Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 luglio 2016, n. 15593

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Notifica degli atti - Mancata notifica atto di appello per errore di spedizione dovuta ad errato confezionamento dell’atto consegnato all’ufficio postale - Inesistenza dell’atto - Nullità insanabile

 

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza depositata in data 14/12/2009 la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da (...) aveva annullato l'avviso di accertamento nei confronti dello stesso emesso per l'anno d'imposta 1999.

Rilevava infatti che l'atto d'appello risultava «inviato alla controparte a mezzo servizio postale con raccomandata a.r.» e che però «tale atto, pur essendo correttamente indirizzato alla controparte, per mero errore di spedizione (essendo stato spillato male e senza busta) non veniva recapitato al contribuente, ma erroneamente alla commissione tributaria regionale».

2. Avverso tale decisione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi; resiste il contribuente depositando controricorso.

 

Motivi della decisione

 

3. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 e 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e degli artt. 291 e 350, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo n. 4, cod. proc. civ..

Sostiene che, essendo stato l'atto d'appello correttamente indirizzato, come riconosciuto anche dai giudici di secondo grado, la mancata costituzione in giudizio dell'appellato non è da Imputare a colpa di essa amministrazione, ma esclusivamente ad un mero disguido postale. Conseguentemente i giudici dell'appello avrebbero dovuto ordinare la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 e dell'art. 350 c.p.c. e non dichiarare l'inammissibilità del gravame.

4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia motivazione contraddittoria insufficiente, ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 5, cod. proc. civ. per avere la C.T.R., da un lato, espressamente attribuito il mancato perfezionamento della notifica a «mero errore di spedizione», dall'altro, imputato a responsabilità dell'ufficio finanziario tale disguido.

5. I motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, sono infondati.

Pur nella estrema laconicità della motivazione, appare chiaro da essa che la circostanza che ha determinato la mancata notifica dell'atto d'appello sia consistito nel confuso confezionamento dell'atto consegnato all'ufficio postale (atto «spillato male e senza busta»).

Un tale vizio, impingendo attività proprie ed esclusive del notificante, correttamente è stato imputato dalla C.T.R. a responsabilità dello stesso e non dell'agente postale e, conseguentemente, è stato anche ritenuto causa di Inesistenza e non di nullità dell'atto, come tale insuscettibile di essere sanata con effetti ex tunc.

6. Deve pertanto pervenirsi al rigetto del ricorso.

Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.800, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori come per legge.