Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 giugno 2016, n. 13307

Controllo formale della dichiarazione dei redditi  - recupero di imposte non versate - Disconoscimento di un credito d'imposta

 

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

 

1. La società P. di P. F. s.a.s. propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata di lite pendente ai sensi dell’art. 39, comma 12, D. L. n. 98 del 2011, convertito dalla legge numero 111/2011, motivato dal fatto che il recupero di imposte non versate non costituisce atto impositivo ma atto di mera riscossione e, quindi, non è condonabile.

Sostiene la ricorrente che, in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi prodotta per l'anno 2004, l'Ufficio aveva proceduto al recupero della somma di euro 15.428 per il disconoscimento di un credito d'imposta utilizzato in compensazione ed aveva provveduto all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti comprensivi di interessi e sanzioni. Avverso la cartella aveva proposto ricorso la società contribuente e la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta lo aveva rigettato con sentenza che era stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Proposto ricorso per cassazione da parte della contribuente, la Suprema Corte, con ordinanza numero 45 del 27 novembre 2013 depositata il 3 gennaio 2014, aveva cassato la decisione impugnata con rinvio alla CTR della Campania per nuovo esame.

2. Con l’unico motivo di ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della lite la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione dell’art. 39, comma 12, D. L. n. 98 del 2011, convertito dalla legge numero 111/2011, all’articolo 16 della legge 289/2002, all'articolo 36 bis del d.p.r. 600/1973 e all'art. 54 bis del d.p.r. 633/1972.

Sostiene la ricorrente che la lite tuttora pendente innanzi al giudice di rinvio riguardava l'opposizione alla cartella esattoriale per l'annualità 2004 relativa a credito d'imposta già regolarmente riconosciuto e compensato con imposte autoliquidate in seguito a dichiarazione dei redditi. Il credito d'imposta era stato disconosciuto senza alcun preventivo accertamento o atto di diniego ma solo attraverso il recupero ai sensi dell'articolo 36 bis del d.p.r. 600/73 con l'emissione della cartella esattoriale. Pertanto non si trattava di atto di mera riscossione ma di vero e proprio accertamento impositivo sicché era possibile fruire della definizione agevolata della lite pendente.

3. Osserva la Corte che il motivo è fondato. Invero la questione posta dal ricorso si ritiene possa essere decisa in base al principio più volte affermato secondo cui "In tema di condono fiscale, costituisce lite suscettibile di definizione, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, e può quindi giovarsi della sospensione dei termini processuali ivi prevista, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'iscrizione a ruolo con la quale l'amministrazione finanziaria, a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, recuperi a tassazione una determinata posta ritenendola non deducibile, perché quello impugnato rappresenta il primo atto con cui l'ufficio esercita una pretesa impositiva, non corrispondente alla volontà del contribuente (Cass. n. 2546/2012; n. 9148/2005; n. 2962/2006; n. 4239/2006).

Il ricorso va dunque accolto. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso contro il diniego di condono e condanna l'Agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente medesima le spese processuali, che liquida in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.