Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1389

Fallimento - Ammissione al passivo - Diniego - Opposizione - Ricorso per Cassazione

 

Fatti di causa

 

1. — Con decreto del 6 maggio 2013 il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione proposta da S.-M. S.r.l. nei confronti del Fallimento S. Immobiliare S.p.A. avverso il diniego di ammissione al passivo dell'importo di € 126.432,00, a titolo di corrispettivo per la fornitura e posa in opera, in favore della società in bonis, di infissi in legno-alluminio.

Ha affermato il Tribunale:

-) che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice delegato, il credito fatto valere da S.-M. S.r.l., portato da fattura, fosse comprovato da documentazione avente data certa, così da renderla opponibile al Fallimento;

-) che, difatti, detta fattura era accompagnata da documenti di trasporto, ad essa riferibili, a firma del vettore, giacché sia l'una che gli altri concernevano i medesimi infissi ed oblò comprensivi di vetri termici;

-) che nessuna rilevanza poteva attribuirsi all'argomento dedotto dalla curatela secondo cui la firma del vettore sarebbe stata quella dell'amministratore della società opponente, ben potendo questi essere anche il firmatario dei documenti;

-) che i documenti in questione consentivano di ritenere assolto l'onere della prova della consegna della merce in applicazione del combinato disposto degli articoli 1378 e 1510 c.c..

2. — Per la cassazione del decreto il Fallimento ha proposto ricorso per cinque motivi illustrati da memoria.

S.-M. S.r.l. ha resistito con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. — Il ricorso contiene cinque motivi con cui il Fallimento ha denunciato:

a) violazione dell'articolo 2704 c.c., per avere il Tribunale ritenuto che in sede di verifica fallimentare dei crediti la semplice presenza sui documenti posti a sostegno dell'opposizione al passivo di una data antecedente alla dichiarazione di fallimento possa soddisfare i requisiti di certezza della data stabiliti dall'articolo 2704 c.c.;

b) nullità del decreto per inesistenza e contraddittorietà della motivazione;

c) omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'assenza di circostanze idonee a conferire data certa ai documenti posti a fondamento del credito, ai sensi dell'articolo 2704 c.c.;

d) violazione degli articoli 1378 e 1510 c.c. nonché dell'articolo 95 della legge fallimentare e dell'articolo 2704 c.c., per avere il Tribunale omesso di considerare la posizione di terzo assunta dal curatore in sede di verifica del passivo, neppure avvedendosi che la consegna al vettore non determina la liberazione del venditore nel caso in cui vettore sia quest'ultimo;

e) nullità del decreto per violazione dell'articolo 99, comma 4, della legge fallimentare, per avere il tribunale fondato la propria decisione su documento tardivamente depositato.

2. — Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

2.1. — È inammissibile il primo motivo.

Secondo il Fallimento, il Tribunale, nell'affermare che «sia la fattura che i documenti di trasporto firmati dal vettore recano data anteriore alla dichiarazione di fallimento e dunque come tali sono opponibili alla curatela», avrebbe inteso sostenere che «ogni volta che sui documenti, in qualsiasi modo, si è posta una data, vada superato il rigore dell'articolo 2704 c.c. ed i documenti così datati sono opponibili alla curatela del fallimento» (pagina 11 del ricorso). Viceversa, secondo l'odierno ricorrente, il rigore della previsione contenuta nell'articolo 2704 c.c. non potrebbe «essere superato per la mera apposizione, ed in qualsiasi modo, di una data sul documento depositato a supporto di una domanda di ammissione al passivo» (pagina 12), tanto più che, «con riferimento alle circostanze equipollenti che possano conferire data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento sono da escludersi quelle (come la mera apposizione di una data sul documento) riconducibili al soggetto che le invoca» (pagina 13).

2.1.1. — L'inammissibilità della censura discende anzitutto dalla sua aspecificità, derivante dall'avere il Fallimento travisato la ratio decidendi posta dal Tribunale a sostegno della decisione adottata.

