Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 gennaio 2017, n. 2437

Accertamento - Reddito d’impresa - Studi di settore

 

Ritenuto in fatto

 

A seguito di processo verbale di constatazione dal quale risultava l'inattendibilità delle scritture contabili tenute da R.T., esercente l'attività di bottiglieria ed enoteca con somministrazione, l'Agenzia delle Entrate di Santa Maria Capua Vetere procedeva alla ricostruzione induttiva dei ricavi e del volume di affari analizzando il valore delle rimanenze, gli acquisti, il numero degli addetti e il costo del lavoro, ed applicando il ricarico minimo previsto dallo studio di settore, pari al 65%;quindi emetteva a carico di R.T. un avviso di accertamento, per l'anno 2006, determinando induttivamente un reddito di impresa di euro 362.027,00 a fronte di un reddito dichiarato di euro 24.420.

R.T. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta che lo accoglieva con sentenza n. 431 del 2011 annullando l'avviso di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo rigettava con sentenza n. 399 del 17.9.2012.

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ricorre per quattro motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge 212 del 2000 e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ., nella parte in cui ha ritenuto l'accertamento privo di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 62 sexies d.l. n. 331 del 1993, 41 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 artt. 2627, 2697 cod.civ., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ., nella parte in cui ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse fondato esclusivamente sulla applicazione degli studi di settore; 3) violazione dell'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, 277 e 112 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360 primo comma n.4 cod.proc.civ., con riferimento alla determinazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice tributario; 4) omessa motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod.proc.civ. nella parte in cui ha ritenuto apoditticamente privi di rilevanza le circostanze addotte dall'Ufficio a fondamento della pretesa fiscale.

R.T. resiste con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Il quarto motivo di ricorso, specificamente attinente al vizio di motivazione, è fondato ed assorbente degli ulteriori profili di censura svolti nei primi tre motivi di ricorso. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello sul rilievo che «i motivi proposti dall'Ufficio appaiono privi di pregio e non suscettibili di modificare la motivazione della decisione impugnata; l'Ufficio non fa altro che insistere nella pretesa tributaria ma non prova il suo assunto con documentazione tale da inficiare la motivazione resa nella sentenza della Commissione di primo grado; la semplice enunciazione della pretesa fiscale non può mai, di per sé stessa, costituire prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria». Si tratta di affermazioni di contenuto generico e tautologico, prive di portata argomentativa, le quali omettono di esaminare le concrete circostanze fattuali che, mediante l'atto di appello (trascritto nel ricorso per cassazione), l'Ufficio, a giustificazione del proprio accertamento induttivo, ha devoluto alla cognizione della Commissione tributaria regionale, quali: l'antieconomicità dell' attività di acquisto di grande quantità di vini per ottenere prezzo vantaggioso e vendita a sottocosto degli stessi; assunzione di maggior personale in presenza di risultati di esercizio negativi, assunzione di personale per la vendita all'esterno in mancanza di mezzi di trasporto delle casse di bibite e vini; valore delle rimanenze talmente elevate da corrispondere ad una quantità di merci che non potevano essere materialmente contenute nei locali; applicazioni di percentuali di ricarico del 38% e 12% di gran lunga inferiori alla media di settore, ecc.. L'ulteriore affermazione del giudice di appello circa "l'inidoneità dell'accertamento", in ragione della cessazione della attività avvenuta successivamente alla verifica, è anch'essa priva di contenuto dimostrativo, non sussistendo sul piano logico alcun nesso consequenziale tra la ritenuta infondatezza dell'atto impositivo e la cessazione dell'attività avvenuta successivamente alla verifica fiscale.

2. I primi tre motivi sono assorbiti.

La sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all'esito del giudizio di rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il quarto motivo, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.