Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 maggio 2018, n. 12052

Tributi - IRAP - Dottore commercialista - Scorporo proventi per l’attività di sindaco e revisore di società, lezioni e diritti d'autore, consulenze tecniche d'ufficio e di parte

 

Atteso che

 

In ordine a cartella di pagamento notificatagli per recupero IRAP sull'anno 2007, L.D.A., dottore commercialista, impugna per cassazione il rigetto del proprio appello contro il rigetto dell'impugnazione di primo grado.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, avendo il giudice d'appello riferito l'autonoma organizzazione quale presupposto impositivo anche a proventi di matrice esclusivamente personale.

Il primo motivo è fondato: il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non soggiace ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata (Cass. 16372/2017 Rv. 644928), fermo l'onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo (Cass. 3434/2012 Rv. 621930); nella specie, come può evincersi dal ricorso autosufficiente, fin dal primo grado il professionista ha chiesto di scorporare i proventi per attività di sindaco e revisore di società, lezioni e diritti d'autore, consulenze tecniche d'ufficio e di parte, sicché il giudice d'appello, riferendo il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione anche a tali redditi senza alcun vaglio specifico, ha violato i superiori principi di diritto.

Restano assorbiti i restanti due motivi di ricorso, in quanto concernenti il profilo accessorio delle sanzioni.

Va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.