Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 15 luglio 2016

Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente decreto disciplina le modalità con le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi. (1)

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(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 31 agosto 2023, a decorrere dall'11 ottobre 2023.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «legge», la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) «testo unico», Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

c) «crediti», i crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto, aumentati dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA);

d) «piattaforma elettronica di certificazione», la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del decreto ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;

e) «modello F24 telematico», il sistema mediante il quale sono eseguiti i versamenti unitari con compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

 

Art. 3

Requisiti

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, i crediti sono utilizzabili per le finalità di cui all'art. 1, comma 778, della legge, quando soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 4.

2. I crediti devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del testo unico.

3. I crediti non devono risultare pagati, neanche parzialmente e avverso il relativo decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del testo unico.

4. In relazione ai crediti deve essere stata emessa la fattura elettronica ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.

5. Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica ovvero cartacea registrata, il creditore deve esercitare l'opzione di utilizzare il credito in compensazione e dichiarare ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

6. Per l'anno 2016, l'opzione di cui al comma 5 può essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre. A decorrere dall'anno 2017, la medesima opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno e, a partire dall'anno 2023, ferma restando la disponibilità delle relative risorse, anche dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno. (1)

7. L'opzione di cui al comma 5 può essere esercitata esclusivamente per l'intero importo della fattura.

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(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 31 agosto 2023, a decorrere dall'11 ottobre 2023.

 

Art. 4

Selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione

 

1. La piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture elettroniche ovvero cartacee registrate per le quali è stata esercitata l'opzione e resa la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, per l'ammissione alla procedura di compensazione. La selezione avviene fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate dall'art. 1, comma 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota e nel caso di fatture emesse lo stesso giorno, secondo l'ordine cronologico di perfezionamento della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5. (1)

2. La fattura elettronica ovvero cartacea registrata che determina il superamento del limite di cui al comma 1, viene esclusa per l'intero importo dalla selezione per l'ammissione alla procedura di compensazione. Resta ferma la possibilità, in relazione al medesimo credito, di esercitare l'opzione e rendere la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, negli anni successivi.

3. Per ciascuna fattura i creditori ricevono la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione. Per le fatture non ammesse, l'opzione si intende automaticamente revocata.

4. Entro venti giorni dalla scadenza di ciascuno dei termini di cui all'art. 3, comma 6, la piattaforma elettronica di certificazione trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l'importo utilizzabile in compensazione. (2)

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(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 31 agosto 2023, a decorrere dall'11 ottobre 2023.

(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.M. 31 agosto 2023, a decorrere dall'11 ottobre 2023.

 

Art. 5

Procedura di compensazione

 

1. I crediti selezionati in base all'art. 4 sono utilizzabili in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.

2. I crediti possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali, compresi nel sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (1)

3. I crediti possono essere utilizzati in compensazione, anche in più soluzioni, nei limiti dell'importo comunicato dalla piattaforma elettronica di certificazione, esclusivamente dal soggetto individuato dal codice fiscale comunicato dalla piattaforma stessa.

4. Nel caso in cui il soggetto che utilizza il credito in compensazione non risulti compreso nell'elenco trasmesso dalla piattaforma di certificazione, oppure se l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito spettante, tenendo conto anche di eventuali precedenti utilizzi, l'intero modello F24 che contiene l'operazione di compensazione sarà scartato e tutti i versamenti in esso contenuti saranno considerati come non avvenuti. Lo scarto del modello F24 sarà reso noto attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

5. Nel caso in cui l'addebito del saldo del modello F24 telematico non sia andato a buon fine, oppure se l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti nello stesso modello F24 telematico, diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), non risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni, l'intero modello F24 sarà scartato e tutti i versamenti in esso contenuti saranno considerati come non avvenuti. Lo scarto del modello F24 sarà reso noto attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

6. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 telematico.

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(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.M. 31 agosto 2023, a decorrere dall'11 ottobre 2023.

 

Art. 6

Controlli

 

1. I controlli riguardanti le dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 5, sono effettuati dal Ministero della giustizia con le modalità di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Art. 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

 

1. I fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico. (1)

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.M. 31 agosto 2023, a decorrere dall'11 ottobre 2023.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 27 luglio 2016, n. 174.