Ed invero, il ragionamento del Tribunale si riassume in ciò:

-) che il Fallimento, senza contestare l'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto stipulato da S.-M. S.r.l. e S. Immobiliare S.p.A., si era limitato a negare il collegamento (così a pagina 3 del decreto) tra la fattura numero 18 del 2 maggio 2011 posta da S.-M. S.r.l. a fondamento della pretesa creditoria di € 126.432,00 ed i documenti di trasporto ad essa relativi;

-) che, viceversa, i documenti di trasporto, da cui risultava la consegna dei beni al vettore, nel quadro di applicazione degli articoli 1378 e 1510 c.c., erano sicuramente riferibili alla fattura, giacché menzionavano, quale oggetto della fornitura, proprio gli infissi e gli oblò oggetto della fattura.

È dunque palese che il Tribunale, lungi dall'affermare che la certezza della data possa dirsi raggiunta «ogni volta che sui documenti, in qualsiasi modo, si è posta una data», ha viceversa ritenuto che alla fattura potesse nella specie conferirsi data certa attraverso i documenti di trasporto, in quanto provenienti da un soggetto terzo, e che essa, una volta acquisita la certezza della data, per tale via, in applicazione dell'articolo 2704, comma 1, ultimo periodo, c.c., comprovasse il credito fatto valere nei confronti del Fallimento, unitamente ai già menzionati documenti di trasporto che dimostravano l'avvenuta consegna degli infissi.

E va da sé che la mancata identificazione della ratio decidendi costituisce ipotesi paradigmatica di inammissibilità del motivo, per violazione del requisito di specificità imposto dall'articolo 360 c.p.c..

2.1.2. — La censura proposta dal Fallimento, con cui si prospetta la violazione dell'articolo 2704 c.c. risulta poi inammissibile, sotto un diverso profilo.

Ed invero, il Tribunale, richiamando ed applicando l'articolo 2704 c.c., ha rammentato che la certezza della data ben può essere fatta discendere dalla deduzione di fatti che, secondo quanto la disposizione espressamente prevede, stabiliscano in modo certo l'anteriorità della formazione del documento.

Dopodiché lo stesso Tribunale — in perfetta armonia con il principio che devolve al giudice di merito l'accertamento della sussistenza ed idoneità di fatti, diversi da quelli specificamente indicati nell'articolo 2704 c.c., idonei a stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento: v. Cass. 16 febbraio 2017, n. 4104 — ha ravvisato la certezza della data, come si è detto, nella circostanza, desunta dai documenti di trasporto, che gli infissi in questione, diretti a S. Immobiliare S.p.A. ed oggetto della fattura posta a sostegno dell'insinuazione al passivo, fossero stati consegnati da S.-M. S.r.l. al vettore, in epoca antecedente al Fallimento, con conseguente adempimento dell'obbligazione di consegna di essi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1378 e 1510 c.c..

A fronte di ciò la censura spiegata attiene non al significato ed alla portata applicativa della norma, bensì all'asseritamente erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma di legge e si sottrae al sindacato della Corte di cassazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Sicché anche sotto tale profilo il motivo è inammissibile.

2.2. — Il secondo motivo è infondato.

Secondo il Fallimento ricorrente, il decreto impugnato sarebbe caratterizzato:

-) da assoluto contrasto all'interno della stessa motivazione, giacché il Tribunale avrebbe ricordato i principi elaborati da questa Corte riguardanti l'applicazione dell'articolo 2704 c.c., ma poi, in contrasto con essi, sarebbe pervenuto alla conclusione secondo cui sarebbe sufficiente, in sede di verifica del passivo, sostenere la domanda con documenti che, in quanto datati da chicchessia, possiederebbero solo per questo data certa;

-) da assenza di idonea motivazione, essendo invece il decreto sostenuto da un mero simulacro di motivazione.

Orbene, al di là della contraddizione che affligge la censura, laddove essa simultaneamente afferma e nega che il provvedimento impugnato sia dotato di motivazione, sia pure contrastante — in tesi — con i principi di diritto rammentati dallo stesso Tribunale, è agevole per un verso osservare che la motivazione è senz'altro presente, avendo il giudice di merito ritenuto, come si è già detto, che la certezza della data potesse essere nel caso di specie desunta dai documenti di trasporto sottoscritti da un soggetto terzo rispetto al creditore insinuatosi al passivo fallimentare, e, per altro verso, ricordare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232).

Vizio nel caso di specie evidentemente insussistente, giacché il fondamento della decisione è perfettamente chiaro e comprensibile, e ciò per lo stesso Fallimento ricorrente, che ha difatti attaccato la sostanza del ragionamento svolto dal giudice di merito.

