Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 marzo 2017, n. 5737

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Opposizione al passivo - Natura del credito - Privilegio "artigiano" - Qualificazione del rapporto intercorso tra le parti - Acquisizione documentazione già depositata in sede di verifica del passivo

 

Premesso

 

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge quanto segue:

<<1. - Il Giudice delegato al fallimento della Z.H. s.p.a. ammise in chirografo allo stato passivo il credito della Falegnameria F.lli C. di C.L. & C. s.n.c., negando il privilegio "artigiano" di cui all’art. 2751 bis, n. 5, c.c. per difetto del requisito soggettivo in capo alla società creditrice.

Quest’ultima propose opposizione, respinta dal Tribunale di Bolzano sul rilievo, dichiarato assorbente rispetto al difetto del requisito soggettivo, che tra le parti era intercorso un rapporto di appalto, ostativo al riconoscimento del privilegio in questione. Tanto infatti aveva eccepito la curatela, mentre l’opponente non aveva dimostrato il contrario, non avendo allegato all’opposizione le fatture emesse nei confronti della società poi fallita e già allegate all’istanza di insinuazione al passivo: documentazione che il giudice dell’opposizione non avrebbe potuto acquisire d’ufficio. Né l’opponente aveva contestato l’affermazione della curatela secondo cui era intercorso tra le parti un rapporto di appalto.

La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il curatore del fallimento ha resistito con controricorso.

2. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 99, comma secondo, n. 4, legge fallim., si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire le fatture allegate alla domanda di ammissione al passivo, essendone stata fatta espressa richiesta con l’atto di opposizione.

2.1. - Il motivo è fondato.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicché al creditore, la cui domanda ex art. 93 legge fallim. sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento ex art. 99 stessa legge, la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita ex officio. Peraltro, qualora l’opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole fondare l’opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell’onere della prova, potendo quell’istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90 legge fallim., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo (Cass. 16101/2014).

3. - Con il secondo motivo si lamenta che il Tribunale abbia applicato il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c. novellato, in un caso in cui non i fatti erano in contestazione, bensì la loro qualificazione giuridica. Partendo, infatti, dall’affermazione della opponente di essere creditrice "per opere e forniture da falegname", la curatela - e il Tribunale con lei - ne aveva tratto la conclusione che si trattasse di un contratto di appalto poiché si faceva riferimento anche ad "opere", oltre che a forniture.

3.1 - Il motivo è fondato.

Il Tribunale, infatti, ha applicato il principio di non contestazione ad una fattispecie in cui l’affermazione (della curatela) rimasta non specificamente contestata davanti a lui riguardava non la sussistenza di un fatto (che non viene individuato), bensì la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, ritenendosi dalla curatela che, ai fini della configurazione di un contratto di appalto fosse sufficiente che oggetto del medesimo erano delle "opere" (laddove invece è noto, peraltro, che caratteristica dell’appalto, che lo distingue dal contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c., sono gli elementi della "organizzazione dei mezzi necessari" e della "gestione a proprio rischio" da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1655 c.c.).>>;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie;

 

Considerato

 

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al par. 2 della predetta relazione e, come osservato al par. 3.1 della medesima, non farà applicazione del principio di non contestazione quanto alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti;

che il giudice di rinvio è incaricato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Bolzano in diversa composizione.