Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 20 aprile 2018

Determinazione della misura e modalità di accesso alla prestazione, a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi per il triennio 2018-2020

Articolo 1

(Misura della prestazione economica a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi)

1. L’INAIL, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 4, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione una tantum pari a euro 5.600,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. La prestazione assistenziale per i soggetti di cui al comma 1 deceduti per mesotelioma è riconosciuta anche a favore degli eredi e ripartita tra gli stessi ed è pari anch’essa a euro 5.600.00, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Articolo 2

(Modalità di presentazione dell’istanza di accesso alla prestazione da parte dei malati di mesotelioma non professionale)

1. I soggetti che intendono accedere alla prestazione possono presentare istanza all’INAIL su apposita modulistica resa disponibile dall’Istituto. L’esposizione familiare deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L'esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia medesima. Unitamente all’istanza deve essere trasmessa la documentazione sanitaria attestante la patologia mesoteliomica e contenente la data della prima diagnosi, ai fini della compatibilità dei periodi di esposizione, familiare o ambientale, all’amianto con l’insorgenza della patologia stessa.

2. L’INAIL, all’esito dell’esame dell’istanza ritenuta accoglibile, eroga in un’unica soluzione la predetta prestazione assistenziale entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza medesima. Qualora l'INAIL accerti l’incompletezza dell’istanza o della documentazione probante invita il richiedente a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di quindici giorni. Detto periodo non si computa ai fini del termine di novanta giorni previsto per l’erogazione della prestazione.

Articolo 3

(Modalità di presentazione dell’istanza di accesso alla prestazione da parte degli eredi dei malati di mesotelioma non professionale)

1. L’istanza deve essere prodotta da uno solo degli eredi beneficiari all’INAIL entro novanta giorni dalla data del decesso del de cuius, su apposita modulistica messa a disposizione dall’Istituto, corredata dalla delega degli altri eredi, dalla documentazione amministrativa e sanitaria indicata all’articolo 2, nonché di quella probante il decesso per mesotelioma e dalla scheda di morte Istat.

2. La prestazione assistenziale a favore degli eredi è corrisposta da parte dell'INAIL in un’unica soluzione entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza completa della documentazione indicata al comma 1. Qualora l’INAIL accerti l'incompletezza dell’istanza o della documentazione probante invita il richiedente a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di quindici giorni.

Detto periodo non si computa ai fini del termine di novanta giorni previsto per l’erogazione della prestazione.

Articolo 4

(Oneri finanziari)

1. L’INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui al presente decreto avvalendosi delle disponibilità residue di cui al decreto del 4 settembre 2015 e in ogni caso nel limite di spesa di 5,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. L’INAIL provvede alla predisposizione delle istruzioni operative e della modulistica volta a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l’accesso alle prestazioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.