Legislazione - MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO - Decreto ministeriale 11 maggio 2016

Istituzione del regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano - Asse Prioritario II del Programma Operativo Nazionale «Cultura e Sviluppo 2014-2020»

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»: il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; (1)

b) «Invitalia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia - cui sono affidate le funzioni di gestione dell'intervento;

c) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

d) «Regioni»: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

e) «attrattori»: musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, parchi e giardini storici - ubicati nelle regioni;

f) «Comuni»: comuni di riferimento degli attrattori, elencati nell'Allegato 1 al presente decreto;

g) «imprese»: micro, piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

h) "soggetti del terzo settore": i soggetti come definiti all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente decreto; (2)

i) «soggetti beneficiari»: imprese e soggetti del terzo settore;

j) «unità produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;

k) «Registro delle imprese»: il Registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 2188 del Codice civile e al Capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;

l) «imprese femminili»: imprese in cui la compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da donne;

m) «imprese giovanili»: imprese in cui la compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa, alla data di presentazione della domanda, tra i diciotto ed i trentacinque anni;

n) «rating di legalità»: il rating di legalità delle imprese di cui:

all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuito dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato;

al decreto interministeriale 20 febbraio 2014, «Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

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(1) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

(2) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

Art. 2

Ambito di applicazione, finalità dell'intervento, risorse

 

1. Per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, viene istituito un regime di aiuto applicabile nelle regioni, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano.

2. Il regime di aiuto disposto con il presente decreto - nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis - ha le seguenti finalità:

a) creazione di nuove imprese nell'industria culturale, come previsto al Titolo II;

b) sviluppo delle imprese dell'industria culturale, turistica e manifatturiera, come previsto al Titolo III;

c) sostegno ai soggetti del terzo settore che operano nell'industria culturale, come previsto al Titolo IV.

3. Per la concessione delle agevolazioni le risorse finanziarie disponibili ammontano a € 106.933.000,00 e sono a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all'Asse Prioritario II «Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura» del Programma operativo nazionale «Cultura e sviluppo» (PON) FESR 2014-2020. Tali risorse sono così ripartite:

a) per gli interventi di cui al Titolo II:

€ 41.704.000,00;

b) per gli interventi di cui al Titolo III:

€ 37.807.000,00;

c) per gli interventi di cui al Titolo IV:

€ 27.422.000,00.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attuazione del regime di aiuto, siano raggiunti i risultati previsti dal PON Cultura e sviluppo 2014-2020, potranno essere aggiunte ulteriori risorse finanziarie fino ad un massimo pari a € 7.081.000,00, proporzionalmente redistribuite sui tre interventi previsti.

4-bis. Agli interventi di cui al presente decreto sono altresì assegnate le risorse finanziarie di cui all'Asse II - Azioni 1, 2 e 3 - del Programma operativo complementare cultura e sviluppo al fine di assicurare la piena copertura finanziaria delle iniziative ammissibili e non agevolabili nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, nonché dei contributi per il capitale circolante relativi al titolo IV, delle azioni di tutoraggio, accompagnamento e promozione della misura. (1)

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(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

Art. 3

Soggetto gestore

 

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande, l'adozione dei provvedimenti, la stipula del contratto di finanziamento, l'erogazione, il controllo ed il monitoraggio delle agevolazioni sono affidati ad Invitalia.

Con apposita convenzione tra Ministero e Invitalia, da stipularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto e determinati i relativi oneri, anche a valere sulle risorse di cui all'art. 2, nonché le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie ad Invitalia.

 

Art. 4

Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione

 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni

2. L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero con una successiva direttiva operativa. Le domande presentate prima del predetto termine non saranno prese in considerazione. Con la medesima direttiva operativa saranno fornite le ulteriori istruzioni necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie per singola finalità. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporterà la chiusura anticipata dello «sportello». Il Ministero comunicherà, mediante apposito avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie per le domande istruite con esito positivo e parzialmente coperte dalle risorse finanziarie residue, queste sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte di Invitalia, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

 

Art. 5

Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

 

1. Le domande di agevolazione sono presentate ad Invitalia che procede all'esame istruttorio secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di presentazione è separato e distinto per le singole finalità di cui all'art. 2.

