Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 04 maggio 2017

Modifiche on-line degli statuti Start-up

 

Art. 1

(Specifiche tecniche per la struttura del modello informatico di atto modificativo degli atti costitutivi e degli statuti delle società a responsabilità limitata start-up innovative)

 

1. Sono approvate le specifiche tecniche per la struttura degli atti modificativi delle società previste dall’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro, elencate nell’allegato A al presente decreto ed il relativo schema XSD, delle predette specifiche tecniche, allegato sotto la lettera B.

2. Le specifiche tecniche consentono la predisposizione di atti modificativi degli atti costitutivi e statuti in formato elaborabile XML.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono iscritti se conformi alle presenti specifiche tecniche e a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto del Ministro.

 

Art. 2

(Modalità di redazione degli atti)

 

1. Gli atti di cui all’articolo 1, sono redatti e sottoscritti con firma digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto del Ministro, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it (di seguito indicata come "la piattaforma").

2. La piattaforma mette a disposizione dell’utenza tutte le evenienze contemplate nell’allegato A al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 ottobre 2016, indicando le occorrenze obbligatorie e quelle facoltative, evidenziando se del caso le opzioni esercitabili nel loro ambito.

3. La modulistica di cui all’articolo 1 è sottoscritta a norma dell'articolo 24 del C.A.D., dal Presidente dell’assemblea e da tutti i soci che hanno approvato la modifica o, se si tratta di società unipersonale, dall’unico socio, salvo quanto appresso specificato all’articolo 5.

 

Art. 3

(Registrazione fiscale e verifiche antiriciclaggio)

 

1. Agli atti modificativi di cui all’articolo 1 si applicano le disposizioni in materia di registrazione fiscale di cui all’articolo 3 del Decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico in data 1° luglio 2016.

2. Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto del Ministro, previste dalla disciplina antiriciclaggio ed antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si applicano le prescrizioni dell’articolo 7 del Decreto direttoriale di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Art. 4

(Iscrizione dell’atto)

 

1. L’atto modificativo provvisto del numero di registrazione è trasmesso, tramite una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio, secondo quanto indicato all’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro.

2. L’ufficio del registro delle imprese ricevente protocolla automaticamente la pratica e avvia la verifica dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministro e le verifiche amministrative previste dall’articolo 11 della direttiva 101/2009/CE.

3. In caso di esito positivo l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva "modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell'articolo 4 comma 10-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale".

4. Entro dieci giorni dall’iscrizione provvisoria, l’ufficio, compiute le verifiche di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministro, iscrive in sezione speciale la modifica.

5. Al momento dell'iscrizione in sezione speciale, l'ufficio elimina la dicitura "iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale".

 

Art. 5

(Ufficio assistenza qualificata alla stipula dell’atto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

 

1. Qualora i contraenti si avvalgano della procedura di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, richiamato dall’articolo 3 del Decreto del Ministro, l’ufficio a ciò deputato provvede al momento stesso della autenticazione a norma dell’articolo 25 del C.A.D. alla verifica dei requisiti, ivi compresi quelli relativi alla normativa antiriciclaggio, nonché quelli amministrativi previsti dall’articolo 11 della direttiva 101/2009/CE, e, con la sottoscrizione di autenticazione, trasmette all’ufficio del registro delle imprese che provvede immediatamente alla iscrizione, consentendo l’immediata efficacia della modifica stessa.

2. L’ufficio del registro delle imprese provvede all’iscrizione della modifica con la dicitura "modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell'articolo 4 comma 10-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3".

 

Art. 6

(Acquisizione di efficacia)

 

1. Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi alle disposizioni del presente decreto, le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia il 22 giugno 2017.

Il presente decreto e il relativo allegato sono pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it.

 

Allegato A

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato B

 

(Testo dell’allegato)