Prassi - INPS - Messaggio 02 novembre 2016, n. 4371

Procedura "Comunicazione Ricoveri"

 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dall' art. 7, comma 2, lett. h), del D. L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in data 24.2.2015 l’INPS Direzione regionale Puglia ha stipulato con la Regione Puglia una convenzione per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile (vd. allegato)

Detta convenzione prevede l’acquisizione in modalità telematica, da parte dell’Istituto, delle informazioni, in possesso della Regione o delle ASL territorialmente competenti, relative allo stato di ricovero dei titolari di dette prestazioni assistenziali.

In applicazione di quanto convenuto, è stata pertanto realizzata la procedura "Comunicazione Ricoveri", operativa per le strutture della Puglia e disponibile nella sezione Assicurato/Pensionato della Intranet dell’Istituto: è così possibile consultare i dati relativi allo stato di ricovero e quindi verificare, con tempestività ed esattezza, il diritto all’indennità di accompagnamento e all’indennità di frequenza, la misura dell’assegno sociale e dell’assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, nonché  le eventuali situazioni di incompatibilità, consentendo un intervento puntuale e tempestivo sulle situazioni in cui venga accertata l’indebita erogazione della provvidenza economica.

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, la procedura si riferisce solo ai dati di ricovero in possesso della Regione o delle ASL territorialmente competenti.

Al momento sono disponibili solo i dati relativi all’anno 2014, ma a breve saranno consultabili anche quelli relativi all’anno 2015.

La banca-dati verrà infatti continuamente aggiornata dalla Regione Puglia che trasmetterà i flussi telematici dei dati di ricovero con cadenza annuale

 

Allegato (1)

(Omissis)

 

(1) L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore".