Prassi - INAIL - Circolare 15 febbraio 2018, n. 11

Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari - Applicazione

 

Quadro normativo

- Decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione", articolo 6.

- Legge 23 novembre 2000, n. 343: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca", articolo 4, comma 5-bis.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001), articolo 11.

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di bilancio 2018), articolo 1, comma 693.

- Circolare Inail 18 gennaio 2018, n. 6: "Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Sospensione dell’applicazione."

 

Premessa

Con la circolare Inail 18 gennaio 2018, n. 6, a seguito della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali protocollo 0012233.22-12-2017, è stata comunicata, fino a nuove indicazioni da parte del citato Ministero vigilante, la sospensione dell’applicazione, ai premi e contributi assicurativi riscossi dall’Inail dal 1° gennaio 2018, del beneficio di cui all'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (NOTA 1), esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (NOTA 2).

Il beneficio è stato prorogato per gli anni 2004-2007 nella stessa misura prevista dalla citata legge del 2000, vale a dire nel limite del 70 per cento, e poi applicato per gli anni 2008-2011 nel limite dell’80 per cento, per il 2012 nel limite del 60 per cento, per il 2013-2014 nel limite del 63,2 per cento, per il 2015 nel limite del 57,5 per cento, per il 2016 nel limite del 50,3 per cento e per il 2017 nel limite del 48,7 per cento (NOTA 3)

Infine, l’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento.

Con nota protocollo 0001822.14-02-2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che, a seguito di approfondimenti compiuti dai Ministeri competenti e oggetto di condivisione nel corso di una riunione intergovernativa, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota protocollo 0001635 del 14 febbraio 2018 si è espresso nel senso che non appaiono sussistere motivi ostativi alla prosecuzione all’applicazione della normativa in discorso, senza soluzione di continuità rispetto al passato, normativa da ultimo confermata nei suoi contenuti, sebbene con una percentuale inferiore di sgravio, dal legislatore della legge di bilancio 2018.

 

Fruizione del beneficio per le imprese della pesca tenute all’autoliquidazione

A seguito delle nuove indicazioni fornite dai competenti Ministeri, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari tenute all’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi fruiscono degli sgravi di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 con le stesse modalità previste negli anni precedenti.

I servizi telematici per l’autoliquidazione 2017/2018 sono stati aggiornati con l’applicazione degli sgravi ai premi assicurativi dovuti.

 

Applicazione del beneficio ai pescatori autonomi e associati in cooperative o compagnie assicurate con i premi speciali unitari della polizza pescatori

Anche i pescatori autonomi e i pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, assicurati con i premi speciali unitari ai sensi dell’articolo 42 del decreto della Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fruiscono degli sgravi senza soluzione di continuità rispetto agli anni scorsi e con le stesse modalità.

Sono in corso le operazioni per la creazione delle richieste di pagamento, relative alle rate anticipate dei premi speciali unitari 2018 con applicazione dello sgravio, che saranno recapitate a breve agli interessati.

 

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Note:

(1) Articolo 6 (Sgravi contributivi), decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, testo vigente:

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

1-bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.

(2) Articolo 11, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari):

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

(3) Legge 24 dicembre 2003 n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2004), articolo 2, comma 5: Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 510: Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006), articolo 1, comma 119: Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 391: Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008), articolo 1, comma 172: Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Legge 22 dicembre 2008, n. 203 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2009), articolo 2, comma 2: Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2012), articolo 4, comma 55: I benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l’anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall’anno 2013.

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013), articolo 1, comma 74: I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di bilancio 2017), articolo 1, comma 431: A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.