2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni comprende, secondo quanto previsto per le singole finalità dai Titoli II, III e IV del presente decreto:

a) la verifica formale della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

b) la valutazione di merito sulla base delle modalità e dei criteri di valutazione che saranno resi pubblici con la direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2.

3. Per tutti i programmi di investimento, è previsto un colloquio con Invitalia, finalizzato ad approfondire gli aspetti del piano d'impresa allegato alla domanda di agevolazione. (1)

4. Nel caso in cui in sede di istruttoria vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, i soggetti beneficiari ricevono formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni

5. Al termine dell'iter di valutazione Invitalia invierà al soggetto beneficiario una comunicazione di ammissione ovvero, esperita infruttuosamente la procedura di cui al comma 4, di non ammissione alle agevolazioni.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

Art. 6

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

 

1. Le agevolazioni sono concesse mediante provvedimento adottato da Invitalia e sono erogate sulla base di un contratto di finanziamento appositamente stipulato tra Invitalia e il soggetto beneficiario, contenente anche le obbligazioni a cui lo stesso beneficiario è soggetto.

2. L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di stati avanzamento lavori (di seguito SAL) a fronte di titoli di spesa quietanzati. E' fatta salva la possibilità di richiedere, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 40% delle agevolazioni complessivamente concesse. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 131 paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 1303/2013, in luogo della predetta presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa le imprese beneficiarie possono richiedere l'intervento di garanzie prestate a valere su fondi pubblici, laddove le rispettive normative attuative ne consentano tale modalità di impiego. (1)

3. Il soggetto beneficiario può presentare al massimo quattro richieste di erogazione, comprensive dell'eventuale anticipazione. L'ultimo SAL a saldo non può essere inferiore al 10% dei costi ammissibili. (2)

4. In alternativa alle modalità di erogazione indicate ai commi 2 e 3, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di titoli di spesa non quietanzati, secondo modalità stabilite nella direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2, e previa stipula di un'apposita convenzione tra Invitalia e l'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto delle agevolazioni da parte di Invitalia e della quota a carico dell'impresa beneficiaria.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

Art. 7

Divieto di cumulo

 

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto non sono cumulabili - per le stesse spese - con nessun'altra agevolazione, anche a titolo di de minimis, comunitaria, nazionale, regionale o comunale ad eccezione di:

a) agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio italiano;

b) agevolazioni in forma di garanzia.

 

Art. 8

Monitoraggio, ispezioni e controlli

 

1. In ogni fase del procedimento, Invitalia e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. I soggetti beneficiari trasmettono a Invitalia la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, anche in ottemperanza a specifici adempimenti richiesti dalla vigente normativa relativa all'utilizzo di risorse finanziarie di origine comunitaria, con le forme e le modalità definite con la direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2.

 

Art. 9

Revoche

 

1. E' prevista la revoca parziale o totale delle agevolazioni nel caso in cui vengano meno i requisiti che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni e nei casi di violazione degli obblighi contrattuali. Il dettaglio delle cause di revoca sarà comunicato con la successiva direttiva operativa di cui all'art. 4 comma 2.

 

Titolo II

NUOVE IMPRESE DELL'INDUSTRIA CULTURALE

 

Art. 10

Requisiti dei soggetti beneficiari

 

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Titolo le imprese che in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultano costituite da non oltre trentasei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del Codice civile;

b) sono iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;

c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;

d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

e) possiedono una situazione di regolarità contributiva;

f) hanno titolo a ricevere aiuti «de minimis» secondo quanto disposto dal regolamento de minimis;

g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007.

2. Possono altresì richiedere le agevolazioni sul presente titolo le persone fisiche che intendono costituire una impresa purché entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 5, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa, con le medesime persone fisiche indicate nella domanda di agevolazione, nonché il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui la nuova impresa non dimostri l'avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le nuove imprese controllate - ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del Codice civile - da soci controllanti, anche in via indiretta, imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero successivamente alla presentazione della stessa per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

 

Art. 11

Programmi di investimento e spese ammissibili alle agevolazioni

 

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente titolo esclusivamente i programmi di investimento:

a) di importo non superiore a € 400.000,00;

b) realizzati dalle nuove imprese presso una o più unità produttiva ubicata nel territorio delle regioni; (1)

c) relativi alle attività economiche elencate all'Allegato 2 al presente decreto;

d) che prevedono l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in una delle seguenti aree:

i) economia della conoscenza - sviluppo e/o applicazione di tecnologie innovative e/o tecnologie chiave abilitanti per la creazione e/o l'implementazione di dati e informazioni in grado di accrescere, qualificare o innovare le modalità e gli strumenti di archiviazione, organizzazione, condivisione, accessibilità, e gestione delle conoscenze legate all'industria culturale;

ii) economia della conservazione - sviluppo e applicazione di processi e protocolli innovativi nel quadro delle attività conservative - restauro, manutenzione, recupero, rifunzionalizzazione - relativamente a materiali, tecnologie, tecniche e strumenti adottati, con particolare riferimento alle attività di diagnostica di monitoraggio e di analisi per la valutazione della vulnerabilità, alle attività di prevenzione e di gestione dei rischi e dei fattori di degrado, ai materiali e alle tecniche di intervento, alle soluzioni impiantistiche innovative ed energeticamente efficienti, applicate al patrimonio materiale ed immateriale;

iii) economia della fruizione - sviluppo di:

(a) modalità e strumenti innovativi di offerta di beni e sistemi di beni in forma integrata con le risorse del territorio, processi innovativi per la gestione - acquisizione, classificazione, valorizzazione, diffusione - del patrimonio culturale e risorse del territorio;

(b) piattaforme digitali, prodotti hardware e software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione, estendibili anche a specifiche categorie della domanda;

(c) dispositivi ed applicazioni a supporto e assistenza di specifici target di domanda e fruizione;

(d) attività legate all'incremento dell'offerta collegata alla fruizione turistico culturale;

iv) economia della gestione - sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado di ingegnerizzare le attività di gestione di beni e attività culturali.

2. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. I programmi devono essere realizzati entro diciotto mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. (2)

3. In riferimento alla realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili;

b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate;

b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del programma complessivamente ammesso. (3)

4. E' altresì ammissibile al finanziamento agevolato un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa valutato dal soggetto gestore. (4)

5. Il Ministero, con la direttiva operativa di cui all'art. 4 comma 2, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.

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(1) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 3), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

(4) Comma sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 4), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

Art. 12

Forma e misura delle agevolazioni

 

1. Alle nuove imprese possono essere concessi, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, congiuntamente:

a) un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento; la misura è elevabile al 45% nei casi previsti al successivo comma 2;

b) un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 40% della spesa ammessa; la misura è elevabile al 45% nei casi previsti al successivo comma 2.

In tutti i casi in cui i suddetti massimali non siano raggiungibili, il contributo totale concesso avrà comunque la seguente composizione:

fondo perduto pari al 50% del totale dei contributi concessi;

finanziamento agevolato pari al 50% del totale dei contributi concessi.

2. La somma del finanziamento agevolato a tasso zero e del contributo a fondo perduto è pari all'80% della spesa ammissibile. L'importo massimo è incrementato al 90% - fermo restando il limite di intensità agevolativa previsto dal regolamento de minimis - in caso l'impresa richiedente abbia le caratteristiche di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del rating di legalità.

