Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 maggio 2018, n. 11943

Fallimento ed altre procedure concorcorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Valutazione dello stato di insolvenza - Documentazione - Estratti di ruolo - Validità

 

Fatto e diritto

 

1. - P.A., nella qualità di amministratore della Coop. R. A. a responsabilità limitata, ricorre per cassazione nei confronti della Coop. R. A. in liquidazione coatta amministrativa, svolgendo due motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 21 aprile 2016.

Con tale pronuncia, la Corte territoriale ha rigettato il reclamo proposto dall'attuale ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, 2 dicembre 2014, che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a far tempo dal 7 febbraio 2014, della società Coop. R.A..

Nessuno si è costituito per parte intimata.

2. - I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo riscontra, in particolare, «violazione art. 82 cod. proc. civ. e difetto di motivazione».

Il secondo motivo lamenta, a sua volta, «violazione di legge e art. 360 cod. proc. civ.».

3.1. - Nello specifico, il primo motivo rileva che, nel giudizio avanti alla Corte di Appello, il commissario liquidatore della Cooperativa si è «costituito in proprio», senza ministero di procuratore esercente la professione forense, così violando la prescrizione dettata nella norma dell'art. 82 cod. proc. civ.

La Corte di Appello - prosegue il ricorrente - avrebbe perciò dovuto stralciare dal procedimento sia la memoria che la documentazione annessavi. Per contro, la stessa ha rigettato il reclamo «motivando la sentenza con le deduzioni e la documentazione prodotta» dal commissario.

3.2. - Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

La sentenza della Corte di Appello risulta del tutto chiara, invero, là dove segnala che «nel procedimento introdotto dinanzi al Tribunale risulta che il commissario liquidatore aveva già depositato, oltre agli estratti di ruolo, anche le relative attestazioni di conformità». Ed è univoca, altresì, nell'esplicitare che «ricorrevano, quindi, le condizioni affinché il Tribunale» potesse «procedere alla valutazione poi sfociata nella dichiarazione dello stato di insolvenza».

L'eventuale attività che sia stata svolta in sede di reclamo dal commissario liquidatore, in assenza di una sua rituale costituzione a mezzo di procuratore esercente la professione forense, non è stata, pertanto, determinante per la decisione della Corte territoriale.

4.1. - Il secondo motivo censura il fatto che la Corte romana abbia fatto riferimento a degli estratti di ruolo per riscontrare la sussistenza dello stato di insolvenza della Coop. R.A..

Così facendo - osserva il ricorrente - la sentenza è incorsa nel vizio di legge, perché essa «mai avrebbe potuto dare valore giuridico all'estratto di ruolo», che è in sé stesso «privo di validità giuridica» ovvero è da ritenere «atto inesistente».

4.2. - Il motivo non può essere accolto.

Lo svolgimento del medesimo sembra sostanzialmente procedere - seguendo per la verità un percorso non del tutto lineare - nel senso di negare che l'estratto di ruolo sia, in quanto tale, atto di imposizione erariale. Lo stesso infatti viene ad affermare in modo esplicito che l'estratto «non può contenere nessuna pretese impositiva diretta o indiretta»: «mai l'estratto di ruolo avrebbe potuto avere una valenza di debito o altro».

Nella specie, tuttavia, l'estratto di ruolo è venuto in considerazione non già nei termini di una pretesa impositiva rivolta nei confronti della Cooperativa, bensì come documento che, in ragione del contenuto che vi è rappresentato, è in grado di fornire indicazioni importanti, nel caso anche decisive, circa la concreta situazione patrimoniale di un soggetto: al fine, appunto, del riscontro dell'effettivo stato di insolvenza in cui vera la Coop. R.A.. Né in questa specifica modalità di utilizzo, effettuata dalla Corte territoriale, è dato scorgere una qualunque violazione di legge.

E' appena il caso de ricordare, in proposito, che - secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte - l'estratto di ruolo è un «documento contenente gli elementi della cartella, quindi contenente gli "elementi" di un atto impositivo, formato dal concessionario» (Cass., 2 ottobre 2015, n. 19704). Esso, più in particolare, risulta essere una «fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartelle esattoriale, contenete tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (cfr., tra le altre, Cass., 29 maggio 2015, n. 11141, che pure puntualizza come la «cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale»).

5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.