Legislazione - MINISTERO GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 21 aprile 2017

Modifica del decreto 20 ottobre 2016, recante l'individuazione dei criteri e delle priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria

 

Art. 1

Modifiche al decreto 20 ottobre 2016 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

 

1. Al decreto 20 ottobre 2016 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «Il presente decreto disciplina altresì le procedure di assunzione da parte del Ministero di un contingente di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;

2) al comma 2, dopo le parole «n. 117 del 2016» sono aggiunte le seguenti: «e alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

b) all'art. 3, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 117 del 2016)»;

c) dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis (Ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 372, della legge n. 232 del 2016). - 1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di professionalità ed in considerazione della necessità di dare celere copertura alle carenze di organico del personale dell'Amministrazione giudiziaria, la ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è così determinata:

a) 600 posti per assistente giudiziario, area funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatoria che si determinerà all'esito del concorso pubblico per 800 posti di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 92 del 22 novembre 2016, nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria;

b) 200 posti per funzionario giudiziario, area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) 30 posti per funzionario informatico, area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalla graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuate con i provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero del 7 e 14 dicembre 2016 nonché del 27 gennaio 2017, emessi in attuazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto;

d) 50 posti per funzionario contabile, area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalla graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuate con i provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero del 7 e 14 dicembre 2016 nonché del 27 gennaio 2017, emessi in attuazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto;

e) 120 posti per assistente giudiziario, area funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuate con i provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero del 7 e 14 dicembre 2016 nonché del 27 gennaio 2017, emessi in attuazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto.

2. I contingenti di cui alle lettere c) e d) saranno oggetto di scorrimento all'esito della rimodulazione della dotazione del relativo profilo»;

d) all'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «art. 3, comma 1, lettera a),», sono inserite le seguenti: «e di cui all'art. 3-bis, comma 1,»;

2) al comma 2 le parole «di cui all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti «di cui agli articoli 3 e 3-bis»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Tra le graduatorie oggetto di scorrimento, in relazione ai profili individuati dall'art. 3-bis, è accordata precedenza a quelle relative a concorsi banditi dal Ministero, in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;

e) all'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti «articoli 3, 3-bis e 4»;

2) al comma 3, dopo le parole «art. 3, comma 1, lettera a)», sono inserite le seguenti: «e di cui all'art. 3-bis, comma 1»;

3) al comma 5, dopo le parole «art. 3, comma 1, lettera a),», sono inserite le seguenti: «e di cui all'art. 3-bis, comma 1,» e le parole «della predetta disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle predette disposizioni»;

4) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Per il contingente determinato ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, lettera a), per il profilo di assistente giudiziario, lo scorrimento della graduatoria che si determinerà all'esito del concorso per 800 posti di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 92 del 22 novembre 2016, sarà determinato con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero entro trenta giorni dalla approvazione della graduatoria stessa.

5-ter. Le procedure di assunzione autorizzate a norma dell'art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono disposte, con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero secondo le seguenti tempistiche:

a) entro il 31 maggio 2017, sono avviati gli scorrimenti per i contingenti individuati per i profili indicati dall'art. 3-bis, lettere b) ed e);

b) entro il 30 giugno 2017, sono avviati gli scorrimenti per i contigenti individuati per i profili indicati dall'art. 3-bis, lettere c) e d);

c) entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria che si determinerà all'esito del concorso per 800 posti di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale - n. 92, è avviato lo scorrimento della medesima graduatoria»;

f) all'art. 8, comma 1, le parole «all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti «agli articoli 3 e 3-bis».

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 31 maggio 2017, n. 125.