Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 aprile 2018, n. 9855

Tributi - Accertamento - Detraibilità imposta dovuta - Schede carburante - Irregolarità contabili

 

Rilevato che

 

Con sentenza in data 29 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, nella parte che qui rileva, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 472/6/11 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva accolto il ricorso della G. Group srl contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che non poteva considerarsi fondato il motivo dell’appello agenziale relativo alla contestata deducibilità dei costi per carburante e detraibilità dell’Iva correlativa, non avendo l’Ente impositore addotti elementi probatori adeguati al riguardo, mentre di contro doveva essere valorizzato in senso favorevole alla società contribuente l’esito di un controllo dell’Agenzia delle dogane che evidenziava la congruità dei chilometri percorsi dai mezzi rispetto alla documentazione della spesa de qua.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

La società intimata non si è difesa.

 

Considerato che

 

Con il secondo ed il terzo mezzo —ex art. 360, primo comma, n. 4-3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia di nullità la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ. ed altresì lamenta la violazione dell’art. 4, d.P.R. 444/1997, poiché la CTR non ha pronunciato sulla questione, devoluta, delle varie irregolarità contabili afferenti gli acquisti di carburante sia della società contribuente verificata che della società fornitrice ed ha altresì affermato la sufficienza della prova logica allegata dalla società contribuente al fine del riconoscimento fiscale dei costi de quibus, pur nell’assenza della regolare compilazione delle "schede carburanti" (in particolare: indicazione dei chilometri percorsi dal mezzo rifornito) come imposto dall’evocata disposizione legislativa nel caso, quale pacificamente quello di specie, in cui non si sia fatto ricorso alla procedura contabile c.d. di netting.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.

Va infatti ribadito che «In tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al d.P.R. n. 444 del 1997, compresa l'indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti» (Sez. 5 - , Sentenza n. 24409 del 30/11/2016, Rv. 641735 - 01).

Incontestato in fatto che la società contribuente non ha fatto ricorso alla procedura contabile c.d. di netting e che la contabilità aziendale della contribuente verificata non corrisponde ai requisiti formali prescritti da tali disposizioni legislative, con particolare riguardo alla compilazione delle "schede carburanti" (mancate indicazioni chilometriche), la sentenza impugnata è evidentemente in contrasto con il principio di diritto di cui al citato arresto giurisprudenziale e comunque non ha pronunciato sulla questione, devolutale, delle plurime irregolarità contabili riscontrate in sede di verifica presso la società contribuente e la sua fornitrice di carburante (Petroli srl).

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo ed al terzo motivo, assorbito il primo motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.