2.3. — Il terzo motivo è nuovamente inammissibile.

Il decreto impugnato è stato pronunciato il 6 maggio 2013, sicché trova applicazione l'articolo 360, numero 5, nel testo attualmente vigente, il quale consente di censurare l'omesso esame di un fatto (da intendersi nel senso di fatto storico: v. da ult. Cass. 25 giugno 2018, n. 16703) decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nel caso di specie, lungi dalla lamentare l'omessa considerazione di un fatto storico, il Fallimento ricorrente altro non ha fatto che attaccare la motivazione adottata dal giudice di merito, laddove egli, discostandosi dalla valutazione già svolta dal giudice delegato, aveva ritenuto fondata la pretesa creditoria ed opponibile la fattura, in quanto la certezza della data di essa poteva essere desunta dai documenti di trasporto: il che è reso manifesto dal passaggio, contenuto a pagina 27 del ricorso, in cui si afferma che il fatto decisivo non considerato sarebbe costituito «dall'inesistenza di circostanze idonee a conferire data certa ai documenti posti a fondamento del credito... erroneamente ritenendo che di tale accertamento si potesse fare a meno per la presenza di una data... sulla fattura e su documenti di trasporto».

2.4. — Il quarto motivo si articola in effetti in due distinti profili, l'uno concernente l'affermazione del Tribunale secondo cui il Fallimento non avrebbe lamentato la mancata fornitura da parte della società opponente, affermazione che comporterebbe erroneamente l'equiparazione del curatore all'imprenditore parte della vicenda contrattuale controversa, l'altro concernente l'errore consistito nell'avere il Tribunale ritenuto sufficiente «per la prova della fornitura la produzione di un documento di trasporto sottoscritto da chiunque e, dunque, anche dallo stesso creditore/venditore/appaltatore». Il motivo va accolto nei limiti che seguono.

2.4.1. — La prima parte del motivo è inammissibile perché ancora una volta prescinde dalla considerazione della ratio decidendi di cui si è in precedenza dato conto: e cioè, è vero che il Tribunale ha accennato anche alla non contestazione dell'effettuata fornitura da parte del Fallimento, ma, in effetti, l'accoglimento dell'opposizione allo stato passivo ha trovato il suo autonomo sostegno nella fattura e nei documenti di trasporto ad essa riferibili, ritenuti sufficienti a provare il diritto fatto valere dal creditore in sede di insinuazione.

2.4.2. — Il secondo aspetto del motivo è viceversa fondato.

Il Fallimento, nella seconda parte del motivo in esame, ha  chiaramente inteso lamentare che il Tribunale avesse attribuito data certa alla fattura avvalendosi di documenti provenienti dalla stessa S.-M. S.r.l. in quanto, secondo il Fallimento, sottoscritti da un non meglio identificato «incaricato del trasporto», la cui firma sarebbe stata palesemente corrispondente a quella dell'amministratore della stessa S.-M. S.r.l.: ed in definitiva ha lamentato che il Tribunale avesse attribuito data certa alla fattura attraverso documenti privi di efficacia probatoria e, più in generale, neppure essi dotati di data certa.

La replica del Tribunale, in proposito, è del seguente tenore: «Non assume poi alcuna rilevanza l'argomento della curatela secondo cui la firma del vettore sarebbe analoga a quella dell'amministratore della società opponente ben potendo questi essere anche il vettore firmatario dei documenti». Ma, a parte il fatto che nella vendita di cosa da trasportare, la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna, ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, c.c., presuppone che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile (Cass. 13 maggio 2014, n. 10343), sicché il Tribunale non poteva attribuire valore ad un documento non si sa neppure da chi sottoscritto, sta di fatto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, se è ben vero che l'articolo 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa (v. in tal senso Cass. 12 settembre 2016, n. 17926), è altrettanto vero che la certezza della data non può essere desunta da documenti di trasporto, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibile al fallimento.

Va dunque affermato il seguente principio: «Poiché l'art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, dal verificarsi un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto alla medesima relativi, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibile al fallimento».

2.5. — Il quinto motivo è assorbito.

3. — Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Napoli che si atterrà al principio indicato e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta i primi tre motivi ed il quarto nei limiti indicati in motivazione, accoglie per il resto quest'ultimo motivo, assorbito il quinto, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Napoli in diversa composizione.