Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 luglio 2016, n. 15636

Agenzia interinale - lllegittimità del termine finale apposto al contratto di lavoro - Conversione del rapporto - Riammissione in servizio - Pagamento indennità

Fatto

 

La Corte d'appello di Palermo, nei due appelli riuniti rispettivamente proposti dall'utilizzatrice M. s.p.a. in liquidazione e dal lavoratore somministrato R.R., in riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato l'illegittimità del termine finale apposto al contratto di lavoro sottoscritto l’8 aprile 2010 dal secondo con agenzia interinale per lo svolgimento, in favore della prima, di attività di sanificazione e di assistenza presso l'Ospedale di Agrigento, la conversione del rapporto in quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 27 d.lg. 276/2003, dalla data della decisione e condannato la società alla sua riammissione in servizio ed al pagamento, in suo favore, di un'indennità ai sensi dell'art. 32 I. 183/2010, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi), con sentenza 16 ottobre 2014, rigettava tutte le domande del lavoratore, compensando interamente tra le parti spese di entrambi i gradi.

Preliminarmente disattesa, per genericità, l'eccezione di incompetenza territoriale e ritenute inammissibili, per tardività quelle di sopravvenuta carenza di interesse del lavoratore alla reintegrazione In servizio e di decadenza per mancato rispetto dei termini di Impugnazione fissasti dagli artt. 6 I. 604/1966 e 31 I. 183/2010, la Corte palermitana escludeva la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a norma dell'art. 18, comma 2bis d.l. 112/2008 conv. in I. 133/2008 (introdotto dall'art. 19 d.l. 78/2009 conv. in l. 102/2009), applicabile ratione temporis e dell'art. 36 d.lg. 165/2001, per la natura di M. s.p.a. di società esercente "attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica", a totale partecipazione della regione siciliana.

Con atto notificato il 2 aprile 2015 (ai soli fini del contraddittorio, senza alcuna domanda nei suoi confronti, anche a S.A.S. s.c.p.a., cessionaria dell’azienda di M. s.p.a. in liquidazione, ai sensi degli artt. 2112 c.c. e 111 c.p.c.), R.R. ricorre per cassazione con otto motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; M. s.p.a. in liquidazione è rimasta intimata.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., comportante nullità della sentenza, per mera apparenza della motivazione nell'illustrazione del procedimento logico-giuridico adottato dalla Corte nel ritenere applicabile l'art. 18, comma 2 bis d.l. 112/2008 cit. a M. s.p.a., a prescindere dalla plausibilità della sua qualificazione alla stregua di società in house negata dalla medesima Corte in precedenti pronunce, sull'assunto di non potersi dubitare della sua ascrivibilità al novero delle società esercenti attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per l'esistenza di una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, tuttavia assolutamente inidonea alla loro comprensione.

Con il terzo, il ricorrente subordinatamente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 2 bis d.l. 112/2008 e 36 d.lg. 165/2001, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea qualificazione di M. s.p.a. quale società esercente attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica: in difetto del requisito di strumentalità, non essendo la sua attività rivolta, a norma dell'art. 13, primo comma d.lg. 223/2006, agli stessi enti promotori né agli azionisti della società, non essendo titolare di alcuna partecipazione in essa l'ente ospedaliero a vantaggio del quale prestata la propria attività; e neppure inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione secondo l'individuazione dell’Istat, ai sensi dell’art. 1, quinto comma I. 311/2004.

Con il quarto, il ricorrente deduce vizio di omesso esame, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., di fatto decisivo e discusso tra le parti, consistente nella verifica di documentazione prodotta (in particolare visura camerale di M. s.p.a. e suo statuto), da cui chiaramente evincibile la sua natura, non già di ente strumentale soggetto alle norme di diritto pubblico, ma dì società ordinariamente soggetta a quelle di diritto privato.

Con il quinto, il ricorrente deduce falsa applicazione dell'art. 1, tredicesimo comma I. 92/2012, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erroneità del riferimento della previsione della norma, di interpretazione autentica dell'indennità istituita dall’art. 32, quinto comma I. 183/2010, non soltanto all'ambito risarcitorio, ma alla decorrenza della costituzione del rapporto dì lavoro subordinato a tempo indeterminato (dalla data della sentenza anziché della stipulazione del contratto).

