Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 luglio 2016, n. 15689

Lavoro - Riduzione della capacità lavorativa generica - Incollocazione lavoro - Stato di disoccupazione - Pagamento in assegno mensile di assistenza

Svolgimento del processo

 

1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza depositata il 6 settembre 2010, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Ancona, ha accolto la domanda proposta da C.S. e ha condannato l’Inps al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 1° aprile 2005, oltre interessi nella misura di legge ed eventuale rivalutazione monetaria.

2. La Corte ha ritenuto sussistente il requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa generica e specifica pari all'80% a far tempo dalla data della domanda amministrativa del 31/3/2005; ha altresì ritenuto sussistente la prova dell'incollocazione lavoro, come da dichiarazione dello stato di disoccupazione e domanda di iscrizione alle liste speciali presentata al Centro provinciale per l'impiego di Ancona, nonché del requisito reddituale.

3. Contro la sentenza, l'Inps propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Lo S. e il Ministero dell'economia e delle finanze non svolgono attività.

 

Motivi della decisione

 

1. Il ricorso dell'Inps deve essere dichiarato inammissibile.

Dal ricorso risulta che la notificazione allo S. è stata avviata a mezzo del servizio postate ai sensi dell'art 149 c.p.c. Non risulta tuttavia depositato l'avviso di ricevimento del plico raccomandato, necessario per il perfezionamento del procedimento notificatorio.

Occorre invero ricordare che, relativamente all'onere posto a carico del notificante di depositare in giudizio l'avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. 24 luglio 2007, n. 16354). Pertanto, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.), con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio - in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte -, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass., 10 febbraio 2005, n. 2722; Cass., 18 luglio 2003, n. 11257; Cass. 29 marzo 1995, n. 3764).

Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.