Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 settembre 2016, n. 18236

Tributi - IRAP - Architetto - Rimborso - Assenza del presupposto di autonoma organizzazione - Necessaria una congrua valutazione

 

Svolgimento del processo

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in due motivi, avverso sentenza della Commissione tributaria regionale della Val d'Aosta, che - così confermando la decisione di primo grado - ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia all'istanza di rimborso dell'Irap versata dal 1998 al 2000 (per complessivi € 6.998,00), avanzata da L.B., esercente attività di architetto. Ciò in funzione del riscontrato difetto del presupposto d'imponibilità Irap per gli esercenti attività professionale, costituito "dall’autonoma organizzazione" dell'attività esercitata, desunto dal mancato ricorso all'ausilio di lavoro altrui e dall'impiego di beni strumentali di modesta entità.

Il contribuente non ha depositato controricorso.

 

Motivi della decisione

 

L'Agenzia delle Entrate censura la decisione impugnata sotto il profilo della violazione di legge, al riguardo in particolare lamentando il cattivo governo del criterio di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., e sotto quello del vizio di motivazione, in proposito in particolare sottolineando il carattere sostanzialmente apodittico dell'affermazione dell'assenza del requisito "dell'autonoma organizzazione".

Il secondo mezzo è fondato.

In proposito, occorre, in primo luogo osservare che costituisce ius receptum, da cui non v'è motivo di discostarsi, il principio secondo cui, in relazione all'attività professionale, l'assoggettamento ad Irap ricorre in presenza del requisito "dell’autonoma organizzazione"; requisito, il cui accertamento, spettando al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, e che deve ritenersi sussistere, quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione (e non risulti, quindi, meramente inserito in struttura organizzativa riferibile ad altrui responsabilità ed interesse); b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (cfr. Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 del 2007, e successive conformi).

Ciò posto, deve, d'altro canto, considerarsi che l'analisi della stringata motivazione della sentenza impugnata rivela che l'assenza dei requisiti dell'"autonoma organizzazione" ed, in particolare, di quello dell'impiego di capitale di non modesto valore, risulta affermato dal giudice di appello del tutto tautologicamente, senza alcuna specifica indicazione dei dati posti a fondamento del sillogismo decisionale e delle relative fonti e, peraltro, non senza incoerenze, quali il riferimento dell'utilizzo di beni dal costo elevato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del secondo motivo di ricorso (assorbito il primo), la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta.