Prassi - CIPE - Delibera 01 dicembre 2016, n. 76

Prime linee guida antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016».

 

Delibera:

 

 Sono approvate le «Prime linee guida antimafia di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», licenziate dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella seduta del 21 novembre 2016, e allegate alla presente delibera, della quale formano parte integrante.

 Raccomanda che siano adottate opportune misure per rendere possibile la tracciabilità informatica dei flussi finanziari connessi ai lavori di ricostruzione, senza aggravio per i beneficiari dei contributi pubblici, e in particolare che:

- l'Anagrafe degli esecutori dei lavori di ricostruzione, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, art. 30, includa, per ogni operatore economico iscritto, l'iban del conto corrente dedicato ai lavori di ricostruzione;

- le comunicazioni di avvio lavori, di cui all'art. 8 del sopra citato decreto-legge, includano il Codice unico di progetto (CUP) del contributo a valere sul quale sono eseguiti i lavori stessi;   su tutti gli strumenti di pagamento, relativi ai lavori della ricostruzione, sia riportato il CUP assegnato al contributo a valere sul quale vengono effettuati i lavori stessi.

 

Allegato

MINISTERO DELL'INTERNO  COMITATO DI COORDINAMENTO DI CUI ALL'ART. 203 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

 

 

Prime Linee-guida antimafia

di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpitedal sisma del 24 agosto 2016», in corso di conversione.

 (Deliberazione del Comitato di cui all'art. 203 del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50)

 

Parte I

Impianto generale

 

 In conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nei giorni del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, sono stati adottati due decreti-legge. Il primo, del 17 ottobre 2016, n. 189, in corso di conversione, concernente gli «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», appresta un'articolata serie di operazioni a favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica a decorrere dal 24 agosto 2016, e prevede l'adozione di un dedicato e rafforzato sistema di prevenzione delle ingerenze della criminalità organizzata nel processo di ricostruzione delle località interessate dall'evento calamitoso. Il secondo, dell'11 novembre 2016, n. 205, avente a oggetto «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016», reca ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici e, in particolare, l'evento del 30 ottobre 2016.

 Il quadro normativo della ricostruzione evidenzia i seguenti punti di maggior rilievo:

 all'attuazione degli interventi previsti dai predetti provvedimenti d'urgenza si provvede tramite il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 e di cui al Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, e dotato dei poteri attribuiti dai citati decreti-legge;

 per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario straordinario provvede, anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

 con ordinanza n. 4 del 15 novembre 2016, il Commissario straordinario del Governo, alla luce degli ulteriori danni causati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, ha individuato prime misure per il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate e per la ripresa delle attività economiche danneggiate, favorendo l'immediata riparazione delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo o produttivo;

 l'area interessata dagli interventi sulla base di criteri di omogeneità riguarda sia ì comuni inizialmente ricompresi nell'allegato 1 di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, sia l'ulteriore elenco dei comuni individuati con ordinanza del Commissario straordinario, al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal citato decreto-legge e dal successivo decreto n. 205 del 2016, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati;

 i Presidenti delle Regioni interessate dal cratere sismico operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui trattasi, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni attribuitegli dal decreto-legge; a tal fine è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria, in ciascuna regione, delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione; 

in ogni regione interessata è costituito un Comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di Vice Commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni interessati, nell'ambito dei quali, sono discusse e condivise le scelte strategiche di competenza dei Presidenti;

 il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma e, a tal fine, programma l'uso delle risorse finanziarie ed emana le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici. A tal fine istituisce e gestisce gli elenchi speciali dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, raccordandosi con le autorità preposte allo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione;

 è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, un'apposita Struttura di Missione - d'ora in avanti denominata «Struttura» - diretta da un Prefetto, ai fini della prevenzione delle ingerenze della criminalità organizzata, nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni individuati dai citati decreti-legge. La Struttura, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, è competente ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di qualunque valore o importo, e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle attività, in stretto raccordo con le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo delle province interessate dal cratere sismico. Nel quadro generale testè indicato, il decreto-legge n. 189 del 2016 prevede, altresì, che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni interessati dal cratere sismico, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe Antimafia degli Esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe».

 Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati: 

a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;

 b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;

 c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;

 d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario;

 e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura, in conformità alle Linee-guida del Comitato.

L'iscrizione ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia.

L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima. 

Al fine di poter beneficiare delle verifiche già concluse con esito liberatorio, gli operatori economici che risultino già iscritti da non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del citato decreto-legge.

 Gli operatori economici iscritti nelle «White List» da oltre tre mesi, e che intendano iscriversi nell'Anagrafe, verranno sottoposti ad una nuova verifica con le modalità di cui all'art. 90, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice Antimafia). Il provvedimento legislativo, inoltre, attribuisce al Comitato di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, d'ora in avanti denominato «Comitato», il compito di emanare apposite Linee-guida per definire, nel dettaglio, i controlli antimafia da attuarsi, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni, per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto. 

Significativamente, i più volte citati decreti-legge n. 189 e n. 205 del 2016 sanciscono l'applicabilità delle proprie disposizioni in tema di legalità e trasparenza tanto ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, quanto agli interventi di ricostruzione privata che fruiscono di contribuzione pubblica. Si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dall'art. 30, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016.

 Per le attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la ricostruzione post-sisma, la Struttura si avvale del supporto del Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), istituito presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza. Il GICERIC, sulla scorta delle esperienze già maturate con le attività degli altri similari organismi operanti per interventi pubblici di massimo rilievo nazionale, è chiamato a svolgere attività di analisi nei settori tradizionalmente esposti a rischi di possibile penetrazione criminale, inclusi i controlli nei cantieri. 

 Nell'ambito di tali controlli, il GICERIC potrà altresì valutare di richiedere, mediante l'utilizzo dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ivi compresi quelli autorizzati dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, provinature o campionamenti sulla produzione dei materiali da costruzione confezionati o utilizzati con processo industrializzato. Il GICERIC potrà inoltre effettuare verifiche sui veicoli industriali destinati al trasporto dei materiali nei cantieri e sui relativi documenti di trasporto.

Inoltre, il più volte citato decreto-legge istituisce un'apposita Sezione specializzata del Comitato, con compiti di monitoraggio delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione.

 La Struttura, che si avvarrà, altresì, d'intesa con le Prefetture territorialmente competenti, del monitoraggio assicurato dai Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture del cratere sismico, potrà, qualora lo ritenga necessario, attivare ulteriori approfondimenti istruttori a cura o della Prefettura territorialmente competente o della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) e/o delle altre Forze di polizia eventualmente competenti. 

Il Ministero dell'interno, al fine dì agevolare gli operatori economici interessati ai lavori della ricostruzione, ha predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione all'Anagrafe, curato dalla Struttura, disponibile sul sito istituzionale di ciascuna Prefettura, nella Sezione «Amministrazione trasparente», che sarà diramato a tutte le Prefetture con provvedimento in corso di emanazione. 

In considerazione dell'esigenza di garantire la puntuale applicazione delle disposizioni recate dall'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'art. 9 del decreto-legge n. 205 del 2016, le prime Linee-guida antimafia, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del primo provvedimento, focalizzano l'attenzione su un ciclo iniziale di interventi e, pertanto, sono definite nei seguenti termini, fatte salve le modifiche ai decreti-legge e le integrazioni che potranno essere successivamente adottate.

Ciò al fine anche di favorire con la massima celerità il rientro nelle abitazioni delle famiglie sgomberate e la ripresa delle attività economiche danneggiate, nonché l'immediata riparazione delle unità immobiliari destinate ad uso lavorativo o produttivo oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea, recuperabili con misure di pronto intervento a fronte di danni di lieve entità, come definiti dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 15 novembre 2016

 

Parte II

 

 Premesso quanto contenuto nella Parte I, vengono dettate di seguito le prime Linee-guida, che disciplinano esclusivamente gli interventi di immediata ricostruzione di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'art. 9 del decreto-legge 205 del 2016, fermo restando che la disciplina dettata dalla prima norma richiamata è da considerare applicabile allo stesso art. 9 del secondo decreto-legge, in considerazione del rinvio di cui all'art. 1 di quest'ultimo provvedimento. Il decreto-legge n. 189 del 2016 attribuisce alla Struttura un ruolo baricentrico per lo svolgimento dei controlli antimafia, per quanto concerne la ricostruzione sia «pubblica», che «privata».  Le esperienze sviluppatesi nel  tempo hanno dimostrato come tale ruolo possa essere espletato al meglio se l'azione di approfondimento delle specifiche situazioni viene accompagnato da un interscambio continuo di informazioni e di esperienze con le Prefetture del territorio colpito dall'evento sismico. 

Tale modulo d'azione consente non solo dì mettere a fattor comune il patrimonio di conoscenze acquisito nelle realtà particolari - realizzando un'indispensabile visione di insieme delle dinamiche che interessano i singoli territori - ma anche di intraprendere iniziative congiunte e coordinate di prevenzione degli eventuali tentativi di ingerenza criminale.

 E' quindi auspicabile che, sin dall'inizio e con carattere continuativo, la Struttura avvii con i Prefetti delle province interessate un costante confronto su questi argomenti al fine di garantire l'unitarietà d'azione e l'uniformità dei criteri valutativi dei controlli, nonché le verifiche sul territorio per la migliore efficacia del sistema di prevenzione amministrativa e di controllo antimafia, anche in considerazione della vastissima platea degli operatori economici coinvolti.

 A queste iniziative si aggiunge l'apporto consultivo che verrà fornito dal Comitato, del quale infatti è stata all'uopo istituita, con apposito provvedimento del Ministero dell'interno, una Sezione specializzata.

 La Struttura attiverà immediatamente un proficuo e stabile collegamento informativo con il GICERIC.

 Con riferimento agli interventi di avvio lavori di cui al citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'ordinanza del Commissario straordinario prevede che le domande possano essere già, presentate dai soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione, secondo meccanismi di competenza territoriale. 

Nelle comunicazioni di avvio lavori di cui al citato art. 8 va indicato, tra l'altro, che l'impresa incaricata di eseguire i lavori risulti aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe, con le modalità previste dal successivo comma 4, fermo restando quanto previsto nello stesso articolo, e abbia prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni.

 Con circolare in corso di diramazione alle Prefetture, il Ministero dell'interno prevede che sul sito di ogni Prefettura venga pubblicato il modulo della domanda di iscrizione all'Anagrafe da inviare all'indirizzo PEC della Struttura (strutturamissionesisma@pec.interno.it), ovvero, in caso di impossibilità tecnica di tale invio, in forma cartacea alla Prefettura del luogo di residenza dell'operatore o del luogo ove l'impresa ha sede legale. In tal caso, la Prefettura rilascia la ricevuta di acquisizione della domanda e provvede a trasmettere senza indugio via PEC la documentazione alla Struttura. Considerato che l'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede, in via generale, che i nominativi degli operatori economici siano inseriti nell'Anagrafe una volta completato il quadro delle verifiche antimafia, le esigenze di approfondimento del monitoraggio antimafia vanno armonizzate, per quanto concerne l'art. 8 dello stesso decreto-legge, anche con le esigenze di celerità del rientro delle popolazioni nelle situazioni abitative e nelle attività imprenditoriali, limitatamente ai casi in cui si siano verificati danneggiamenti per i quali risultino sufficienti interventi di immediata esecuzione. 

Al riguardo occorre distinguere a seconda che l'operatore economico sia già censito nella Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), e non siano intervenute modificazioni nell'assetto societario o gestionale dalla data del loro inserimento in banca dati, ovvero si tratti di nuovi soggetti. Nel primo caso, qualora dalla consultazione della B.D.N.A. non emerga l'esistenza di controindicazioni ai fini antimafia, la Struttura conclude il procedimento disponendo l'iscrizione nell'Anagrafe ed acquisendo agli atti l'informazione liberatoria rilasciata in via automatica dalla medesima B.D.N.A. 

Analogamente, si procede all'iscrizione in Anagrafe ove l'operatore nel presentare la domanda documenti la sua iscrizione negli elenchi cui all'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge n. 190 del 2012, disposta in data antecedente di non oltre tre mesi a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016. 

E' facoltà della Struttura attivare comunque eventuali ulteriori successivi approfondimenti anche sui soggetti già oggetto di informazione liberatoria o già iscritti nei suddetti elenchi. 

Nel secondo caso, ossia per tutti gli altri soggetti (non censiti in B.D.N.A. ovvero per i quali siano intervenute, successivamente all'inserimento in banca dati modifiche degli assetti gestionali e/o proprietari), la Struttura avvia la procedura speditiva, secondo le indicazioni più avanti indicate, informandone la Prefettura competente per territorio, affinché riferisca, nel termine di 10 giorni, le eventuali risultanze esistenti agli atti nei confronti dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia. Il rilascio delle informazioni antimafia finalizzato all'iscrizione nell'Anagrafe dovrà svolgersi secondo un procedimento articolato in due fasi: la prima finalizzata all'emissione della «liberatoria provvisoria», la seconda finalizzata all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento. 

1. Nella prima fase, cd. «speditiva», del controllo, la Struttura è chiamata a verificare l'esistenza o meno delle situazioni ex articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), e) del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni, nei confronti dell'impresa esaminata e della sua compagine proprietaria e gestionale, attraverso la consultazione della B.D.N.A., e a riscontrare l'attualità delle eventuali segnalazioni di tentativi di infiltrazioni mafiose, anche tramite l'intervento della D.I.A. Si tratta di un accertamento che focalizza l'attenzione su provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che attestano la sussistenza di appartenenze o contiguità con ambienti criminali o, per quelli non ancora definitivi, la qualificata probabilità di simili situazioni. 

In linea con le indicazioni formulate già in analoghe occasioni dal Ministro dell'interno, ad esempio con direttiva del 28 ottobre 2013, concernente il Grande evento EXPO 2015, il Comitato ha ritenuto di acquisire la disponibilità del Dipartimento della Pubblica sicurezza ad un peculiare coinvolgimento della D.I.A., nelle sue articolazioni centrali e territoriali, al fine di rendere più incisivo il meccanismo di coordinamento e di circolarità informativa che fa capo al Prefetto direttore della Struttura. Spetterà alla D.I.A., anche in considerazione della precipua missione istituzionale e del patrimonio informativo di cui dispone, costituire il punto di snodo imprescindibile delle attività info-investigative di preventivo controllo, ferme restando le competenze di intelligence, di monitoraggio e di analisi del contesto, che fanno capo, nello specifico, al GICERIC, nonché alle Forze di polizia e ai Gruppi interforze presso le Prefetture che operano sul territorio.

L'effetto accelerativo dei controlli perseguito anche con l'intervento delle articolazioni della D.I.A. (sia centrali che periferiche) trova adeguata ed efficace collocazione nella fase speditiva dei controlli, ossia in quella fase ove lo «specifico patrimonio informativo di cui la D.I.A. dispone» può svolgere un ruolo di particolare.

 In questo contesto, la D.I.A. fornirà alla Struttura, entro il medesimo termine di 10 giorni dall'avvio dell'istruttoria, tramite consultazione della B.D.N.A. l'esito delle risultanze dei propri atti, incluso il risultato delle interrogazioni alla banca dati SIRAC ed al Sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI). 

Il termine di 10 giorni tiene conto del combinato disposto dell'art. 8, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 2016.

 Qualora dagli accertamenti disposti, in questa prima fase, non emergano risultanze negative, la Struttura rilascia l'informazione speditiva e dispone l'iscrizione provvisoria nel l'Anagrafe. Esauriti poi gli adempimenti istruttori disposti nell'ambito dell'ordinario procedimento di verifica antimafia, qualora non emergano elementi di controindicazione, la Struttura conclude il procedimento, emette l'informazione liberatoria e dispone l'iscrizione nell'Anagrafe a titolo definitivo.

 In tal caso, il termine di cui all'art. 30, comma 7, del decreto n. 189 del 2016 decorre dalla data dell'iscrizione definitiva. 

2. Qualora, invece, dai primi accertamenti disposti emergano risultanze negative o comunque non ancora idonee al rilascio della liberatoria provvisoria, si apre la seconda fase, nella quale la Struttura avvia i necessari approfondimenti, volti a verificare l'attualità delle iscrizioni nonché ad accertare i tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi delle lettere d), e), f) dell'art. 84, comma 4. 

Tale verifica è, in particolare, finalizzata ad appurare se nei confronti dei soggetti interessati permangano o meno le condizioni ostative o le controindicazioni rilevate, ovvero si evidenzino situazioni indizianti di un condizionamento mafioso, fatta salva l'efficacia dei contratti stipulati in attesa del completamento delle verifiche antimafia avviate.

 In questo contesto, al fine di coniugare tempestività ed incisività nell'azione di prevenzione della Struttura, si inserisce la disponibilità manifestata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (D.N.A.A.) a rafforzare gli strumenti di collaborazione interistituzionale, sulla scorta di quanto già sperimentato in precedenti occasioni, come ad esempio nell'ambito di Expo 2015 e per l'emergenza ambientale in Campania. 

Ciò con l'attivazione di un circuito informativo dedicato che consenta, nei limiti del doveroso rispetto del segreto d'indagine ex art. 329 del codice di procedura penale e secondo le modalità che verranno concordate nel prosieguo, di verificare l'attualità delle notizie contenute nelle Banche dati interforze attinenti a procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale. 

La D.N.A.A. e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) potranno disporre, per le proprie finalità istituzionali, dei dati dell'Anagrafe.

All'esito di questa ulteriore attività, la Struttura di Missione:

 1) rilascia immediatamente l'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione in Anagrafe, ove non risulti confermata l'attualità delle iscrizioni rilevate e non emergano tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;

 2) emette l'informazione antimafia interdittiva e rigetta la domanda di iscrizione nell'Anagrafe ove risulti confermata l'esistenza anche di una sola delle situazioni automaticamente ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni, ovvero la sussistenza di tentativi di  infiltrazione della criminalità organizzata di cui all'art. 84, comma 3, del medesimo decreto legislativo; 

3) inserisce i provvedimenti di cui ai punti 1) e 2) nella B.D.N.A., dando comunicazione dell'informazione interdittiva adottata ai soggetti di cui all'art. 91, comma 7-bis, del decreto legislativo. n. 159 del 2011 e successive modificazioni. 

 Nel ribadire che le presenti prime Linee-guida disciplinano esclusivamente gli interventi di immediata ricostruzione di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'art. 9 del decreto-legge n. 205 del 2016, si fa rinvio a successive Linee-guida per la disciplina delle restanti fattispecie previste dal complesso normativo inerente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. 

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 23 marzo 2017, n. 69.