Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 dicembre 2016, n. 26044

Tributi - IVA - Indebito utilizzo in compensazione di credito inesistente - Cartella di pagamento - Comunicazione preventiva di irregolarità - Necessità - Esclusione

 

Fatto

 

La contribuente ha ricevuto notificazione di una cartella di pagamento per iva inerente all’anno d’imposta 2004, sul presupposto dell’indebito utilizzo in compensazione di un credito d’imposta relativo all’anno d’imposta 2003, in relazione al quale non aveva presentato dichiarazione. Impugnata la cartella, la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio. A sostegno della decisione il giudice d’appello ha sostenuto che nell’ipotesi in esame l’ufficio avrebbe dovuto inviare la comunicazione d’irregolarità, il controllo automatico aveva determinato un esito della liquidazione diverso da quello indicato dalla contribuente. L’inosservanza dell’obbligo d’invio della comunicazione comporta, secondo la Commissione, la nullità della cartella.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui la contribuente replica con controricorso.

 

Diritto

 

1. - Vanno respinte le eccezioni proposte dalla contribuente:

- è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, 1° co., n. 3, c.p.c., in quanto i fatti salienti, ossia il disconoscimento del credito asseritamente maturato nel 2004 e utilizzato in compensazione e la conseguente emissione della cartella in esito alla liquidazione della dichiarazione, sono adeguatamente illustrati;

- analoghe considerazioni valgono per l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza;

- infondata è altresì l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per omessa indicazione degli atti processuali e sui documenti sui quali il ricorso si fonda, giacché il ricorso è integralmente calibrato su una questione di diritto, che non abbisogna d’indicazione di documenti e di atti processuali;

- infondata è l’eccezione d’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 c.p.c., in quanto, come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 22726/11), ai fini della procedibilità dei ricorsi in cassazione in materia tributaria è sufficiente che i ricorrenti producano l’istanza di trasmissione dei fascicoli d’ufficio (nei quali, in base all’art. 25, 2° comma, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, restano acquisiti, fino al termine del processo, i fascicoli di parte) vistata dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non esistendo a carico dei ricorrenti medesimi neppure l’obbligo di produrre la copia degli atti e dei documenti, su cui i ricorsi si fondano, in ipotesi contenuti nei fascicoli delle controparti. E, nel caso in esame, l’Agenzia ha prodotto l’istanza in questione.

2. - L’unico motivo di ricorso, col quale l’Agenzia, ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. 600/73, in combinazione con l’art. 6, 5° co., l. 212/00, sostenendo che non vi sia incertezza nella dichiarazione, ma soltanto un’ipotesi di omessa dichiarazione della stessa contribuente, è fondato.

3. - Il comma 5° dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (v. Cass. n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010, diffusamente, tra varie, 8342/12 e 12023 e 12024/15): se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso.

2.1. - In questa cornice, al cospetto di «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione», ed al fine di «...evitare la reiterazione di errori e...consentire la regolarizzazione degli aspetti formali», il comma 3 e dell’art. 36-bis del d.P.R. 600/73 e dell'articolo 54-bis del d.P.R. 633/72, prevede un'apposita comunicazione al contribuente. Non vi è, dunque, identità delle due fattispecie, la seconda delle quali, ossia quella disciplinata dagli artt. 36-bis del d.P.R. 600/73 e 54-bis del d.P.R. 633/72, è di rilevanza minore rispetto alla prima.

Coerentemente, il legislatore, pur avendo ben presente la sanzione di nullità, espressamente comminata dall'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000, allorquando è nuovamente intervenuto a novellare, nel 2005, gli artt. 36-bis e 54-bis, non l'ha prevista in caso di violazione delle prescrizioni di queste norme; il che induce a ritenere che si sia inteso limitare la grave sanzione di invalidità dell'atto impositivo esclusivamente alla ipotesi dì "rilevante incertezza" sui dati esposti nella dichiarazione considerata dalla norma dello statuto dei diritti del contribuente (espressamente in termini, Cass. n. e n. 12023 e 12024/15).

2.2. - Ma allorquando il contribuente compensi un credito che non risulti dalla dichiarazione annuale, non è ravvisabile alcuna incertezza.

Ciò in quanto, hanno chiarito le sezioni unite giustappunto in riferimento ad un’ipotesi simile a quella in esame (Cass. n. 17758/16), il controllo automatizzato del dato dell’impiego di un pregresso credito d'imposta inserito nella dichiarazione annuale IVA va compiuto correlando questo dato a quello presente nell'anagrafe tributaria relativo presentazione della dichiarazione annuale IVA nell'anno di maturazione del credito d'imposta in questione: si tratta di uno dei casi più tipici e semplici di controllo meramente formale, atteso che esso non tocca la posizione sostanziale della parte contribuente ed è scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da quel mero raffronto tra la dichiarazione fiscale e l'anagrafe tributaria esplicitamente consentito dall'art. 54-bis del d.P.R. 633/72.

La natura meramente cartolare del controllo e la sua riferibilità ai dati espressi dichiarati dallo stesso contribuente escludono, per conseguenza, il presupposto al quale il 5° comma dell’art. 212/00 (ndr 5° comma dell’art. 6 l. 212/00) ancora l’obbligo d’invio della comunicazione d’irregolarità.

3. - La censura va in conseguenza accolta, determinando la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che esaminerà le questioni ancora sub indice, delle quali dà conto la narrativa della sentenza impugnata e regolerà le spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.