Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 aprile 2017, n. 9394

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Pensione di anzianità - INPS - Ricongiunzione dei periodi assicurativi

 

Fatti di causa

 

Con sentenza depositata il 13.12.2010, la Corte d'appello di Torino confermava la statuizione del Tribunale di Alessandria, che - previo accertamento della risoluzione della ricongiunzione dei periodi assicurativi richiesta da D.B. - aveva condannato la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali a restituire alla di lui vedova M.M. le differenze tra quanto pagato a titolo di ricongiunzione e quanto erogato al de cuius a titolo di pensione di anzianità, dichiarando altresì la Cassa tenuta a restituire all'INPS i contributi precedentemente oggetto di ricongiunzione e a corrispondere alla vedova la pensione indiretta liquidata secondo i contributi versati alla Cassa medesima.

Contro questa statuizione ricorre la Cassa di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, deducendo tre motivi di censura. M.M. ha svolto difese orali in pubblica udienza.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, I. n. 45/1990, e dell'art. 71, I. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda di ricongiunzione dei contributi versati presso enti differenti fosse revocabile.

Con il secondo motivo, la Cassa ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3, d.m. n. 57/2003, e dell'art. 3, d.lgs. n. 42/2006, anche in combinato disposto con l’art. 23, I. n. 414/1991, per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza di un diritto dell'assicurato alla restituzione di quanto versato a titolo di oneri di ricongiunzione.

Con il terzo motivo, infine, la Cassa ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, d.m. n. 57/2003, e dell’art. 3, d.lgs. n. 42/2006, anche in combinato disposto con l'art. 23, I. n. 414/1991, per avere la Corte di merito dichiarato essa Cassa tenuta a restituire i contributi all'INPS, nonostante che le disposizioni citate non lo consentissero.

Preliminarmente all'esame dei motivi, va rilevata la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio.

Come premesso supra, in narrativa, la sentenza di prime cure, accogliendo la domanda introduttiva del giudizio, ha dichiarato tenuta la Cassa ricorrente a restituire all'INPS i contributi che avevano formato oggetto della precedente richiesta di ricongiunzione del dante causa dell'odierna intimata.

Non risulta, però, che l'INPS sia mai stato chiamato in giudizio. E poiché è insito nella logica del meccanismo delineato dall'art. 3, d.m. n. 57/2003, che le controversie concernenti il recesso dalla ricongiunzione da parte dell'assicurato che sia titolare di più periodi assicurativi presso enti diversi che consentano l'accesso alla totalizzazione debbano svolgersi nei confronti di tutti i soggetti che sono parti del rapporto, implicando di necessità la fondatezza della domanda di recesso la ricostituzione con efficacia ex tunc della posizione previdenziale presso l'ente di provenienza (a tanto appunto era preordinata la domanda di restituzione all'INPS dei contributi che avevano formato oggetto della precedente richiesta di ricongiunzione), non può che dichiararsi la nullità dell'intero giudizio: l'art. 101, comma 1°, c.p.c. stabilisce infatti che il giudice non può pronunciare su di una domanda rispetto alla quale la parte, nei cui confronti tale domanda è proposta, non è stata regolarmente citata e non è comparsa, ed è evidente che, nel caso di specie, l'esigenza di concretizzazione dell'ordinamento postulata dalla domanda è stata fatta valere anche nei confronti dell'INPS, che doveva pertanto sin dall'inizio esser parte del giudizio onde evitare che la sentenza risultasse inutiliter data.

Vale semmai la pena di aggiungere che la suesposta conclusione non impinge contro il principio di diritto già fissato da questa Corte, secondo cui, in controversia concernente il diritto alla ricostituzione della posizione assicurativa-previdenziale con il computo dei contributi da trasferirsi dall'INPDAP all'INPS e relativa condanna dell'INPS al pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi, non sussiste una situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, né ricorre un litisconsorzio necessario, di talché la decisione può conseguire il proprio scopo anche se non resa nei confronti dell'INPDAP (Cass. n. 8788 del 2007): è infatti evidente che, in quel caso, l'INPDAP si atteggia solo quale soggetto-mezzo per il mero trasferimento dei contributi previdenziali, giusta la natura strutturalmente bilaterale del negozio pubblicistico di ricongiunzione (così Cass. n. 13987 del 1999), mentre in questo caso l'INPS è tenuto, ricorrendone i presupposti, a riceversi i contributi già oggetto di ricongiunzione al fine di ricostituire una posizione previdenziale idonea a consentire all'assicurato l’accesso alla totalizzazione dei contributi e, in definitiva, alla prestazione previdenziale corrispondente, ed è costante orientamento di questa Corte il principio secondo cui il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto,che ne sia partecipe, onde non privare la decisione,dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non essendo di per sé solo rilevante il fatto che la parte istante abbia richiesto un sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa (cfr. in tal senso Cass. n. 11626 del 1992, richiamata proprio da Cass. n. 8788 del 2007, cit.).

Pertanto, considerato che la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo e dunque anche in questa sede di legittimità, con il solo limite del giudicato (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 26388 del 2008), derivandone la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinché provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 2786 del 1963), la sentenza impugnata va cassata e le parti rimesse al Tribunale di Alessandria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti avanti al primo giudice affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, nonché sulle spese del giudizio di cassazione.