Prassi - INPS - Circolare 31 maggio 2017, n. 94

Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche - Chiarimenti

 

SOMMARIO:

Con la presente circolare si provvede ad una ricognizione della disciplina dell’istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione dei Pubblici dipendenti e si forniscono i chiarimenti in merito alla corretta disciplina da applicare in materia.

 

1. Premessa.

 

Nell’ambito del processo di integrazione delle prassi in uso presso il soppresso INPDAP con quelle vigenti nell’Istituto, si è provveduto ad una ricognizione della normativa che disciplina l’istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), tenuto conto delle specificità che regolano le medesime.

A tal fine, con la presente circolare si forniscono le istruzioni in merito alla corretta applicazione della normativa in materia e del regime applicabile per le ipotesi di avvenuta estinzione della contribuzione dovuta alle predette casse per decorso del termine prescrizionale previsto.

 

2. Quadro normativo di riferimento.

 

Come noto, la legge 8 agosto 1995, n.335 (cd. Riforma Dini) ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell’ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, prevedendo all’art. 3, commi 9 e 10 (NOTA 1), la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni (NOTA 2).

L’art. 3, comma 9 citato, ha stabilito, altresì, che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall’Istituto.

Tali disposizioni, stante il riordino generale della materia operato dalla L. n. 335/1995, si applicano anche alla contribuzioni di pertinenza delle Gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti alle quali espressamente la Riforma Dini ha fatto riferimento; pertanto, tali contribuzioni sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale.

Affermato il carattere generale del termine prescrizionale quinquennale, va evidenziato che, con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, l’art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610 (NOTA 3), stabilisce una speciale disciplina per il recupero delle contribuzioni dovute a tali casse, per le quali le Amministrazioni datrici di lavoro abbiano iniziato il versamento in data successiva a quella in cui ricorreva l’obbligatorietà dell’iscrizione alle stesse.

La disposizione in esame prevede, con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, che nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti abbia avuto inizio "...da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione.....la sistemazione dell’iscrizione con recupero dei relativi contributi...viene limitata soltanto ai servizi prestati nell’ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell’avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione".

Tale disposizione esclude espressamente dal suo campo di applicazione la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti elementari e degli asili, i cui iscritti sono successivamente confluiti in parte nella CTPS e in parte nella CPI. (NOTA 4)

L’art. 31 della L. n. 610/1952 non è, altresì, applicabile agli iscritti alla CTPS, istituita ex novo a far data dal 1 gennaio 1996, dall’art. 2, comma 1 della L. n. 335/1995, quale gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato e alle altre categorie di personale i cui trattamenti sono posti a carico del bilancio statale, in quanto la legge istitutiva della CTPS non prevede alcun rinvio alla legge n. 610/1952.

 

3. Disciplina della prescrizione applicabile alla contribuzione dovuta alle Gestioni pubbliche.

 

Chiarito il quadro normativo di riferimento nei sensi indicati al precedente paragrafo 2, si delinea di seguito il regime dell’istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle Gestioni pubbliche, con specifico riferimento alle diverse casse alle quali la stessa afferisce.

In particolare, per le casse CPDEL, CPS e CPUG, dalla lettura combinata degli articoli 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 e dell’art. 31 della L. n. 610/1952, emergono due profili peculiari nell’applicazione della disciplina della prescrizione delle contribuzioni dovute alle predette casse.

Da un lato, infatti, rimane fermo l’univoco termine prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. n. 335/1995, attesa la sua portata generale e la ratio sottesa alla norma, volta alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio nella sua totalità e al riordino dell’intera materia con riferimento non solo all’Assicurazione generale obbligatoria, ma anche alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’AGO, come quelle dei dipendenti pubblici, che fa, pertanto, ritenere superato il meccanismo delle sistemazioni contributive contemplato dal primo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato.

Dall’altro, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.

Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro ("Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati..."), secondo le modalità in seguito specificate.

