Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 aprile 2017, n. 10545

Tributi - Accertamento - Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Detenzione immobili da parte del contribuente - Esenzione - Tassa dovuta

 

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

 

1. C.C. impugnava con distinti ricorsi due avvisi di accertamento notificati dalla N.S. s.r.l. in materia di tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2002 al 2008 relativi a due distinte unità immobiliari. La commissione tributaria provinciale di Roma, previa riunione dei ricorsi, li rigettava con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio sul rilievo che il contribuente era tenuto a pagare la tassa in quanto non risultavano sussistere le condizioni per l'esenzione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Nettuno, subentrato a N.S. s.r.l..

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 62 del decreto legislativo 507/92 (ndr articolo 62 del decreto legislativo 507/93). Sostiene che la CTR ha ritenuto la debenza dell'imposta sul mero presupposto che gli immobili risultavano accatastati con attribuzione di rendita nel mentre avrebbe dovuto considerare che il contribuente aveva addotto nel corso del giudizio elementi a riprova del fatto che fino al 2008 gli immobili stessi erano inagibili per l'effetto di lavori di ristrutturazione.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 62 del decreto legislativo 507/92 (ndr articolo 62 del decreto legislativo 507/93), all'art. 324 cod. proc. civ. ed all'art. 2909 cod. civ.. Sostiene la rilevanza del giudicato esterno perché con sentenza della commissione tributaria di Roma, passata in giudicato, era stato accertato che l'Ici per l'anno 2005 non era dovuta per l'inagibilità in quel periodo degli immobili per cui è causa.

5. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR ha omesso di considerare gli elementi addotti dal contribuente atti a provare l'inagibilità dell'immobile. Trattavasi, in particolare, della denuncia di accatastamento del 1987 e della perizia giurata effettuata nel 1992 da cui si evinceva che gli immobili non erano ultimati pur essendo stati accatastati.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 2697 cod. civ.. Sostiene che il Comune non ha assolto l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per la debenza della tassa.

7. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero il presupposto impositivo della ta.r.s.u. è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (art. 62, comma 1, d.lgs. 507/93). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 62, comma 2, d. Igs. cit.). L' art. 62 pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (Cass. n. 19469 del 15/09/2014; Cass. n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004). Ne consegue che la detenzione da parte del contribuente degli immobili che risultavano regolarmente accatastati costituiva il presupposto per l'imposizione della tassa ed il contribuente stesso, al fine di sottrarsi al relativo obbligo, avrebbe dovuto evidenziare con la prescritta dichiarazione gli elementi che escludevano le condizioni di concreta inutilizzabilità.

8. Il terzo ed il quarto motivo rimangono assorbiti.

9. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente assume che si sarebbe formato il giudicato esterno in relazione all'ICI relativa all'anno 2005 riferita ai medesimi beni. Il contribuente ha, infatti, dedotto la sussistenza della sentenza n. 483/06/09 emessa dalla CTP di Roma con la quale è stato accertato che gli immobili per cui è causa non erano agibili nell'anno 2005.

Ora, va dato conto dei principi desumibili da pregresse pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che, in tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio secondo cui l’accertamento cosi compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, trova applicazione allorché tra i due giudizi vi sia identità di parti (come nel caso di specie), essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (Cass. n. 3187 del 18/02/2015).

Purtuttavia è stato ripetutamente affermato che nel processo tributario l’efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (come nel caso di specie l'Ici e la Tarsu), stante la diversità strutturale delle suddette imposte, oggettivamente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto, con l'unica deroga in materia di aree edificabili per effetto dell'intervento del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, secondo cui le imposte di registro e le imposte sul reddito sono tra loro collegate.

Nel caso in esame, avuto riguardo al contenuto della sentenza n. 483/06/09 emessa dalla CTP di Roma, difetta, dunque, il presupposto per l'efficacia del giudicato esterno, trattandosi di giudicato formatosi nell'ambito del giudizio relativo alla debenza del tributo Ici, ontologicamente diverso dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

10. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Nettuno le spese processuali che liquida in euro 3.000,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.