Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 01 giugno 2017, n. 8/D

D.Lgs. n.504/95, art.8, comma 1 - Destinatario registrato - Titolare deposito commerciale di prodotti assoggettati ad accisa - Criteri per il rilascio dell’autorizzazione

 

L’esigenza di intensificare il contrasto di fenomeni di irregolare immissione in consumo di prodotti sottoposti ad accisa, trasferiti in regime sospensivo, ha portato ad una riformulazione dell’art.8, comma 1, del D.Lgs. n.504/95 per effetto della lett.b), comma 535, dell’art.1 della legge n.232/2016 che ha integrato i tratti essenziali della figura del destinatario registrato.

L’individuazione di requisiti per ottenere la suddetta qualifica discende direttamente dalle prerogative e dai connessi obblighi fissati dall’ordinamento comunitario nonché dalle disposizioni nazionali di recepimento.

L’autorizzazione ad operare nella veste di destinatario registrato consente all’esercente di entrare nella disponibilità materiale di prodotti in sospensione da accisa quanto alla sola ricezione dei medesimi e, in forza della facoltà accordata, lo identifica quale soggetto obbligato.

Ferme restando le speciali ed autonome discipline che richiedono tra le condizioni di consumo per l’impiego di prodotti agevolati a fini produttivi l’acquisizione dello status di destinatario registrato nonché la peculiare fattispecie prevista dall’art.10, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.504/95, l’intervento del legislatore ha inteso ora rafforzare la tutela dell’interesse fiscale nei confronti di esercenti titolari di depositi commerciali, muniti di licenza di esercizio, che intendono agire anche come destinatari registrati.

Da qui, innestandosi la possibilità di ricevere merce in sospensione da imposta su un’attività gestoria esercitata nello stesso impianto con prodotti ad accisa assolta, consegue l’introduzione del principio della separata detenzione e contabilizzazione dei prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo, oltreché l’esplicitazione della natura giuridica di deposito che deve rivestire il locale utilizzato, con esclusione degli impianti di distribuzione stradale di carburanti.

I. Tanto premesso, si passano in rassegna i requisiti fondamentali che devono coesistere per accedere alla qualifica di destinatario registrato, procedendo da quelli oggettivi sui quali si sono incentrate le disposizioni intervenute.

L’autorizzazione in esame presuppone un legame durevole tra l’effettivo svolgimento di un’attività economica da parte del soggetto richiedente e la ricezione di prodotti in regime sospensivo, complementare e funzionale all’esercizio della prima.

L’insorgenza di una serie di obblighi tributari, formali e sostanziali, da adempiere quale destinatario registrato determina che la facoltà attribuita sia svolta professionalmente dall’esercente, con diretta assunzione dell’onere delle operazioni di movimentazione e piena identificazione tra titolare dell’autorizzazione ex art.8, comma 1, e responsabile della gestione del deposito.

La mancanza di qualsivoglia interesse economico od anche organizzativo-gestionale sotteso alla ricezione di prodotti in regime sospensivo integra un manifesto utilizzo distorto della prerogativa riconosciuta al destinatario registrato, di cui si avvarrebbero sostanzialmente soggetti estranei al rapporto d’imposta facendo transitare prodotti dal deposito altrui.

Quanto ai prodotti energetici, il suddetto legame è reso più stringente dall’espressa qualificazione di deposito commerciale contenuta nel comma 1 dell’art.25 del medesimo D.Lgs. n.504/95, cosicché l’attività economica sottostante ha necessariamente ad oggetto principale la commercializzazione di prodotti ricompresi nell’art.21 del D.Lgs. n.504/95 ad accisa assolta.

Ciò precisato in via pregiudiziale, requisito oggettivo indefettibile è l’esclusiva disponibilità di un deposito di adeguata capacità che deve presentare le dovute qualità di sicurezza ed agibilità per permettere le attività di accertamento sul prodotto ricevuto, inclusa l’adozione di misure di controllo interno (ad es., rilevamento delle autobotti in ingresso ed in uscita mediante sistemi di videosorveglianza, illuminazione notturna, recinzione del deposito laddove trattasi di fabbricato autonomo) da valutare in misura proporzionale al livello di pericolosità fiscale dei prodotti detenuti.

L’assetto del deposito deve essere idoneo alla specifica attività esercitata come destinatario registrato e, in particolare, garantire l’osservanza dei vincoli di circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa: per ciascuna partita pervenuta, l’introduzione fisica nel deposito, il riscontro quali-quantitativo del prodotto e la presa in carico nel registro.

