Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 luglio 2016, n. 15348

Accertamento induttivo - Annunci pubblicitari insufficienti per l’induttivo - Accertamento di tipo induttivo non adeguatamente motivato se rinvia a rilevazioni di mercato e ad annunci pubblicitari ignoti al contribuente non allegati né riprodotti nell’atto

 

In fatto e in diritto

 

Il contribuente ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione - ex art. 39, comma 1, dpr 600/73 - l’importo di euro 131.021,00, a titolo di plusvalenza realizzata per effetto di una cessione di licenza taxi; la CTR, in particolare, ha evidenziato che l’Ufficio aveva utilizzato dati e documenti attendibili (rilevazioni di mercato, annunci pubblicitari), ed aveva proceduto all’accertamento induttivo tenendo conto delle cessioni delle licenze dei taxi e facendo riferimento a studi specifici sull’argomento ed a dati reperiti presso le associazioni di categoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

 

In diritto

 

Il primo motivo, con il quale si deduce - ex art. 360 n. 3 cpc - violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione nell’avviso in questione degli atti in esso richiamati, è ammissibile e, nel merito, fondato, con conseguente assorbimento degli altri.

L’Ufficio, invero, nella indicazione degli elementi di valutazione a supporto del recupero a tassazione, ha fatto generico riferimento a rilevazioni di mercato, annunci pubblicitari e cessioni taxi nonché a studi sull’argomento e dati reperiti presso le associazioni di categoria, senza tuttavia procedere nell’avviso all’allegazione o riproduzione di siffatti documenti (v. sentenza impugnata, ove risulta che la CTR si è limitata a ritenere attendibili i detti dati ed elementi); così operando la CTR si è discostata dal principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui "nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. 6914/2011); l’omessa allegazione di cui sopra, risolvendosi in una ragione di invalidità formale del provvedimento adottato, impedisce al Giudicante di esaminare il merito della pretesa fiscale al fine di sostituire la propria valutazione estimativa (in ordine alla consistenza del presupposto d’imposta) a quella dell’Amministrazione (Cass. 25946/2015).

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 cpc), il giudizio va deciso nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

In considerazione della peculiarità della vicenda di fatto, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi.