Prassi - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Circolare 06 dicembre 2016, n. 27559

Variazione della massa complessiva di veicoli delle categorie N ed O

 

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute dagli Uffici dell’Amministrazione circa la possibilità, su istanza dei proprietari di veicoli destinati al trasporto cose e comunque inquadrati nelle categorie N ed O, di variare la massa complessiva riportata sui documenti di circolazione, si esaminano di seguito, in base anche alle disposizioni impartite con precedenti circolari, le principali tipologie di casi che si possono presentare con lo scopo di uniformare le procedure di collaudo:

1) Variazione della massa complessiva in presenza di versioni omologate di riferimento per la medesima tipologia di veicolo.

Ricorre tale caso quando il costruttore del veicolo, già in sede di omologazione, ha distinto con due versioni la medesima tipologia di veicolo attribuendo due diverse masse complessive.

Per evadere la richiesta è necessaria la presentazione della dichiarazione del costruttore del veicolo che attesti:

Per entrambi i casi si fa presente che:

- è ammissibile una differenza massima del 10% (valore elevabile al 20% solo in diminuzione per i soli rimorchi di categoria O2) rispetto alla massa complessiva del veicolo oggetto di variazione a condizione che, in ogni caso, venga mantenuta la categoria internazionale originaria del veicolo;

- che l’adeguamento alla versione omologata deve avvenire nel rispetto rigoroso dei valori riportati in omologazione, non sono pertanto ammessi valori di massa intermedi.

Si evidenzia che non è possibile prendere in considerazione richieste di variazione della massa complessiva in aumento per veicoli con anzianità superiore ai 7 anni dalla data di immatricolazione anche se è presente una versione omologata di riferimento. Nel computo degli anni si terrà conto solo dell’anno di prima immatricolazione e dell’anno di presentazione della domanda, trascurando mese e giorno come a suo tempo indicato con circolare 55/86 del 25.03.1986.

Per tutti i casi il veicolo deve essere adeguato anche per le eventuali prescrizioni intervenute, successivamente alla data di immatricolazione, sui veicoli circolanti (esempio specchi retrovisori).

2) Variazione della massa complessiva a seguito di trasformazioni delle caratteristiche tecniche, ovvero funzionali.

Ricorre nel caso di effettive trasformazioni apportate alle caratteristiche tecniche ovvero funzionali legate alla loro destinazione (quali ad esempio modifica del tipo di carrozzeria, modifica degli interassi, l’aggiunta/eliminazione di assi, ecc.) che comportino la modifica della massa complessiva.

Si precisa che la competenza è del Centro Prova Autoveicoli per la verifica della rispondenza delle prescrizioni della normativa nazionale e comunitaria per la categoria di veicolo ed inoltre si richiama che la modifica, riguardante la massa complessiva massima, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta.

L’istanza deve essere presentata dalla ditta costruttrice/trasformatrice al CPA competente territorialmente sulla base di quanto indicato nell’art. 236 sopra citato.

Anche in questo caso non è possibile prendere in considerazione richieste di variazione della massa complessiva in aumento per veicoli con anzianità superiore ai 7 anni, come sopra specificato.

Per quanto concerne le prescrizioni tecniche cui il veicolo trasformato deve rispondere, si richiamano le disposizioni a suo tempo impartite con le Circolari n. 64/95 del 12.04.1995 e n. 93/96 del 20.06.1996 concernenti "Approvazione dei veicoli presentati in unico o più esemplari", in funzione della categoria/massa complessiva richiesta.

3) Variazione della massa complessiva senza alcuna trasformazione e senza versioni omologate di riferimento per il medesimo veicolo.

La richiesta di visita e prova, finalizzata ad ottenere la variazione della massa complessiva (sia in aumento che in diminuzione), non si ritiene ammissibile nel caso in cui non risulta essere stata effettuata sul veicolo alcuna trasformazione alle caratteristiche tecniche/funzionali, tali da determinare la variazione della massa complessiva originaria ovvero senza la presentazione della dichiarazione del costruttore di corrispondenza di versioni omologate con diverse masse massime.

Al fine di soddisfare ragionevoli richieste circa i veicoli rimorchiati di categoria O2, per le esigenze di abbinamento con l’autoveicolo, è ammissibile, come già indicato al punto 1), la variazione in diminuzione della massa complessiva fino ad un massimo del 20%, fermo restando l’obbligo dell’inquadramento nella medesima categoria.

Eventuali precedenti disposizione in contrasto con quanto sopra dettato si intendono abrogate.