Questi obblighi, cui si aggiunge la presentazione della nota di ricevimento ex art.6, comma 6, del D.Lgs. n.504/95 ad attestazione della conclusione della circolazione, impongono prescrizioni necessarie per la tutela dell’interesse fiscale e, in specie, l’individuazione di strumenti che consentano la verifica dell’effettivo ricevimento dei prodotti anche, eventualmente, ricorrendo all’impiego di telemisure storicizzate sui serbatoi nei casi di prodotti sfusi.

La configurazione impiantistica assicura la separata detenzione, fisica, dei prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo da quelli pervenuti assoggettati ad accisa, indipendentemente dal successivo pagamento dell’imposta gravante sui primi e fino alla loro estrazione dal deposito. Ciascun serbatoio di stoccaggio, opportunamente identificato, è dotato della relativa tabella di taratura redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad ordine professionale e dal richiedente l’autorizzazione.

La previsione della separata detenzione può assumere forme di esecuzione diversificate in ragione delle caratteristiche proprie della merce. Nel settore dell’alcole e bevande alcoliche, tenendo conto che i prodotti pervengono condizionati, una chiara delimitazione all’interno del deposito dell’area e degli spazi riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo può essere valutata rispondente ad un’immediata identificazione del loro trattamento fiscale; alla stessa modalità può farsi ricorso per lo stoccaggio separato dei prodotti che pervengono contrassegnati da quelli privi di contrassegno.

Per quanto riguarda il GPL usato come combustibile per riscaldamento, fermo restando l’accertamento del prodotto effettivamente pervenuto in deposito (ad es., mediante pesa, telemisure storicizzate sui serbatoi, ecc.), si ritiene che possa essere mantenuto l’esistente assetto fiscale degli impianti, senza necessità di ricorrere ad ulteriori forme di segregazione, in considerazione sia della rigida disciplina amministrativa cui sono sottoposti l’esercizio del deposito e l’attività di vendita che della stagionalità e della modesta entità rispetto al consumo complessivo dell’approvvigionamento da parte dei destinatari registrati.

II. L’indicazione di requisiti soggettivi per ottenere l’autorizzazione ex art.8, comma 1, D.Lgs. n.504/95 risponde all’indirizzo comunitario tradottosi nella Raccomandazione della Commissione Europea del 29.11.2000, pubblicata nella GUCE serie L n.314/29 del 14.12.2000, che, al fine di combattere le frodi nel settore, invita gli Stati membri ad applicare criteri rigorosi nell’esercizio della potestà autorizzatoria anche con riguardo ai destinatari registrati.

Su tale base, i parametri di valutazione del profilo soggettivo del richiedente possono essere selezionati tra quelli tipizzati dal comma 6 dell’art.23 del D.Lgs. n.504/95, norma a valenza generale nel settore delle accise e ricognitiva dei requisiti ordinariamente richiesti per il riconoscimento di posizioni preferenziali.

In particolare, non può essere rilasciata l’autorizzazione in esame al soggetto che:

a) ha riportato condanna definitiva per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare nel quinquennio antecedente la richiesta; la causa ostativa opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p.;

b) ha in corso procedure concorsuali o è stato sottoposto a tali procedure nel quinquennio antecedente l’istanza;

c) ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, delle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio.

L’operatore deve essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria dimostrabile dalle scritture contabili (in specie, secondo la natura giuridica, dal conto profitti e perdite o dal conto economico e dallo stato patrimoniale) nonché dal fatturato globale realizzato nel biennio precedente.

III. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato presenta all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito apposita istanza, in bollo, recante tutte le informazioni utili ai fini del possesso dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi.

Tra i dati che il richiedente ha l’onere di riportare nell’istanza di riconoscimento della qualifica, per l’attestazione dei quali è utilizzabile il modello standard predisposto da questa Struttura centrale e reperibile sul sito internet istituzionale di questa Agenzia (all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it, Dogane - In un click - Accise - Modulistica), meritano di essere evidenziati:

a) la descrizione dell’attività economica esercitata;

b) l’iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

c) la lista dei fornitori, nazionali e/o comunitari, speditori dei prodotti ed i relativi codici di accisa;

d) l’elenco dei prodotti che saranno ricevuti in regime sospensivo (denominazione commerciale e codice NC);

e) la quantità massima dei prodotti che potrà essere ricevuta nel deposito nell’arco di 48 ore.

L’istanza è corredata dalla planimetria aggiornata del deposito e da una dettagliata relazione tecnica che ne descrive l’assetto impiantistico (capacità di stoccaggio di ciascun serbatoio e relativa destinazione, linee di trasferimento, schemi di flusso, ecc...), gli strumenti installati per la determinazione quantitativa delle merci introdotte ed estratte, le procedure operative attivate per la gestione del deposito. Alla medesima istanza è allegata la documentazione comprovante l’adeguata capacità economica e finanziaria nonché quella utile a vagliare la serietà dell’interesse del richiedente a ricevere prodotti in regime sospensivo: con particolare riguardo alla circolazione comunitaria, dovrà essere data dimostrazione dell’economicità delle operazioni di acquisto dei prodotti, considerati i connessi costi di trasporto.

Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni decorrente dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio delle dogane che, verificata la regolarità e la completezza della stessa, esegue un sopralluogo presso il deposito anche al fine di prescrivere, ai sensi dell’art.18, comma 1, del D.Lgs. n.504/95, le misure ritenute necessarie per la tutela dell’interesse fiscale.

Accertato che il richiedente possiede i requisiti oggettivi e soggettivi, ha prestato la cauzione ed ottemperato alle eventuali prescrizioni specificamente ordinate, l’Ufficio delle dogane autorizza l’esercente ad operare come destinatario registrato ex art.8, comma 1, del D.Lgs. n.504/95 e gli attribuisce il codice di accisa per la ricezione dei prodotti in regime sospensivo.

IV. Tra gli obblighi che fanno capo al destinatario registrato di rilievo sono quelli relativi alla prestazione della garanzia, senza la quale l’autorizzazione non può essere rilasciata, ed alla separata contabilizzazione dei prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo rispetto a quelli assoggettati ad accisa pervenuti nel medesimo deposito.

Secondo quanto recita l’art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n.504/95 il destinatario registrato fornisce, prima della spedizione dei prodotti da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi. La cauzione è determinata in misura pari al 100% dell’accisa gravante sui prodotti movimentati in regime sospensivo (senza possibilità di esonero); per favorire condizioni di dinamicità all’attività del deposito, la garanzia viene parametrata alla quantità massima di merci che il richiedente riceve nell’arco di 48 ore, in coerenza con il termine previsto per il versamento dell’accisa che va corrisposta entro il giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti.

La tenuta della contabilità consente di acquisire le informazioni necessarie a riscontrare il regolare esercizio del deposito ed al controllo del corretto utilizzo dello status di destinatario registrato. Essa si articola in un sistema di scritturazioni di cui appare utile richiamare gli elementi essenziali.

Il destinatario registrato procede, ex art.6 della determinazione del Direttore dell’Agenzia prot. n.158235/RU del 7.12.2010, all’accertamento della merce nello stesso giorno in cui avviene l’introduzione in deposito, salvo impedimenti tecnici preventivamente comunicati all’Ufficio delle dogane territorialmente competente; nel medesimo termine trascrive nel registro delle partite ricevute in regime sospensivo, sottoposto prima dell’uso a vidimazione del suddetto Ufficio, tutti i dati relativi a ciascuna spedizione conclusa con la presa in consegna della merce (qualità e quantità dei prodotti, soggetto ed impianto speditore, codice ARC dell’e-AD, liquidazione dell’accisa).

Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti, lo stesso soggetto è tenuto a redigere un prospetto riepilogativo giornaliero delle singole partite ricevute in sospensione da accisa, con indicazione del movimento d’imposta, ed a consegnarlo all’Ufficio delle dogane. Tale adempimento non è dovuto se l’esercente ha optato per la presentazione telematica dei dati di cui in appresso entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei prodotti.

Il destinatario registrato è tenuto ai sensi dell’art.1, comma 1, lett.a) del decreto legge n.262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.286/2006, alla trasmissione periodica in forma telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli dei dati giornalieri delle contabilità attinenti alle movimentazioni dei prodotti ricevuti in regime sospensivo ed al debito d’imposta.

Distinti dalla descritta contabilizzazione sono la tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti assoggettati ad accisa cui lo stesso esercente il deposito è obbligato ai sensi dell’art.25, comma 4, o dell’art.29, comma 4, del D.Lgs. n.504/95, nonché gli obblighi connessi alla movimentazione dei medesimi inclusa la presentazione telematica dei relativi dati contabili.

In fase di prima applicazione gli Uffici delle dogane verificheranno la rispondenza delle autorizzazioni in essere alla mutata situazione di fatto, procedendo ad impartire le misure ritenute necessarie per conformare l’esercizio del deposito alla novellata disposizione e fissando un termine congruo (in ogni caso non inferiore a 60 giorni) per l’eventuale realizzazione di interventi.

Il mancato adeguamento in assenza di valide ragioni oggettive così come, più in generale, il venir meno dei requisiti richiesti per operare come destinatario registrato potranno costituire, previa osservanza delle previste garanzie procedimentali e sulla base di adeguata motivazione, circostanze che giustificano la revoca dell’autorizzazione di cui all’art.8, comma 1, del D.Lgs. n.504/95 valutando prevalente nel caso di specie la tutela dell’interesse fiscale.