Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 dicembre 2016, n. 25130

Tributi - Contenzioso tributario - Accertamento nei confronti di società di persone - Litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci - Mancata integrazione - Nullità assoluta dell’intero giudizio - rilevabile in ogni grado, anche d’ufficio

 

Ritenuto in fatto

 

1.1. Con ricorso n. 13565/2010, fondato su un motivo, l'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria della Campania, sezione distaccata di Salerno n. 116/05/09, depositata il 06.04.09, con la quale, in riforma della prima decisione, è stato annullato l'avviso di accertamento per IVA ed IRAP emesso nei confronti della società A. di P. G. & C. SNC.

L'Ufficio, sulla scorta del pvc emesso dalla G. di F. di Cava dè Tirreni in data 23.03.2002, rilevato che la società - come da pvc della G. di F. di Nola del 20.06.2001 - aveva effettuato acquisti senza fattura dalla società Ger. Pris. SRL ed aveva omesso di contabilizzare i corrispettivi accertava un maggior reddito d'impresa imputabile ai soci, un maggior volume di produzione ed un maggior volume di affari.

1.2. Il secondo giudice accoglieva la doglianza della parte privata relativa alla dedotta carenza assoluta di motivazione dell'accertamento, osservando che detto atto, pur facendo riferimento al pvc della G. di F. di Cava dè Tirreni, conosciuto dalla parte, era fondato in realtà esclusivamente sul pvc della G. di F. di Nola che non risultava essere stato portato a conoscenza della contribuente, alla quale era stato notificato solo il Mod. I.D, 104, né depositato in atti, di guisa che né la parte, né il giudice avevano potuto vagliarne la fondatezza. Concludeva che il comportamento omissivo dell'Ufficio, in ordine sia alla mancata notifica alla società, sia alla mancata produzione in giudizio del pvc del 20.06.2001, comportava la violazione dell'art. 7, comma 1, ultima parte della L. n. 212/2000.

1.3. Il ricorso è stato proposto nei confronti della società A. e notificato al legale rappresentante e socio P. G., nonché al socio P. M., soci che non risultano essere stati parte delle pregresse fasi del giudizio; il controricorso con ricorso incidentale è proposto dalla società in persona di P. G. quale legale rappresentante (come si evince dal mandato).

2.1. Con ricorso n. 13569/2010, fondato su un motivo, l'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria della Campania, sezione distaccata di Salerno n.115/05/09, depositata il 06.04.09, con la quale, in riforma della prima decisione, è stato annullato l'avviso di accertamento per IRPEF ed addizionale regionale e comunale emesso nei confronti del socio P. G. per imputazione per trasparenza a seguito dell'accertamento svolto nei confronti della società personale.

2.2. La decisione si fondava sugli argomenti ricordati sub 1.2.

2.3. Il ricorso per cassazione è stato proposto nei confronti di P. G. che ha replicato con controricorso e ricorso incidentale.

 

Considerato in diritto

 

1.1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso n. 13569/2010, proposto nei confronti del socio P. G., al ricorso n. 13565/2010 proposto nei confronti della società A. di P. G. e C SNC, di P. G. e P. Matteo, in quanto vertono sulla medesima attività accertativa.

1.2. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

1.3. Va preliminarmente rilevata d'ufficio la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, poiché il giudizio non si è svolto nel litisconsorzio necessario fra la società ed i suoi soci.

1.4. Dall'esame degli atti e dei ricorsi risulta che i giudizi si sono svolti separatamente nei confronti della società e del socio P. G., mentre nulla è detto in relazione alla posizione del socio P. Matteo che risulta assente in entrambi, senza che sia stata rispettata la regola del litisconsorzio necessario tra gli stessi, con conseguente nullità della pronuncia.

1.5. Osserva, al riguardo, la Corte che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci - e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed a prescindere dalla percezione degli stessi (art. 5 DPR n. 917/86) - comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti (società e tutti i soci) ai quali il suddetto accertamento si riferisce.

1.6. Ed invero, qualora sia proposto ricorso tributario anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, la controversia - salvo il caso in cui i soci prospettino questioni personali - non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato. Per il che, il giudice investito dal ricorso proposto da uno (o da alcuni) soltanto dei soggetti interessati deve procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/92, pena la nullità assoluta del giudizio celebratosi senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. SS.UU. 14815/08, Cass. 2907/10, 5120/2016).

1.7. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contradditorio ai sensi dell'art. 14 del DLGS n. 546/1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. sent. n. 23096/2012).

1.8. Pertanto la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., impone, nel giudizio di cassazione, l'annullamento - anche d'ufficio - delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, ed il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, u.c. c.p.c. (Cass. 8825/07, 5063/10).

1.9. Deriva da quanto precede la nullità dei giudizi riuniti, di guisa che le sentenze impugnate devono essere cassate, restando in ciò travolte anche le sentenze di primo grado, con rimessione della controversia alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno in composizione diversa, che provvederà alla decisione previa integrazione del contraddittorio ed alla liquidazione delle spese di lite, comprensive anche del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Pronunciando sui ricorsi,

- dichiara la nullità dei giudizi riuniti per difetto di litisconsorzio necessario;

- cassa le sentenze impugnate;

- dispone la rimessione degli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno per la decisione, previa integrazione del contraddittorio, e per la liquidazione delle spese del giudizio, comprensive anche del presente grado.