Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 marzo 2018, n. 5286

Cittadino extracomunitario minore invalido ex art. 1 della L. 11 ottobre 1990, n. 289 - Indennità di frequenza - Decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa - Iscrizione in data successiva del minore sul permesso di soggiorno del genitore - Rileva

 

Fatti di causa

 

La Corte d'appello di Torino (sentenza del 21.10.2011) ha rigettato l'impugnazione di M.M.S. e di T.H., quali esercenti la potestà genitoriale sul minore M.A., avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti per il conseguimento dell'indennità di frequenza dal giugno del 2008, dopo aver rilevato che non ricorrevano i presupposti per la concessione di tale provvidenza a decorrere dalla diversa data dell'1.5.2005 indicata dagli appellanti.

La Corte territoriale ha spiegato che correttamente il primo giudice aveva fissato la decorrenza della prestazione al mese di giugno del 2008, in quanto gli appellanti, entrambi cittadini extra-comunitari, non avevano provato che al 12.4.2005 la T. avesse già provveduto a far iscrivere il figlio minore sul proprio permesso di soggiorno e che solo in data 28.5.2008 avevano fatto pervenire all'Inps la documentazione utile loro richiesta.

Per la cassazione della sentenza ricorrono M.M.S. e T.H. con due motivi.

Resiste con controricorso l'Inps.

 

Ragioni della decisione

 

1. Col primo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 698 del 1994 in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., i ricorrenti sostengono che il beneficio dell'indennità di frequenza doveva decorrere nella fattispecie dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (cioè sin dal 1° maggio 2005) e non da quello successivo alla data di presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti socio-economici (vale a dire dal 1° giugno 2008). Al riguardo i ricorrenti contestano quanto affermato dalla Corte territoriale circa la ritenuta mancanza di prova del fatto che il minore fosse iscritto nel permesso di soggiorno della madre alla data del 12.4.2005, spiegando che a nulla rilevava, tranne che per la sola decorrenza degli interessi legali ex art. 4 del d.p.r. 698/98, il fatto che la documentazione utile per il pagamento della prestazione fosse stata inviata nel maggio del 2008, posto che era stata dimostrata la frequentazione, da parte del minore, dell'asilo nido nel biennio 2005 - 2007 e della scuola materna nell'anno scolastico 2007 - 2008.

2. Col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., i ricorrenti assumono che l'affermazione della Corte territoriale, secondo la quale gli appellanti non avevano provato che al 12.4.2005 la T. avesse già provveduto a far iscrivere il minore sul proprio permesso di soggiorno di cui era titolare dal 2000, era in contrasto con la documentazione prodotta in giudizio e con la normativa sopra richiamata. Secondo i ricorrenti, per effetto di quest'ultima norma, in base alla quale il minore segue la condizione giuridica più favorevole tra quella dei genitori con cui convive, sin dalla nascita, avvenuta il 9.6.2004, il medesimo godeva del soggiorno a tempo indeterminato già riconosciuto al padre il 27.2.2002, per cui era irrilevante che lo stesso minore fosse iscritto solo sul permesso di soggiorno della madre.

3. Osserva la Corte che il primo motivo è infondato.

Invero è pacifico che al momento della presentazione della domanda amministrativa del 12.4.2005 i ricorrenti non avevano allegato la documentazione attestante la prova della sussistenza del requisito socioeconomico di cui alla legge n. 289/1990 (frequenza dei corsi e determinati requisiti reddituali), indispensabile, alla pari del requisito sanitario, per l'accesso al beneficio dell'indennità di frequenza.

Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7919 del 4.4.2014) che il diritto all'indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dall'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito - giusto il limite espressamente previsto dall'art. 2, commi 3 e 4 della stessa legge n. 289 del 1990 - per i soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza.

4. Nella fattispecie la Corte d'appello ha ben evidenziato che in data 6.9.2005 l'Inps aveva inviato ai ricorrenti la dichiarazione di responsabilità da compilare e da restituire unitamente ai documenti anagrafici e reddituali, ma che questi venivano fatti pervenire all'istituto di previdenza solo in data 28.5.2008, per cui solo con riferimento a quest'ultima data poteva essere verificata la coesistenza di tutti i requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio. La stessa Corte ha giustamente spiegato che nemmeno poteva essere presa in considerazione la richiesta di retrodatazione della provvidenza, posto che all'epoca di presentazione della domanda amministrativa difettava la dimostrazione della sussistenza dei requisiti socio-economici, senza i quali l'Inps non era messo in grado di riconoscere la predetta indennità, dato il loro valore costitutivo, al pari di quello sanitario. Ne consegue che la Corte territoriale ha fatto buon governo degli oneri probatori nell'evidenziare che spettava ai ricorrenti, interessati al conseguimento del beneficio in esame, provare sin dall'inizio la coesistenza dei predetti requisiti, per cui la sopravvenienza della prova di alcuni di essi dopo l'accertamento negativo in sede amministrativa era da considerare, comunque, tardiva ai fini della fissazione in sede giudiziale della decorrenza della stessa prestazione, non potendo il relativo diritto sorgere se non nel momento della coesistenza di tutti i suoi elementi costitutivi.

La natura dirimente della rilevata infondatezza del primo motivo, ai fini del mancato riconoscimento del diritto alla anticipata decorrenza del beneficio, determina l'assorbimento della disamina del secondo motivo.

5. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., così come novellato a seguito della entrata in vigore dell'art. 42 del d.l. 30/9/03 n. 269, convertito nella legge 24/11/03 n. 326.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.