Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 giugno 2017, n. 15143

Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Verificazione dei crediti

 

Rilevato che G. S. ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, avverso il decreto emesso il 25 gennaio 2016, con cui il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso lo stato passivo del fallimento della A. S.c.c.a., negando l'ammissione al passivo in via privilegiata dell'importo di Euro 703.744,00, già ammesso al passivo in via chirografaria a titolo di compenso per l'attività svolta in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, e l'ammissione al passivo dell'ulteriore importo di Euro 2.389.184,19, dovuto a titolo di restituzione di somme utilizzate dalla società fallita;

che il curatore del fallimento ha resistito con controricorso; che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell'ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2751 -bis cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la natura privilegiata del primo credito, senza tener conto che la domanda era fondata su un decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro, la cui dichiarazione di esecutività comportava la formazione del giudicato in ordine all'inerenza del credito ad un rapporto di lavoro subordinato;

che la censura è infondata, dovendosi escludere che il decreto ingiuntivo divenuto definitivo per effetto della mancata proposizione dell'opposizione comporti la formazione del giudicato in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento della pretesa avanzata nel procedimento monitorio;

che, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fonda mento (cfr. Cass., Sez. lav., 9/02/2015, n. 2370; 20/03/2014, n. 6543; 25/11/2010, n. 23918);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2704 cod. civ., censurando il decreto impugnato nella parte in cui, relativamente al secondo credito, ha ritenuto privo di data certa il riconoscimento del debito compiuto dal presidente del consiglio di amministrazione della società fallita il 31 dicembre 2012, senza tener conto della mancata contestazione dell'avvenuta apposizione della data e della sottoscrizione ad opera dell'amministratore e del richiamo di tale attestazione in una successiva minuta di consegna recante la data del timbro postale;

che nel procedimento di verificazione dei crediti e nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore del fallimento assume la posizione di terzo rispetto sia ai creditori concorsuali che allo stesso fallito, con la conseguenza che, ove la prova del credito sia costituita da una scrittura privata, per la sua opponibilità al fallimento è necessaria la certezza dell'anteriorità alla dichiarazione di fallimento, ai fini della quale non è sufficiente la mancata contestazione della data, trovando applicazione la disciplina dettata dallo art. 2704 cod. civ., in virtù della quale la relativa prova può essere fornita, oltre che mediante l'allegazione delle circostanze esemplificativamente indicate, anche attraverso la deduzione di fatti equipollenti, idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (cfr. Cass., Sez. Un., 20/02/2013, n. 4213; Cass., Sez. I, 8/11/2001, n. 13813; 20/07/2000, n. 9539);

che la sottoscrizione del documento da parte del presidente del consiglio di amministrazione non è di per sé sufficiente a garantire la certezza della data, non potendo il predetto organo considerarsi terzo rispetto alla società, della quale rivestiva la qualità di legale rappresentante, e non risultando comunque la provenienza idonea ad assicurare l'anteriorità della scrittura rispetto alla dichiarazione di fallimento;

che la valutazione relativa all'equipollenza di altri fatti o atti a quelli tipici indicati dall'art. 2704 cod. civ. come idonei ad offrire certezza in ordine alla data di formazione di un documento costituisce invece un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez. IlI, 23/02/ 2006, n. 3999; Cass., Sez. II, 7/07/2003, n. 10702; Cass., Sez. I, 19/03/1994, n. 5561);

che, anche a voler ritenere che, attraverso il riferimento alla minuta di consegna recante il timbro postale, il ricorrente abbia inteso far valere un vizio di motivazione, la censura dovrebbe considerarsi inammissibile, per difetto di autosufficienza;

che, infatti, in quanto equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui è stato formato, il timbro postale può ritenersi idoneo ad attribuire data certa alla scrittura privata non autenticata soltanto a condizione che la stessa formi un corpo unico con il foglio sul quale esso risulta impresso (cfr. Cass., Sez. I, 28/05/ 2012, n. 8438; 14/06/2007, n. 13912; 11/10/2006, n. 21814);

che nella specie, invece, lo stesso ricorrente ammette che il riconoscimento del debito proveniente dal presidente del consiglio di amministrazione era contenuto in una scrittura distinta dalla minuta di consegna, con la conseguenza che l'idoneità di quest'ultima a conferire certezza alla data del primo presupporrebbe una valutazione del suo tenore letterale, la cui mancata trascrizione nel ricorso impedisce tuttavia di apprezzarne l'idoneità ad orientare in senso diverso la decisione;

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che il secondo credito fosse fondato su versamenti infruttiferi effettuati in favore della società fallita, non risultanti dai bilanci relativi agli anni 2011 e 2012, senza tener conto dell'espresso riferimento a garanzie prestate in favore della società, contenuto in una delibera del 29 settembre 2012, ratificata dall'assemblea il 15 ottobre 2012, con cui il consiglio di amministrazione aveva riconosciuto a sua volta il debito;

che il motivo è inammissibile, in quanto, imperniandosi sulla qualificazione del negozio sottostante al riconoscimento del debito, non attinge la duplice ratio decidendi del decreto impugnato, il quale, nell'affermare l'inidoneità del documento prodotto a fornire la prova del credito azionato, non ha affatto escluso l'astratta riconducibilità di quest'ultimo a fideiussioni prestate in favore della società fallita, in via alternativa rispetto all'effettuazione di versamenti infruttiferi, ritenendone tuttavia non provati l'esistenza e lo ammontare, avuto riguardo alla mancata dimostrazione dell'avvenuta escussione delle garanzie ed alla genericità della dichiarazione, non recante l'indicazione dell'importo dovuto;

che con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurando la liquidazione delle spese processuali, in quanto superiore agl'importi massimi previsti dalla legge, e la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, in quanto non giustificata dalla natura del giudizio, non avente carattere impugnatorio;

che la censura è inammissibile nella parte riguardante la liquidazione delle spese processuali, non essendo accompagnata dall'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza che risultino necessari lo svolgimento di ulteriori indagini in fatto e la diretta consultazione degli atti, non consentita, in quanto l'eventuale violazione della suddetta tariffa integra un'ipotesi di error in iudicando e non di error in procedendo (cfr. Cass., Sez. IlI, 20/05/2016, n. 10409; Cass., Sez. I, 29/10/2014, n. 22983; Cass., Sez. II, 16/02/2007, n. 3651);

che la censura è invece fondata nella parte riguardante la condanna al pagamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto l'opposizione allo stato passivo, pur configurandosi, a seguito delle modifiche apportate agli artt. 98 e ss. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, come un giudizio a carattere impugnatorio, avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica, costituisce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado (cfr. Cass., Sez. VI, 30/11/2016, n. 24489; 26/01/2016, n. 1342; Cass., Sez. I, 6/11/2013, n. 24972), con la conseguenza che non si pone, rispetto ad esso, l'esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituisce la ratio dell'introduzione della predetta sanzione (cfr. Cass., Sez. VI, 2/07/2015, n. 13636);

che il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dal parziale accoglimento del quarto motivo, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dello art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l'esclusione dell'obbligo del ricorrente di corrispondere l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in opposizione;

che l'accoglimento soltanto parziale del ricorso giustifica la conferma del regolamento delle spese del giudizio di merito e la compensazione di un terzo di quelle del giudizio di legittimità, che per il residuo vanno poste a carico del ricorrente, principale soccombente.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo ed accoglie parzialmente il quarto; cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in opposizione, a norma dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché di due terzi delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per la quota in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge, dichiarando compensato il residuo.