3. Le nuove imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni.

4. Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Art. 12-bis (1)

Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale

 

1. Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente titolo, che ne facciano richiesta secondo le modalità da definire con direttiva della Autorità di gestione del PON cultura e sviluppo 2014-2020, possono essere concessi servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) 480/2014.

2. I servizi di cui al comma 1 sono erogati alle imprese beneficiarie dal soggetto gestore e sono finalizzati a trasferire alle stesse competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le iniziative della filiera culturale e creativa, con particolare riferimento alla piena realizzazione degli investimenti oggetto di finanziamento, alle necessarie competenze amministrative e gestionali, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione, alla gestione delle risorse umane e all'innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e gestionale.

3. Il valore dei servizi di cui al comma 1, concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis, per singola impresa beneficiaria è pari a 10.000 euro.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 480/2014, i costi relativi ai servizi di tutoring sono posti a valere sulle risorse del fondo rotativo costituito per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, con l'eccezione dei servizi concessi alle iniziative beneficiarie di cui ai titoli III e IV i cui costi sono posti a carico delle risorse di cui all'Asse II - Azioni 1, 2 e 3 - del Programma operativo complementare «Cultura e sviluppo.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

Titolo III

IMPRESE DELL'INDUSTRIA CULTURALE, TURISTICA

 

Art. 13

Requisiti delle imprese beneficiarie

 

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente titolo le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultano costituite da non meno di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del Codice civile;

b) sono iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;

c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;

d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

e) possiedono una situazione di regolarità contributiva;

f) hanno titolo a ricevere aiuti «de minimis» secondo quanto disposto dal regolamento de minimis;

g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007.

2. Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese controllate - ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del Codice civile - da soci controllanti, anche in via indiretta, imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero successivamente alla presentazione della stessa per un periodo non inferiore a ventiquattro (24) mesi, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

 

Art. 14

Programmi di investimento e spese ammissibili alle agevolazioni

 

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente titolo esclusivamente i programmi di investimento:

a) di importo non superiore a € 500.000,00;

b) realizzati dalle imprese presso una o più unità produttive ubicate nel territorio delle regioni; (1)

c) relativi a una o più della attività economiche elencate all'Allegato 3 al presente decreto;

d) inseriti in una o più delle seguenti aree:

i) fruizione turistica e culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori;

ii) promozione e comunicazione per la valorizzazione delle risorse culturali;

iii) recupero e valorizzazione di produzioni locali di beni e servizi.

2. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. I programmi devono essere realizzati entro diciotto mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. (2)

3. In riferimento alla realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili;

b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate;

b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del programma complessivamente ammesso. (3)

4. E' ammissibile al finanziamento agevolato un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa valutato dal soggetto gestore. (4)

5. Il Ministero, con la direttiva operativa di cui all'art. 4 comma 2, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.

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(1) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 2), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 3), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

(4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 4), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

Art. 15

Forma e misura delle agevolazioni

 

1. Alle imprese possono essere concessi, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, congiuntamente:

a) un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 60% della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento; la misura è elevabile al 65% nei casi previsti al successivo comma 2;

b) un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 20% della spesa ammessa; la misura è elevabile al 25% nei casi previsti al successivo comma 2.

In tutti i casi in cui i suddetti massimali non siano raggiungibili, il contributo totale concesso avrà comunque la seguente composizione:

fondo perduto pari al 25% del totale dei contributi concessi;

finanziamento agevolato pari al 75% del totale dei contributi concessi.

2. La somma del finanziamento agevolato a tasso zero e del contributo a fondo perduto è pari all'80% della spesa ammissibile. L'importo massimo è incrementato al 90% - fermo restando il limite di intensità agevolativa previsto dal regolamento de minimis - in caso l'impresa richiedente abbia le caratteristiche di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del rating di legalità.

3. Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni.

4. Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Titolo IV

TERZO SETTORE NELL'INDUSTRIA CULTURALE

 

Art. 16

Requisiti dei soggetti del terzo settore beneficiari

 

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 101 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono presentare domanda di agevolazione i soggetti , come definiti all'art. 1, comma 1, lettera h), in possesso dei seguenti requisiti: (1)

a) se imprese, sono costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative ed iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;

b) se ONLUS essere iscritte, alla data di presentazione della domanda, presso l'anagrafe delle ONLUS secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni

c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;

d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

e) possiedono una situazione di regolarità contributiva;

f) hanno titolo a ricevere aiuti «de minimis» secondo quanto disposto dal regolamento de minimis;

g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007.

1-bis. Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il requisito dell'iscrizione al detto registro è soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri previsti dalle sotto indicate normative di settore:

- registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

- registri delle associazioni di promozione sociale nazionale e regionali, di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

- anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

- registri delle imprese, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. (2)

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(1) Alinea sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 1), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 2), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

Art. 17

Programmi di investimento e spese ammissibili ai contributi

 

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo esclusivamente i programmi di investimento:

a) di importo non superiore a € 400.000,00;

b) realizzati dai soggetti beneficiari presso una o più unità produttive ubicati nelle regioni; (1)

c) relativi a una o più della attività elencate all'Allegato 4 al presente decreto;

d) inseriti in una o più delle seguenti aree:

i) attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;

ii) attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;

iii) attività di animazione e partecipazione culturale.

2. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. I programmi devono essere realizzati entro diciotto mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. (2)

3. In riferimento alla realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili;

b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate;

b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del programma complessivamente ammesso. (3)

3-bis. E' altresì ammissibile, a fondo perduto, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa valutato dal soggetto gestore. (4)

4. Il Ministero, con la direttiva operativa di cui all'art. 4 comma 2, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.

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(1) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 3), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 4), D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

Art. 18

Forma e misura delle agevolazioni

 

1. Ai soggetti del terzo settore può essere concesso, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, un contributo a fondo perduto fino all'80% della spesa ammessa. La copertura della spesa ammessa è aumentata al 90% - fermo restando il limite di intensità agevolativa previsto dal regolamento de minimis - in caso il soggetto richiedente sia qualificabile come impresa ed abbia le caratteristiche di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del rating di legalità.

2. I soggetti del terzo settore beneficiari devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni.

 

Allegato 1 (1)

SEZIONE A: ELENCO AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE E RILEVANZA NAZIONALE AGEVOLABILI AI SENSI DEL TITOLO III DEL DECRETO

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato abrogato dall’art. 5, comma 3, D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

 

Allegato 2 (1)

TITOLO II - INTERVENTI PER LE NUOVE IMPRESE DELL’INDUSTRIA CULTURALE - ELENCO DELLE ATTIVITÀ AMMISSIBILI (CLASSIFICAZIONE ATECO 2007)

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato abrogato dall’art. 5, comma 3, D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

 

Allegato 3 (1)

TITOLO III - INTERVENTI PER LE IMPRESE DELL’INDUSTRIA CULTURALE, TURISTICA, CREATIVA, DELLO SPETTACOLO E DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI - ELENCO DELLE ATTIVITÀ AMMISSIBILI (CLASSIFICAZIONE ATECO 2007)

 

(Testo dell’allegato)

-------

(1) Allegato abrogato dall’art. 5, comma 3, D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

 

Allegato 4 (1)

TITOLO IV - INTERVENTI PER SOGGETTI DEL TERZO SETTORE NELL’INDUSTRIA CULTURALE (CLASSIFICAZIONE ICPNO)

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato abrogato dall’art. 5, comma 3, D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

 

Allegato 5 (1)

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato abrogato dall’art. 5, comma 3, D.M. 10 dicembre 2020, a decorrere dal 4 marzo 2021.

 

Allegato I

AI CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI - ASSE II PON CULTURA E SVILUPPO

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 27 luglio 2016, n. 174.