Chiarite le peculiarità proprie della disciplina applicabile alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, stante invece l’inapplicabilità del medesimo art. 31 alle contribuzioni dovute per i lavoratori pubblici iscritti alla CTPS e alla CPI, a queste ultime, fermo restando l’univoco termine prescrizionale stabilito dall’art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995, si applicano le disposizioni vigenti in materia per l’AGO, con le note conseguenze che tale disciplina comporta in termini di non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, se prescritti, come meglio illustrato di seguito.

 

4. Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale.

 

Affermata la durata quinquennale del termine di prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall’ex Inpdap, si fa presente che tale termine, analogamente a quanto accade per le altre forme di assicurazione obbligatoria, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce (NOTA 5) ).

A tal proposito, si rammenta che con riferimento alle contribuzioni pensionistiche in esame, a partire dal periodo di competenza gennaio 2005, vige per i soggetti tenuti al versamento nei confronti dell’ex Inpdap l’obbligo di presentazione della Denuncia Mensile Analitica, ai sensi dell’art. 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; tale obbligo, come noto, ha consentito all’ex Inpdap la rilevazione della congruità tra le dichiarazioni contributive del datore di lavoro e i versamenti effettuati e la conseguente contestazione di quanto eventualmente non risultato congruo a seguito delle verifiche dell’Istituto (ECA).

Nell’ottica del completamento del processo di integrazione delle prassi in vigore presso il soppresso Inpdap con quelle vigenti presso l’Istituto e al fine di garantire l’uniformità delle regole amministrative vigenti per tutti i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi nei confronti dell’INPS, si ribadisce che i soggetti tenuti all’invio delle dichiarazioni contributive mensili per i lavoratori assicurati pesso le Casse delle gestioni pubbliche devono effettuare il predetto adempimento esclusivamente attraverso il flusso UniEmens, mediante la valorizzazione della lista PosPA.

Come noto, tale obbligo, previsto dalla circolare n. 105 del 7 agosto 2012, sussiste a partire dal 1° novembre 2012; l’Istituto, pertanto, non riterrà valide le dichiarazioni contributive relative sia alla contribuzione corrente, sia di competenza dei periodi retributivi a partire da ottobre 2012, effettuate con modalità diverse da quelle indicate, con le conseguenze del caso in termini di accertamento e conseguente recupero del dovuto.

Riepilogati nei sensi suesposti gli obblighi ai quali sono tenuti i datori di lavoro pubblici nei confronti dell’Istituto, in caso di mancato assolvimento degli stessi e di decorso del termine di prescrizione quinquennale, il diritto a riscuotere la contribuzione si estingue e l’Istituto è impossibilitato a riceverla anche se l’adempimento avvenga in via spontanea da parte del debitore, in applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995.

Per ciò che concerne, in particolare, le contribuzioni dovute alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, come già accennato al par. 3, ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. n. 610/1952, gli enti datori di lavoro sono tenuti a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza, spettante per i periodi di servizio utile prestato dal lavoratore e non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione; la quantificazione del predetto onere avverrà secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che si ritiene debbano essere mutuate per la fattispecie in esame, attesa la finalità che la riserva costituita ai fini delle rendita suddetta persegue; tale riserva matematica, infatti, mira arealizzare il medesimo effetto dell’ormai non più possibile adempimento dell’obbligo contributivo da parte di chi era tenuto all’adempimento. In linea con quanto disposto dall’art. 31, comma 2 citato, in tema di riparto dell’onere dell’intero trattamento di quiescenza tra datore di lavoro pubblico e istituti previdenziali, l’onere del trattamento di quiescenza relativo ai periodi di servizio per i quali sia stato tempestivamente effettuato il versamento della relativa contribuzione è a carico dell’INPS.

Per ciò che concerne, invece, la CPI e la CTPS, la non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento di contributi, derivante dall’espressa esclusione dal campo di applicazione dell’art. 31 citato e l’impossibilità per l’Istituto di ricevere il versamento della contribuzione prescritta, ai sensi dell’art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995, comportano l’applicazione alle fattispecie in esame dell’art. 13 della L. n. 1338/1962 (NOTA 6) e della facoltà ivi prevista per il datore di lavoro di sanare gli effetti pregiudizievoli cagionati al lavoratore con l’omissione del versamento di contribuzione, ormai prescritta, richiedendo la costituzione di una rendita vitalizia.