Con il sesto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, tredicesimo comma I. 92/2012, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per omesso esame del proprio appello, per la riforma della sentenza di primo grado nel senso della decorrenza del rapporto dì lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del contratto, per effetto dell'erronea applicazione dell'art. 18, comma 2 bis d.l. 112/2008.

Con il settimo, il ricorrente deduce error in procedendo nell'applicazione dell'art. 1, tredicesimo comma I. 92/2012, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per omesso esame del proprio appello, per la riforma della sentenza di primo grado nel senso della decorrenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del contratto, per effetto dell'erronea applicazione dell’art. 18, comma 2bis d.l. 112/2008.

Con l'ottavo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 27 d.lg. 276/2003, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erroneo rigetto della propria domanda, con istituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del contratto.

Il primo motivo, relativo ad error in procedendo dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per mera apparenza della motivazione nell'illustrazione del procedimento logico-giuridico adottato dalla Corte nel ritenere applicabile l'art. 18, comma 2 bis d.l. 112/2008 cit. a M. s.p.a., è infondato.

La motivazione della sentenza impugnata, che, come noto, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non è nel caso di specie inesistente, posto che le ragioni esposte, sia pure concisamente, consentono di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione: sicché, non è integrata la nullità denunciata sotto il profilo dell’errar in procedendo, che non può essere mai dichiarata se l'atto abbia raggiunto il suo scopo, per il principio di strumentalità della forma (Cass. 22 giugno 2015, n. 12864; Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; 10 novembre 2010, n. 22845).

Il secondo motivo, relativo ad error in iudicando dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per esistenza di concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ma inidonea alla loro comprensione, è parimenti infondato.

La violazione denunciata neppure sussiste sotto il profilo dell'error in iudicando, non essendo la sentenza impugnata totalmente priva dell’esposizione delle ragioni di diritto a suo fondamento: posto che soltanto una mancanza che si traduca nella radicale inidoneità della stessa ad esprimere la ratio decidendi, così da determinare la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale, costituisce violazione di legge denunciatile in sede di legittimità (Cass. 16 luglio 2009, n. 16581; Cass. 4 agosto 2010, n. 18108; Cass. 16 maggio 2003, n. 7672); mentre la Corte territoriale ha concisamente esposto le ragioni dell’applicabilità dell’art. 18, comma 1 bis d.l. 112/2008 (a pg. 3 della sentenza), sia pure con le lacune sotto il profilo motivo (nella sua odierna riduzione al "minimo costituzionale") in appresso illustrate.

Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 2 bis d.l. 112/2008 e 36 d.lg. 165/2001, per erronea qualificazione di M. s.p.a. quale società esercente attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, in difetto dei requisiti di strumentalità né di inserimento nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione secondo l'individuazione dell'Istat) può essere congiuntamente esaminato, per ragioni di stretta connessione, con il quarto (vizio di omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti, consistente nella verifica di documentazione prodotta, in particolare visura camerale e statuto di M. s.p.a., comprovante la sua natura di società ordinariamente soggetta al diritto privato).

Essi sono fondati.

La prima norma denunciata (art. 18, comma 2 bis d.l. 112/2008) è stata, infatti, falsamente applicata, nel senso del non corretto esperimento del procedimento di sussunzione (ai fini della verifica, come noto, della non applicazione della norma, della cui esatta interpretazione si controverte, quando doveva esserlo, ovvero della sua applicazione quando non lo doveva, ovvero ancora della sua cattiva applicazione, ossia a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma: Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348), per il mancato accertamento in concreto del fatto: la cui ricostruzione in modo incontestato veicola, quale canale di mediazione, un corretto processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (Cass. 15 aprile 2016, n. 7568).

E ciò per l'esame astratto della fattispecie, con tono tendenzialmente apodittico ("Non può dubitarsi che la M. s.p.a. rientri nel novero delle società a partecipazione pubblica totale locale ... che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica così a pg. 3 della sentenza) e comunque non radicato in un critico esame della documentazione prodotta, in particolare dello statuto della società, da cui inferirne la natura, in vista dell’applicabilità o meno della suindicata norma denunciata.

E tale grave lacuna integra appunto quel vizio di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti (oggetto del quarto motivo, per tale ragione anch'esso fondato), nella riformulazione del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, ossia di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, qualora esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): ed esso è stato esattamente individuato dal ricorrente, sicché bene l’anomalia motivazionale, da intendere come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, è stata denunciata in cassazione (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).

