegnatario è intellegibile.

Trova, infatti, applicazione il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.(Cass. S.U. n. 9962/2010).

La sentenza impugnata va, in conclusione, cassata con rinvio alla CTR del Lazio, altra sezione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, altre sezione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.