Tale istituto, infatti, che presenta "connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo" (cfr. Corte Costituzionale n. 18/1995), risulta applicabile anche alla CTPS e alla CPI, per le quali, a differenza della CPDEL, della CPS e della CPUG, il legislatore non ha previsto una disciplina speciale volta a regolare le fattispecie in esame.

Pertanto, per le contribuzioni dovute alle predette casse, si applicheranno le disposizioni in materia di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962.

Per tutte le gestioni pensionistiche pubbliche innanzi citate, l’aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore, con conseguente liquidazione del trattamento di quiescenza spettante, avverrà solo in seguito alversamento da parte del datore di lavoro pubblico della riserva matematica quantificata nei sensi suindicati.

A tal proposito, si precisa che, esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, la provvista, di cui all’art. 31, comma 2, della legge n. 610/1952, finalizzata a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utile prestato dal lavoratore e non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, calcolata secondo le regole in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non versata dal datore di lavoro inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, anche in via coattiva, secondo le consuete modalità.

Per le istruzioni relative alla prassi operativa applicabile alla fattispecie in esame, si rimanda ad un successivo messaggio di dettaglio.

Alla luce della portata innovativa dell’orientamento fornito con la presente circolare e degli opportuni adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli enti e le pubbliche amministrazioni dovranno essere necessariamente sottoposti, le disposizioni qui fornite si applicano a far data dal 1 gennaio 2018.

 

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Note:

(1) L’art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335/1995, ha stabilito che "9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente

Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso".

(2) In applicazione della disposizioni della L. n. 335/1995, l’Istituto ha emanato, in materia di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale, numerose disposizioni tra le quali si segnalano: la circolare n. 262 del 13 ottobre 1995, la circolare n. 18 del 22 gennaio 1996, la circolare n. 55 del 1 marzo 2000, la circolare n. 126 del 11 luglio 2003, la circolare n. 69 del 25 maggio 2005 e la circolare n. 31 del 2 marzo 2012 (si veda, altresì il messaggio di chiarimenti alla circolare n. 31/2012, n. 8447 del 16 maggio 2012).

(3) L’art. 31 della legge n. 610/1952 stabilisce: "Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 19, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.

Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come resi con iscrizione a regolamenti speciali di pensione e applicando, ai fini del reparto, le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n 680.

Nei casi di cui al comma precedente, quando si tratti di servizi in fatto assistiti da iscrizione resi presso aziende municipalizzate, l'onere derivante dal reparto, per le quote attinenti alle aziende, viene attribuito ai rispettivi Comuni con diritto di rivalsa verso le aziende medesime.

Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora la sistemazione dei contributi, o quanto meno le relative comunicazioni di denuncia da parte degli enti interessati indicanti specificatamente i singoli nominativi ed i periodi per i quali occorre provvedere alla sistemazione, siano effettuate entro il 31 dicembre 1952, e non trovano applicazione inoltre nei riguardi dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione prestati presso gli enti contemplati dalle lettere l), m), n), o), dell'art. 5 e dell'art. 7 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e presso quelli di cui all'art. 22 della presente legge."

(4) Si rammenta, a tal proposito che gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate sono confluiti nella CPI, ai sensi dell’art. 4 della legge 11 aprile 1955 n. 379, mentre gli insegnanti elementari dipendenti da scuole statali sono stati equiparati ai dipendenti statali, ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 598 del D.Lgs. n. 297/1994; questi ultimi sono, poi, confluiti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 335/1995, nella CTPS.

(5) Sulle scadenze fissate dall’Istituto per effettuare gli adempimenti informativi e contributivi, si veda la circolare 146 del 23 agosto 2002.

(6) L’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, prevede: "Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."