Tale esame, omesso dalla Corte territoriale, dei documenti suindicati dovrà quindi essere condotto anche tenendo conto delle sentenze di questa Corte del 7 dicembre 2015, n. 24803 e n. 24804 e del 6 aprile 2016, n. 6693, rese in analoghe vicende (rapporti di somministrazione di lavoro irregolare di altri lavoratori in favore dell'utilizzatrice M. s.p.a. in liquidazione, di cui essi hanno chiesto la conversione, ai sensi dell'art. 27 d.lg. 276/2003, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dì questa, per attività di servizi ausiliari già affidatile in convenzione e quindi trasferiti, a seguito del processo di accorpamento previsto dall'art. 20 I. reg. Sicilia n. 11/2010, alla società consortile SAS s.c.p.a., che assumeva tutto il personale già in forza alla prima, con la sola eccezione dei lavoratori in quella situazione) e in giudizi di cui parte anche M. s.p.a. in liquidazione e che hanno definitivamente qualificato la vicenda circolatoria delle attività e del personale come trasferimento d'azienda dalla predetta società a SAS s.c.pa., accertando l'applicabilità tra le società cedente e cessionaria dell'art. 2112 c.c., ai fini del trasferimento alla seconda del personale delta prima ed in particolare dei lavoratori ricorrenti.

Una tale statuizione si è fondata sul presupposto, quale premessa logico-giuridica indefettibile, dell'accertamento dell'istituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche tra i suddetti lavoratori e M. s.p.a.: oggetto anche del presente giudizio, in riferimento alla convertibilità del rapporto di lavoro, a norma del citato art. 27 d.lg. 276/2003, in ragione della qualificazione della natura della suindicata società, ai fini dell’applicabilità o meno dell'art. 18, comma 2 bis d.l. 112/2008 conv. In I. 133/2008 (introdotto dall'art. 19 d.l. 78/2009 conv. in I. 102/2012) in combinata disposizione con l’art. 36, secondo comma d.lg. 165/2001.

Valuterà il giudice di rinvio, quale giudice di merito cui spettante un tate esame, l'eventuale efficacia riflessa delle citate sentenze in giudicato alla stregua di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica oggetto dell’accertamento giudiziale e comunque di elemento apprezzabile nella formazione del suo libero convincimento (Cass. 20 febbraio 2013, n. 4241); tenuto conto dell'insegnamento di questa Corte, secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, essendo tuttavia idonea, quale affermazione obiettiva di verità, a spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale: qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2137) e sempre che il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato intervenga, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa (Cass. 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass. 13 gennaio 2011, n. 691).

In detto esame il giudice di rinvio terrà anche conto della rilevanza del requisito, pure previsto dall'art. 18, comma 2 bis d.l. 112/2008 di inserimento delle società a partecipazione pubblica totale locale che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica "nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Esso contiene l'elenco delle amministrazioni pubbliche, suddivise in: amministrazioni centrali (a propria volta suddivise in organi costituzionali e dì rilievo costituzionale, presidenza del consiglio dei ministri e ministeri, agenzie fiscali, enti di regolazione dell'attività economica, enti produttori di servizi economici, autorità amministrative indipendenti, enti a struttura associativa, enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, enti e istituzioni di ricerca, istituti zooprofilattici sperimentali); amministrazioni locali (a propria volta suddivise in regioni e province autonome, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, agenzie ed enti vari, autorità portuali, aziende ospedaliere e sanitarie locali, c.c.i.a.a. e unioni regionali, consorzi vari, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri stabili ad iniziativa pubblica, università e istituzioni di istruzione universitaria pubblici, altre amministrazioni locali varie); enti nazionali di previdenza e assistenza. Tenuto infine conto che l'inserimento in esso ha, secondo la giurisprudenza amministrativa, natura ricognitiva e non costitutiva e può essere disapplicato dal giudice ordinario, nel suo sindacato incidentale di illegittimità dell'atto amministrativo di iscrizione (Cons. Stato 26 maggio 2015, n. 2643; Corte conti, sez. riun. 4 settembre 2015, n. 48; Corte conti, sez. reg. Lazio 10 luglio 2013, n. 143; Corte conti, sez. reg. Lombardia 20 settembre 2011, n. 479).

Dalle superiori argomentazioni, comportanti l'accoglimento dei due motivi congiuntamente scrutinati e l’assorbimento degli altri residui, discende coerente la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.